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Document 32020R0760

Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari

C/2019/8956

GU L 185 del 12/06/2020, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/760/oj

12.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 185/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/760 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2019

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 185 e 186 e l’articolo 223, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l’articolo 64, paragrafo 6, e l’articolo 66, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme riguardanti la gestione dei contingenti tariffari e il trattamento speciale delle importazioni da paesi terzi. Esso conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare i relativi atti delegati e atti di esecuzione ai fini della gestione ordinata dei contingenti tariffari.

(2)

Ai fini della sana gestione dei contingenti tariffari è necessario fissare i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a rispettare per presentare una domanda di titolo nell’ambito di un contingente tariffario.

(3)

Ai fini del rispetto dell’obbligo di importazione o di esportazione nel periodo di validità del titolo, è opportuno subordinare il rilascio dei titoli alla costituzione di una cauzione. È necessario prevedere deroghe per i casi in cui il titolo di esportazione è destinato solo a dimostrare l’origine unionale dei prodotti esportati. Occorre stabilire disposizioni per lo svincolo e l’incameramento della cauzione costituita per poter partecipare ai contingenti tariffari.

(4)

Ai fini della trasparenza e per consentire alle autorità competenti di rilevare le violazioni delle norme sulla gestione dei contingenti tariffari, in particolare dei requisiti di ammissibilità, è opportuno esigere, per determinati contingenti tariffari sovrarichiesti, che il nome e l’indirizzo del detentore del titolo siano pubblicati per un breve periodo di tempo sul sito Internet ufficiale della Commissione.

(5)

Ai fini del rispetto delle norme di ammissibilità nell’ambito dei contingenti tariffari, è opportuno definire norme specifiche relative alla trasferibilità di un titolo nell’ambito dei contingenti tariffari. Nell’ambito di un contingente tariffario i trasferimenti dovrebbero essere consentiti solo ai cessionari che rispettano gli stessi criteri di ammissibilità del richiedente il titolo.

(6)

Al fine di ridurre al minimo le domande speculative, una delle condizioni per presentare domanda di titolo nell’ambito di taluni contingenti tariffari elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (3) dovrebbe essere l’esperienza acquisita e il coinvolgimento dell’operatore negli scambi commerciali in questione con i paesi terzi. È pertanto necessario stabilire norme dettagliate in merito alla prova dell’esperienza minima in quel tipo di scambi commerciali con i paesi terzi.

(7)

Determinati contingenti tariffari sono considerati sensibili, tra l’altro, perché sono sovrarichiesti in un periodo contingentale o in uno o più sottoperiodi, perché riguardano un prodotto o un paese di origine di particolare importanza per il corretto funzionamento del mercato dell’Unione o perché in passato le loro norme di gestione sono state eluse o non correttamente applicate. Ai fini di una gestione adeguata dei contingenti tariffari sensibili, in particolare per ridurre il rischio di elusione e consentire agli operatori nuovi e a quelli di piccole e medie dimensioni di beneficiare di tali contingenti tariffari, è opportuno stabilire i quantitativi massimi da chiedere in forma di quantitativo di riferimento. Occorre inoltre stabilire norme per il calcolo e la prova di tale quantitativo di riferimento.

(8)

Il quantitativo di riferimento dovrebbe coprire i quantitativi dei prodotti immessi in libera pratica nell’Unione nell’ambito del regime preferenziale del contingente tariffario in questione e i quantitativi dei medesimi prodotti immessi in libera pratica nell’Unione nell’ambito di altri regimi preferenziali applicabili nonché nell’ambito del regime NPF non preferenziale. Occorre inoltre tener presente la questione di una distribuzione ragionevole dei titoli tra diverse categorie di operatori, in particolare assicurando l’accesso ai nuovi importatori e agli operatori di piccole e medie dimensioni. È pertanto necessario introdurre un massimale del quantitativo totale di riferimento per operatore in percentuale del quantitativo totale disponibile nell’ambito di un contingente tariffario specifico, assicurando un equilibrio ragionevole tra i risultati d’importazione dei grandi importatori e gli interessi dei nuovi e piccoli importatori che desiderano beneficiare del contingente tariffario. Per assicurare la continuità con le norme applicabili prima dell’entrata in vigore del presente regolamento e nel contempo per armonizzarle, pur mantenendo un certo grado di flessibilità, il massimale del quantitativo totale di riferimento è stato fissato al 15 %.

(9)

Per gestire meglio i contingenti tariffari e scoraggiare la speculazione sui titoli e l’elusione delle norme di gestione dei contingenti suddetti, è opportuno esigere, per determinati contingenti sensibili, sovrarichiesti ovvero per i contingenti oggetto di elusione in passato, il cui elenco figura nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, che gli operatori si registrino in un sistema elettronico apposito prima di presentare domanda di titolo di importazione. È opportuno stabilire norme relative alla conservazione dei dati in detto sistema elettronico. È inoltre opportuno disporre che possano presentare domanda di titoli di importazione nell’ambito di tali contingenti solo gli operatori che non hanno legami con un altro operatore che presenta domanda per lo stesso contingente tariffario e gli operatori che, pur avendo legami con un altro operatore che presenta domanda per lo stesso contingente tariffario, praticano regolarmente attività economiche sostanziali con terzi. A tal fine, quando presentano domanda di titolo di importazione, tali operatori dovrebbero trasmettere una dichiarazione di indipendenza. È opportuno definire il formato di tale dichiarazione.

(10)

In circostanze eccezionali è opportuno disporre la sospensione dei requisiti del quantitativo di riferimento, della dichiarazione di indipendenza e della registrazione previa obbligatoria per non ostacolare l’utilizzo completo dei contingenti tariffari in questione.

(11)

Per assicurare che siano riunite le condizioni specifiche necessarie ad un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo, è opportuno stabilire norme relative al rilascio dei titoli di esportazione.

(12)

Per indurre i richiedenti a presentare documenti e informazioni esatti, aggiornati e veritieri, è opportuno prevedere un sistema di sanzioni proporzionate per il mancato rispetto di tale obbligo.

(13)

Ai fini della gestione efficace dei contingenti tariffari è opportuno stabilire norme sulle informazioni che gli Stati membri devono notificare alla Commissione.

(14)

L’adesione della Spagna e del Portogallo all’UE ha portato all’applicazione di barriere tariffarie comuni dell’UE alle importazioni spagnole e portoghesi e alla perdita di competitività per le importazioni da determinati paesi terzi. Nel quadro degli accordi conclusi nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, l’Unione ha autorizzato l’importazione annua di 2 000 000 tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo in Spagna e l’importazione annua di 500 000 tonnellate di granturco in Portogallo. Nel caso dei contingenti di importazione in Spagna, i quantitativi di determinati prodotti di sostituzione dei cereali importati in Spagna dovrebbero essere detratti dai quantitativi totali importati.

(15)

Ai fini della gestione sana di tali contingenti, è opportuno ricorrere a metodi analoghi per la contabilità delle importazioni di granturco e di sorgo in Spagna e in Portogallo. Inoltre, non si dovrebbe tener conto dei quantitativi importati in forza di atti con i quali l’Unione ha accordato concessioni commerciali specifiche.

(16)

Date le specificità dei contingenti tariffari esenti da dazi per le importazioni di granturco e di sorgo in Spagna e in Portogallo, è opportuno stabilire norme specifiche riguardanti l’uso dei prodotti importati, la sorveglianza doganale e i controlli amministrativi, la presentazione di domande di titoli, le cauzioni da costituire per i titoli, lo svincolo e l’incameramento di tali titoli e le informazioni da mettere a disposizione degli operatori.

(17)

Poiché il presente regolamento sostituisce le norme vigenti sulla gestione dei contingenti tariffari, è opportuno abrogare gli atti dell’Unione che le contengono.

(18)

Per evitare di perturbare i flussi commerciali è necessario disporre che gli atti abrogati continuino ad applicarsi ai titoli di importazione rilasciati sulla base di tali atti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Allo stesso scopo, durante i primi due periodi contingentali successivi all’entrata in vigore del presente regolamento è opportuno consentire alle autorità emittenti di stabilire il quantitativo di riferimento in conformità degli atti abrogati.

(19)

Ai fini di un’agevole transizione verso le norme del presente regolamento, per rispettare l’obbligo di notificare le nuove norme all’Organizzazione mondiale del commercio prima di applicarle e per concedere agli operatori il tempo di adeguarsi all’obbligo di registrarsi in un apposito sistema elettronico e di presentare, tramite il sistema stesso, una dichiarazione di indipendenza per determinati contingenti tariffari sovrarichiesti, è opportuno rinviare l’applicazione del presente regolamento al 1o gennaio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni introduttive

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme che integrano, rispettivamente, i regolamenti (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda:

a)

le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare domanda nell’ambito dei contingenti tariffari di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

b)

le norme applicabili al trasferimento di diritti tra operatori;

c)

la costituzione e lo svincolo delle cauzioni;

d)

l’adozione, se necessario, di disposizioni per ogni peculiarità, requisito o restrizione applicabile ai contingenti tariffari;

e)

i contingenti tariffari specifici di cui all’articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 2

Altre norme applicabili

Salvo disposizioni contrarie nel presente regolamento, si applicano il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), i regolamenti delegati (UE) n. 907/2014 (5), (UE) 2015/2446 (6) e (UE) 2016/1237 (7) della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 (8) della Commissione.

CAPO II

Norme comuni

Articolo 3

Condizioni e requisiti di ammissibilità

1.   Gli operatori che presentano domanda di titolo di importazione o di esportazione nell’ambito di un contingente tariffario sono stabiliti e registrati ai fini dell’IVA nell’Unione. Essi presentano la domanda di titolo all’autorità emittente dello Stato membro in cui sono stabiliti e registrati ai fini dell’IVA (di seguito l’«autorità emittente»).

2.   L’operatore che chiede un titolo nell’ambito di un contingente tariffario subordinato al requisito della prova dello svolgimento di un’attività commerciale di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 presenta, insieme alla prima domanda di titolo nell’ambito di ciascun periodo contingentale, la prova dello svolgimento di un’attività commerciale conformemente all’articolo 8 del presente regolamento.

3.   L’operatore che chiede un titolo di importazione nell’ambito di un contingente tariffario subordinato al requisito del quantitativo di riferimento di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 presenta, insieme alla prima domanda di titolo, i documenti di cui all’articolo 10 necessari per stabilire il quantitativo di riferimento.

4.   L’operatore che chiede un titolo di importazione nell’ambito di un contingente tariffario per il quale è richiesta la registrazione previa degli operatori in applicazione dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 deve registrarsi conformemente all’articolo 13 del presente regolamento prima di presentare la domanda.

5.   Solo gli operatori che soddisfano il requisito di indipendenza di cui all’articolo 11 e che presentano una dichiarazione di indipendenza conformemente all’articolo 12 possono presentare domanda per contingenti tariffari per i quali è richiesta la registrazione previa degli operatori.

In deroga al primo comma, non è richiesta la registrazione previa degli operatori se il requisito del quantitativo di riferimento di cui al paragrafo 3 è stato sospeso conformemente all’articolo 9, paragrafo 9.

Articolo 4

Costituzione di cauzioni

Il rilascio dei seguenti titoli è subordinato alla costituzione di cauzioni:

a)

titoli di importazione;

b)

titoli di esportazione per il contingente per i formaggi aperto dagli Stati Uniti d’America di cui al capo 7, sezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761;

c)

titoli di esportazione per il contingente per il latte in polvere aperto dalla Repubblica Dominicana di cui al capo 7, sezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

Articolo 5

Svincolo e incameramento di cauzioni

1.   Allo svincolo e all’incameramento delle cauzioni relative a un contingente tariffario si applicano le disposizioni dell’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2016/1237.

2.   In deroga all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, se l’immissione in libera pratica nell’Unione o l’esportazione dall’Unione ha avuto luogo nel periodo di validità del titolo ma è stato superato il termine per la presentazione della prova dell’immissione o dell’esportazione, la cauzione è incamerata nella misura del 3 % per ogni giorno di calendario di superamento del termine.

3.   La cauzione è svincolata per i quantitativi per i quali non è stato rilasciato un titolo in seguito all’applicazione del coefficiente di attribuzione ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

Articolo 6

Pubblicazione dei nomi degli operatori detentori di titoli per i contingenti tariffari per i quali è richiesta la registrazione previa degli operatori

1.   In deroga all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (9), al termine di ciascun periodo contingentale la Commissione pubblica sul proprio sito Internet ufficiale i nomi, i numeri di registrazione e identificazione degli operatori economici («EORI») e i recapiti degli operatori che nel periodo contingentale precedente hanno ottenuto, in quanto detentori o cessionari, titoli per i contingenti tariffari che richiedono la registrazione obbligatoria degli operatori in applicazione dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

2.   I dati di cui al paragrafo 1 sono cancellati dal sito Internet ufficiale della Commissione 12 mesi dopo la pubblicazione.

Articolo 7

Trasferimento di titoli

1.   I titoli di importazione sono trasferibili, ad eccezione dei titoli di importazione nell’ambito dei contingenti tariffari per le carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada.

2.   I titoli di esportazione non sono trasferibili.

3.   Oltre ai requisiti di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2016/1237, il cessionario è stabilito e registrato ai fini dell’IVA nell’Unione.

4.   Se il trasferimento di titoli riguarda contingenti tariffari soggetti al requisito della prova dello svolgimento di un’attività commerciale, il cessionario fornisce tale prova conformemente all’articolo 8.

5.   Se il trasferimento di titoli riguarda contingenti tariffari soggetti al requisito del quantitativo di riferimento, il cessionario non è tenuto a fornirne la prova.

6.   Se il trasferimento di titoli riguarda contingenti tariffari per i quali è richiesta la registrazione previa degli operatori, prima del trasferimento il cessionario deve soddisfare i requisiti seguenti:

a)

essere registrato nel sistema elettronico LORI di cui all’articolo 13;

b)

aver presentato la dichiarazione di indipendenza di cui all’articolo 12 per i contingenti tariffari interessati dal trasferimento di titoli,

salvo se detti requisiti sono sospesi in correlazione alla sospensione del requisito del quantitativo di riferimento di cui all’articolo 9, paragrafo 9, del presente regolamento.

7.   Il cessionario dimostra di soddisfare i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e ai paragrafi 4 e 6 all’autorità emittente che ha rilasciato i titoli da trasferire.

La produzione degli elementi di prova può essere semplificata se il cessionario è titolare di un altro titolo di importazione valido, rilasciato a norma del presente regolamento per il numero d’ordine di contingente tariffario e per il periodo contingentale in questione. In tal caso il cessionario può chiedere all’autorità emittente di trasmettere una copia o un riferimento dell’equivalente elettronico del titolo all’autorità emittente del cedente. Detta copia, in formato cartaceo o elettronico, è prova sufficiente del rispetto delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 3, 4 e 6.

8.   Una volta effettuato il trasferimento del titolo, il quantitativo immesso in libera pratica nell’Unione in forza del titolo è attribuito al cessionario ai fini della determinazione della prova dello svolgimento di un’attività commerciale e del quantitativo di riferimento.

Articolo 8

Prova dello svolgimento di un’attività commerciale

1.   Gli operatori, quando presentano domanda per un contingente tariffario specifico, dimostrano di aver esportato dall’Unione o immesso in libera pratica nell’Unione un quantitativo minimo di prodotti del settore interessato elencati all’articolo 1, paragrafo 2, punti da a) a w), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il quantitativo minimo di prodotti da esportare dall’Unione o immettere in libera pratica nell’Unione in ciascuno dei due periodi consecutivi di 12 mesi che terminano due mesi prima di poter presentare la prima domanda per il periodo contingentale è fissato negli allegati da II a XIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761

Ai fini del primo comma si applicano le disposizioni seguenti:

a)

per i contingenti tariffari di aglio elencati nell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, il settore interessato è quello dei prodotti ortofrutticoli di cui all’articolo 1, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

per i contingenti tariffari di funghi elencati nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, il settore interessato è quello dei prodotti ortofrutticoli trasformati di cui all’articolo 1, paragrafo 2, punto j), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.   In deroga al paragrafo 1, la prova dello svolgimento di un’attività commerciale riguarda:

a)

per i contingenti tariffari di bovini elencati nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761: il periodo di 12 mesi che termina due mesi prima di poter presentare la prima domanda per il contingente tariffario;

b)

per il contingente di importazione di carni suine canadesi aperto con il numero d’ordine 09.4282: oltre ai prodotti del settore delle carni suine definiti all’articolo 1, paragrafo 2, lettera q), del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti di cui ai codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 o 0206 29 91;

c)

per il contingente di esportazione di latte in polvere aperto dalla Repubblica dominicana, di cui agli articoli da 55 a 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, i prodotti del contingente tariffario in questione esportati nella Repubblica dominicana in uno dei tre anni civili precedenti la presentazione di una domanda di titolo;

d)

per il contingente di esportazione di formaggi aperto dagli Stati Uniti d’America, di cui agli articoli da 58 a 63 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, i prodotti di cui al codice NC 0406 esportati verso gli Stati Uniti d’America in almeno uno dei tre anni civili precedenti il mese di settembre anteriore all’inizio del periodo contingentale;

e)

per il contingente tariffario di burro neozelandese di cui al numero d’ordine 09.4195: i prodotti importati con i numeri d’ordine del contingente tariffario 09.4195 e 09.4182 nei 24 mesi precedenti il mese di novembre anteriore all’inizio del periodo contingentale;

f)

per il contingente tariffario di burro neozelandese di cui al numero d’ordine 09.4182: il periodo di 12 mesi precedente il mese di novembre anteriore all’inizio del periodo contingentale.

3.   Gli operatori forniscono all’autorità emittente la prova dello svolgimento di un’attività commerciale secondo uno dei criteri seguenti:

a)

i dati doganali relativi all’immissione in libera pratica nell’Unione contenenti, come richiesto dallo Stato membro interessato, un riferimento all’operatore in quanto dichiarante di cui all’articolo 5, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013 o in quanto importatore di cui all’allegato B, titolo I, capitolo 3, gruppo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e al titolo II, gruppo 3, di detto allegato;

b)

i dati doganali relativi allo svincolo per l’esportazione dall’Unione e contenenti, come richiesto dallo Stato membro interessato, un riferimento all’operatore in quanto dichiarante di cui all’articolo 5, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013 o in quanto esportatore di cui all’articolo 1, punto 19, del regolamento delegato (UE) 2015/2446;

c)

un titolo utilizzato debitamente vistato dalle autorità doganali per indicare l’immissione in libera pratica nell’Unione o l’esportazione dall’Unione dei prodotti e contenente un riferimento all’operatore in quanto detentore del titolo o, in caso di trasferimento del titolo, contenente un riferimento all’operatore in quanto cessionario.

4.   Se i dati doganali possono essere creati o presentati solo in formato cartaceo, la stampa delle dichiarazioni doganali è certificata conforme da timbro e firma delle autorità doganali dello Stato membro interessato.

5.   Le autorità emittenti e le autorità doganali possono prevedere formati elettronici semplificati per i documenti e le procedure di cui al presente articolo.

6.   La prova dello svolgimento di un’attività commerciale non è necessaria per i contingenti soggetti all’obbligo del quantitativo di riferimento, salvo sospensione del suddetto obbligo a norma dell’articolo 9, paragrafo 9.

Articolo 9

Quantitativo di riferimento

1.   Il quantitativo di riferimento è il quantitativo medio annuo di prodotti immessi in libera pratica nell’Unione per due periodi consecutivi di 12 mesi che terminano due mesi prima di poter presentare la prima domanda per il periodo contingentale.

Il quantitativo di riferimento degli operatori che hanno proceduto a fusione è determinato sommando i quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nell’Unione da ciascuno degli operatori coinvolti nella fusione.

Il quantitativo di riferimento di un operatore non supera il 15 % del quantitativo disponibile per il contingente tariffario in questione nel periodo contingentale pertinente.

2.   Il quantitativo di riferimento comprende prodotti immessi in libera pratica nell’Unione che rientrano nello stesso numero d’ordine di contingente tariffario e che hanno la stessa origine.

3.   Il quantitativo totale di prodotti che rientrano nelle domande di titoli relative ad un singolo contingente tariffario presentato in un periodo contingentale non supera il quantitativo di riferimento del richiedente per tale contingente tariffario.

Se il periodo contingentale è diviso in sottoperiodi, il quantitativo di riferimento è ripartito tra i sottoperiodi. La quota del quantitativo totale di riferimento per un sottoperiodo contingentale è pari alla quota del quantitativo totale del contingente tariffario di importazione disponibile per tale sottoperiodo.

Le domande non conformi alle disposizioni del primo e del secondo comma sono dichiarate irricevibili dall’autorità emittente competente.

4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, per l’aglio originario dell’Argentina con numero d’ordine 09.4104, il quantitativo di riferimento corrisponde alla media dei quantitativi di aglio fresco di cui al codice NC 0703 20 00 immessi in libera pratica nel corso dei tre anni civili che precedono il periodo contingentale.

5.   In deroga al paragrafo 1, per i contingenti tariffari di carni bovine di cui all’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, il quantitativo di riferimento è il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica nell’Unione nei 12 mesi che terminano due mesi prima di poter presentare la prima domanda per il periodo contingentale.

6.   In deroga al paragrafo 2, il quantitativo di riferimento è calcolato cumulando i quantitativi di prodotti immessi in libera pratica nell’Unione che rientrano in ciascuno dei seguenti tre numeri d’ordine consecutivi di contingenti indicati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761:

 

09.4211, 09.4212 e 09.4213;

 

09.4214, 09.4215 e 09.4216;

 

09.4410, 09.4411 e 09.4412.

7.   In deroga al paragrafo 3, per i contingenti tariffari di cui ai numeri d’ordine 09.4211, 09.4212 e 09.4213, il quantitativo totale di prodotti che rientrano nelle domande di titoli presentate nel periodo contingentale per i tre contingenti suddetti non supera il quantitativo di riferimento totale del richiedente per i tre contingenti suddetti. Il richiedente può scegliere come suddividere il quantitativo totale di riferimento tra i contingenti tariffari per i quali sono presentate le domande. Tale disposizione si applica anche ai contingenti tariffari di cui ai numeri d’ordine 09.4214, 09.4215 e 09.4216 e ai numeri d’ordine 09.4410, 09.4411 e 09.4412.

8.   La Commissione sospende il requisito del quantitativo di riferimento se, entro la fine del nono mese di un periodo contingentale, i quantitativi richiesti nell’ambito di un contingente tariffario sono inferiori al quantitativo disponibile di tale contingente per quel periodo contingentale.

9.   La Commissione può sospendere il requisito del quantitativo di riferimento per i contingenti tariffari di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 laddove circostanze imprevedibili ed eccezionali rischino di comportare un sottoutilizzo del contingente in questione.

10.   La durata della sospensione non supera il periodo contingentale.

11.   La Commissione notifica la sospensione del requisito del quantitativo di riferimento a norma dell’articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 10

Prova del quantitativo di riferimento

1.   Il quantitativo di riferimento è stabilito in base a una stampa certificata conforme della dichiarazione doganale completata per l’immissione in libera pratica. La dichiarazione doganale si riferisce ai prodotti menzionati nella fattura di cui all’articolo 145 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 (10) della Commissione e indica, in funzione delle esigenze di ciascuno Stato membro, se il richiedente è il dichiarante di cui all’articolo 5, punto 15, del regolamento (UE) n. 952/2013 o l’importatore di cui all’allegato B, titolo I, capitolo 3, gruppo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e al titolo II, gruppo 3, di tale allegato.

2.   L’operatore provvede a che la dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica nell’Unione che usa per stabilire il quantitativo di riferimento contenga il numero della fattura di cui all’articolo 145 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Gli operatori presentano la fattura anche alle autorità emittenti per poter stabilire il relativo quantitativo di riferimento. La fattura comprende almeno:

a)

il nome dell’importatore o del dichiarante;

b)

la descrizione del prodotto associata al codice NC di otto cifre;

c)

il numero della fattura.

3.   Le autorità emittenti confrontano le informazioni sulle fatture, sui titoli di importazione e sulle dichiarazioni doganali. I documenti non devono contenere discrepanze sull’identità dell’importatore o del dichiarante, sulla descrizione del prodotto e sul numero della fattura. Le verifiche di tali documenti sono effettuate in base all’analisi dei rischi degli Stati membri.

4.   L’autorità emittente può decidere che le fatture siano presentate in formato elettronico.

5.   La stampa certificata della dichiarazione doganale di cui al paragrafo 1 può essere sostituita dalla trasmissione elettronica dei dati doganali dall’autorità doganale all’autorità emittente, secondo le procedure e i metodi di cui all’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239. Le autorità emittenti e le autorità doganali possono prevedere formati elettronici semplificati per i documenti e le procedure di cui al presente paragrafo.

6.   Se l’operatore dimostra, in modo soddisfacente per l’autorità competente dello Stato membro, che il quantitativo dei prodotti che ha immesso in libera pratica in uno dei periodi di 12 mesi di cui all’articolo 9 è stato oggetto di misure sanitarie o fitosanitarie disposte dal paese esportatore o dall’Unione, per stabilire il quantitativo di riferimento è possibile utilizzare il precedente periodo di 12 mesi intoccato da tali misure.

Articolo 11

Requisito di indipendenza degli operatori che presentano domanda per contingenti tariffari per i quali è necessaria la registrazione previa degli operatori

1.   Gli operatori possono presentare domanda per contingenti tariffari per i quali è necessaria la registrazione previa degli operatori solo se:

a)

non hanno legami con altre persone fisiche o giuridiche che presentano domanda per lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario; oppure

b)

pur avendo legami con altre persone fisiche o giuridiche che presentano domanda per lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario, praticano regolarmente attività economiche sostanziali.

2.   L’operatore ha legami con altre persone fisiche o giuridiche nei casi seguenti:

a)

possiede o controlla un’altra persona giuridica; oppure

b)

ha legami familiari con un’altra persona fisica; oppure

c)

ha rapporti commerciali rilevanti con un’altra persona fisica o giuridica.

3.   Ai fini del presente articolo s’intende per:

a)

«possiede un’altra persona giuridica»: possiede almeno il 25 % dei diritti di proprietà su un’altra persona giuridica;

b)

«controlla un’altra persona giuridica»:

i)

ha il diritto di nominare o destituire la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, di gestione o di controllo di tale persona giuridica, gruppo o entità;

ii)

ha nominato, solo esercitando i propri diritti di voto, la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, di gestione o di controllo della persona giuridica, che sono stati in carica durante l’esercizio finanziario in corso e quello precedente;

iii)

ha il controllo totale, previo accordo con gli altri azionisti o soci di una persona giuridica, gruppo o entità, della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci in seno a detta persona giuridica, gruppo o entità;

iv)

ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su una persona giuridica, gruppo o entità, sulla base di un accordo concluso con detta persona giuridica, gruppo o entità o in virtù di una disposizione in tal senso inserita nel suo atto costitutivo o statuto, qualora la legge che disciplina detta persona giuridica, gruppo o entità consenta di assoggettarla a un accordo o a una disposizione di tal genere;

v)

si può avvalere del diritto di esercitare un’influenza dominante ai sensi del punto iv), pur non essendo il titolare di detto diritto;

vi)

ha il diritto di utilizzare, integralmente o in parte, le attività di una persona giuridica, gruppo o entità;

vii)

gestisce una persona giuridica, gruppo o entità su base unificata, pubblicando nel contempo rendiconti consolidati;

viii)

condivide, in modo congiunto e solidale, o garantisce le passività finanziarie di una persona giuridica, gruppo o entità;

c)

«ha legami familiari»:

i)

l’operatore è il coniuge, il fratello, la sorella, il genitore, il figlio/la figlia o il nipote/la nipote di un altro operatore che chiede lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario;

ii)

l’operatore è il coniuge, il fratello, la sorella, il genitore, il figlio/la figlia o il nipote/la nipote della persona fisica che possiede o controlla un altro operatore che chiede lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario;

d)

«ha rapporti commerciali rilevanti»:

i)

l’altra persona detiene direttamente o indirettamente almeno il 25 % delle azioni dell’operatore;

ii)

l’operatore e l’altra persona, direttamente o indirettamente, controllano congiuntamente una terza persona;

iii)

l’operatore e l’altra persona sono rispettivamente datore di lavoro e lavoratore dipendente;

iv)

l’operatore e l’altra persona hanno la veste giuridica di associati o fanno parte della direzione o dell’organo di amministrazione della stessa persona giuridica;

e)

«attività economiche sostanziali»: le azioni o attività svolte da una persona allo scopo di assicurare la produzione, la distribuzione o il consumo di beni e servizi.

Ai fini della lettera e), le attività svolte al solo scopo di presentare domanda per contingenti tariffari non sono considerate attività economiche sostanziali.

4.   L’operatore, se ha legami con altre persone fisiche o giuridiche che presentano domanda per lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario, all’atto della registrazione nel sistema elettronico LORI soddisfa gli obblighi seguenti:

a)

dimostra di praticare regolarmente attività economiche sostanziali presentando almeno uno dei documenti di cui alla sezione «Prova dell’attività economica sostanziale dell’operatore economico» dell’allegato II;

b)

comunica l’identità delle persone fisiche o giuridiche con cui ha legami compilando la sezione pertinente dell’allegato II.

5.   La Commissione può sospendere il requisito della dichiarazione di indipendenza se il requisito del quantitativo di riferimento è sospeso a norma dell’articolo 9, paragrafo 9.

La durata della sospensione non supera il periodo contingentale.

6.   La Commissione notifica la sospensione del requisito della dichiarazione di indipendenza a norma dell’articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 12

Dichiarazione di indipendenza

1.   Il richiedente di contingenti tariffari per i quali è necessaria la registrazione previa degli operatori presenta una dichiarazione di indipendenza tramite il sistema elettronico LORI, avvalendosi del modello di dichiarazione di cui all’allegato I.

2.   Nella dichiarazione di indipendenza il richiedente, secondo la sua situazione, afferma:

a)

di non avere legami con altre persone fisiche o giuridiche che presentano domanda per lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario, oppure

b)

di avere legami con altre persone fisiche o giuridiche che presentano domanda per lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario ma di praticare regolarmente attività economiche sostanziali.

3.   Il richiedente provvede affinché tutte le informazioni contenute nella dichiarazione di indipendenza siano sempre esatte e aggiornate.

4.   Nel determinare se il richiedente pratica regolarmente attività economiche sostanziali, l’autorità emittente tiene conto del tipo di attività economica svolta, delle spese, delle vendite e del fatturato del richiedente nello Stato membro in cui ha registrato la partita IVA.

Su richiesta dell’autorità emittente, il richiedente mette a disposizione tutti i documenti e le prove necessari per verificare le informazioni inserite nella dichiarazione di indipendenza.

5.   L’autorità emittente accetta la dichiarazione di indipendenza solo se ritiene che i documenti presentati nel sistema LORI siano corretti e aggiornati.

6.   Il richiedente notifica all’autorità emittente le modifiche riguardanti la dichiarazione di indipendenza entro dieci giorni di calendario dalla data in cui hanno effetto. L’autorità emittente registra le modifiche nel sistema elettronico LORI dopo averle convalidate.

7.   La dichiarazione di indipendenza resta valida fintantoché l’operatore soddisfa i requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 1.

Articolo 13

Registrazione previa obbligatoria degli operatori

1.   La Commissione istituisce un sistema elettronico di registrazione e identificazione degli operatori con titoli (Licence Operator Registration and Identification, LORI), conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (11) e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione.

2.   Le domande di registrazione nel sistema elettronico LORI sono presentate mediante il formulario elettronico che l’autorità emittente mette a disposizione degli operatori. Il formulario comprende le informazioni indicate nell’allegato II.

3.   Solo gli operatori stabiliti nel territorio doganale dell’Unione e in possesso del numero EORI possono chiedere la registrazione nel sistema elettronico LORI. Essi presentano domanda all’autorità emittente dello Stato membro in cui sono stabiliti e registrati ai fini dell’IVA.

4.   La domanda di registrazione è presentata almeno due mesi prima del mese in cui l’operatore intende presentare domanda di titoli. L’operatore fornisce un indirizzo di posta elettronica valido per la corrispondenza e conserva un indirizzo di posta elettronica valido nel sistema elettronico LORI per comunicare con l’autorità emittente.

5.   L’autorità emittente competente, se accerta che le informazioni presentate dall’operatore per registrarsi nel sistema elettronico LORI o per apportare una modifica al proprio fascicolo LORI sono corrette, aggiornate e conformi al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, convalida la registrazione o la modifica e ne dà comunicazione alla Commissione mediante il sistema elettronico LORI.

6.   L’autorità emittente respinge la domanda di registrazione se il richiedente non riesce a dimostrare in modo soddisfacente per l’autorità stessa che le informazioni trasmesse di cui all’allegato II sono corrette e aggiornate. L’autorità emittente registra la data del respingimento della domanda e notifica il respingimento e i relativi motivi al richiedente.

7.   In base alla notifica dell’autorità emittente, la Commissione registra il richiedente nel sistema elettronico LORI e informa della registrazione l’autorità emittente. L’autorità emittente notifica la registrazione al richiedente.

8.   Una volta che l’operatore sia stato registrato nel sistema elettronico LORI, la registrazione è valida fino alla revoca.

9.   I dati relativi all’operatore registrato nel sistema elettronico LORI costituiscono il fascicolo LORI dell’operatore. I dati sono conservati per tutta la durata della registrazione dell’operatore e per i sette anni successivi alla revoca della registrazione dell’operatore dal sistema elettronico LORI.

10.   L’autorità emittente revoca la registrazione nei casi seguenti:

a)

su richiesta dell’operatore registrato;

b)

se constata che l’operatore registrato non soddisfa più le condizioni e i requisiti di ammissibilità a presentare domanda per i contingenti tariffari che richiedono la registrazione obbligatoria degli operatori.

11.   L’autorità emittente registra la data di revoca della registrazione e ne dà notifica al richiedente insieme ai motivi della revoca.

12.   Il richiedente notifica all’autorità emittente eventuali modifiche riguardanti il proprio fascicolo LORI entro dieci giorni di calendario dalla data in cui hanno effetto. La Commissione registra le modifiche nel sistema elettronico LORI dopo la convalida dell’autorità emittente competente.

13.   Qualora il requisito del quantitativo di riferimento sia stato sospeso a norma dell’articolo 9, paragrafo 9, la Commissione può sospendere il requisito di registrazione previa degli operatori nel sistema elettronico LORI.

La durata della sospensione non supera il periodo contingentale.

14.   La Commissione notifica la sospensione del requisito di registrazione previa degli operatori nel sistema LORI a norma dell’articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 14

Denunce per registrazione indebita di un operatore

1.   Gli operatori registrati nel sistema elettronico LORI, se sospettano che un altro operatore registrato non soddisfi le condizioni e i requisiti di ammissibilità a presentare domanda per i contingenti tariffari che richiedono la registrazione previa, possono presentare denuncia presso l’autorità emittente dello Stato membro in cui sono stabiliti e registrati ai fini dell’IVA. Le denunce devono essere suffragate da elementi di prova. Ogni autorità emittente mette a disposizione degli operatori un sistema per la presentazione di denunce e ne informa gli operatori quando presentano domanda di registrazione nel sistema elettronico LORI.

2.   L’autorità emittente dello Stato membro in cui è stabilito il denunciante, se ritiene fondata la denuncia, vi dà seguito con i controlli che ritiene opportuni. Se l’operatore controllato è stabilito e registrato ai fini dell’IVA in un altro Stato membro, l’autorità emittente di tale Stato membro fornisce tempestivamente l’assistenza necessaria. L’autorità emittente dello Stato membro in cui l’operatore interessato è stabilito e registrato ai fini dell’IVA inserisce l’esito del controllo nel sistema elettronico LORI integrandola nel suo fascicolo LORI.

Articolo 15

Sanzioni

1.   L’autorità emittente competente, se accerta che un operatore, nel presentare domanda di titolo di importazione o di esportazione per un contingente tariffario o il trasferimento del titolo, ha trasmesso un documento inesatto o dati inesatti o non aggiornati nell’ambito della registrazione nel sistema elettronico LORI, e se il documento è essenziale al rilascio del titolo di importazione o di esportazione, adotta le seguenti misure:

a)

impedisce all’operatore di immettere in libera pratica nell’Unione o di esportare dall’Unione prodotti nel quadro del contingente tariffario di importazione o di esportazione in questione per l’intero periodo contingentale durante il quale è stato effettuato l’accertamento;

b)

esclude l’operatore dal sistema di domanda di titolo per il contingente tariffario in questione per un periodo contingentale successivo al periodo contingentale durante il quale è stato effettuato l’accertamento.

Se l’autorità emittente competente accerta che un operatore, nel presentare domanda di titolo di importazione o di esportazione per un contingente tariffario o il trasferimento del titolo, ha deliberatamente presentato un documento inesatto o ha deliberatamente omesso di aggiornare i dati del suo fascicolo LORI nell’ambito della registrazione nel sistema elettronico LORI, e se tale documento o dato è essenziale al rilascio del titolo di importazione o di esportazione, l’esclusione dell’operatore di cui al primo comma, lettera b), si applica per due periodi contingentali successivi al periodo contingentale durante il quale è stato effettuato l’accertamento.

2.   Se l’immissione in libera pratica nel quadro di un titolo di importazione è stata effettuata prima dell’accertamento di cui al paragrafo 1, gli indebiti conseguenti sono recuperati.

3.   Le sanzioni di cui al paragrafo 1 lasciano impregiudicate sia le sanzioni supplementari previste dal diritto nazionale o dal diritto dell’Unione, sia le norme sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

Articolo 16

Trattamento speciale all’importazione in un paese terzo

Se i prodotti esportati beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in un paese terzo a norma dell’articolo 186, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli esportatori sono autorizzati a chiedere un titolo di esportazione attestante il rispetto delle condizioni cui è subordinato il trattamento speciale all’importazione in un paese terzo. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano detti titoli dopo avere accertato il rispetto delle condizioni nel modo che ritengono opportuno.

Articolo 17

Notifiche alla Commissione

Per ciascun periodo contingentale gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni seguenti mediante il sistema di notifica istituito con regolamento delegato (UE) 2017/1183 e regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185:

a)

i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli di importazione o di esportazione;

b)

i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione o di esportazione;

c)

i quantitativi inutilizzati per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione o di esportazione inutilizzati o parzialmente utilizzati;

d)

i quantitativi assegnati agli operatori nell’ambito di un contingente tariffario per il quale non sono stati rilasciati titoli di importazione o di esportazione;

e)

i quantitativi immessi in libera pratica o esportati nell’ambito dei titoli di importazione o di esportazione rilasciati;

f)

per i contingenti tariffari per i quali è necessaria la registrazione previa degli operatori:

i)

i nomi, i numeri EORI e gli indirizzi degli operatori che hanno ricevuto titoli di importazione o dei cessionari di un titolo di importazione;

ii)

per ciascun operatore, i quantitativi richiesti;

iii)

le domande di registrazione nel sistema elettronico LORI convalidate e respinte, le registrazioni revocate, le modifiche convalidate e quelle respinte nel fascicolo LORI;

g)

per i contingenti tariffari di importazione gestiti con documenti rilasciati da paesi terzi, per ciascun certificato di autenticità o certificato «IMA 1» (Inward Monitoring Arrangement), di cui all’allegato XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, depositato da un operatore, il numero del titolo corrispondente e i quantitativi coperti.

CAPO III

Contingenti tariffari specifici di cui all’articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 18

Apertura dei contingenti

1.   Ogni anno dal 1o gennaio sono aperti due contingenti per l’importazione di un quantitativo massimo di 2 000 000 tonnellate di granturco del codice NC 1005 90 00 e di 300 000 tonnellate di sorgo del codice NC 1007 90 00 provenienti da paesi terzi ai fini dell’immissione in libera pratica in Spagna.

2.   Ogni anno dal 1o gennaio sono aperti due contingenti per l’importazione di un quantitativo massimo di 500 000 tonnellate di granturco del codice NC 1005 90 00 provenienti da paesi terzi ai fini dell’immissione in libera pratica in Portogallo.

Articolo 19

Gestione dei contingenti

1.   I quantitativi previsti per le importazioni in Spagna di cui all’articolo 18, paragrafo 1, sono ridotti in proporzione ai quantitativi di residui della fabbricazione di amidi di granturco dei codici NC 2303 10 19 e 2309 90 20, degli avanzi della fabbricazione di birra del codice NC 2303 30 00 e dei residui di polpe di agrumi del codice NC ex 2308 00 40 importati in Spagna da paesi terzi nel corso dell’anno in questione.

2.   Per i contingenti di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 2, la Commissione contabilizza:

a)

I quantitativi di granturco del codice NC 1005 90 00 e di sorgo del codice NC 1007 90 00 importati in Spagna e i quantitativi di granturco del codice NC 1005 90 00 importati in Portogallo nel corso di ciascun anno civile;

b)

i quantitativi di residui della fabbricazione di amidi di granturco, degli avanzi della fabbricazione di birra e dei residui di polpe di agrumi, di cui al paragrafo 1, importati in Spagna nel corso di ciascun anno civile.

3.   Ai fini della contabilità dei quantitativi per i contingenti di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 2, non si tiene conto delle importazioni in Spagna e in Portogallo effettuate nell’ambito di atti con i quali l’Unione ha accordato concessioni commerciali specifiche.

Articolo 20

Uso dei prodotti importati e sorveglianza

1.   I quantitativi di granturco e di sorgo di cui all’articolo 18, paragrafo 1, sono destinati a essere trasformati o utilizzati in Spagna. I quantitativi di granturco di cui all’articolo 18, paragrafo 2, sono destinati a essere trasformati o utilizzati in Portogallo.

2.   Il granturco e il sorgo immessi in libera pratica a dazio zero conformemente all’articolo 21 restano soggetti a una sorveglianza doganale o ad un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti fino a quando non siano utilizzati o trasformati.

3.   Lo Stato membro interessato adotta tutte le misure occorrenti per garantire, se del caso, che la sorveglianza di cui al paragrafo 2 venga eseguita. In particolare, dev’essere fatto obbligo agli importatori di sottoporsi a qualsiasi controllo giudicato necessario e di tenere una contabilità specifica che consenta alle autorità competenti di provvedere ai controlli da esse ritenuti necessari.

4.   Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione le misure di cui al paragrafo 3 immediatamente dopo averle adottate.

Articolo 21

Importazioni in esenzione da dazi doganali

1.   Ogni anno civile, dal 1o aprile, alle importazioni di granturco e di sorgo in Spagna e alle importazioni di granturco in Portogallo si applica un dazio zero entro i limiti quantitativi di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 2.

2.   Le importazioni di cui al paragrafo 1:

a)

sono gestite secondo il metodo di cui all’articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013;

b)

sono coperte da titoli rilasciati dalle competenti autorità emittenti spagnole e portoghesi.

I titoli di cui alla lettera b) sono validi soltanto nello Stato membro in cui sono rilasciati.

3.   Dalla data di applicazione del dazio zero all’importazione di cui al paragrafo 1, la Commissione pubblica, al più tardi entro il sesto giorno di ogni mese, i quantitativi dei contingenti di cui all’articolo 18, paragrafi 1 e 2, disponibili il primo giorno di ogni mese.

Articolo 22

Cauzione all’atto della domanda e cauzione a garanzia di buon fine

1.   Prima della fine del periodo di presentazione delle domande il richiedente costituisce, presso l’autorità emittente, la cauzione di cui all’articolo 4, il cui tasso è fissato nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.

2.   Oltre alla cauzione di cui al paragrafo 1, il rilascio del titolo è subordinato ad una cauzione a garanzia di buon fine resa disponibile entro la data dell’immissione in libera pratica.

3.   Per il granturco e il sorgo il tasso della cauzione a garanzia di buon fine di cui al paragrafo 2 è pari al dazio all’importazione fissato conformemente al regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione (12) e applicabile il giorno di presentazione della domanda del titolo.

Articolo 23

Norme specifiche relative al trasferimento di titoli

In deroga all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2016/1237, i diritti derivanti dai titoli di importazione non sono trasferibili.

Articolo 24

Svincolo e incameramento della cauzione a garanzia di buon fine

1.   Fatte salve le misure di sorveglianza adottate a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, la cauzione a garanzia di buon fine di cui all’articolo 22, paragrafo 2, è svincolata se l’importatore fornisce la prova che:

a)

il prodotto importato è stato trasformato o utilizzato nello Stato membro di immissione in libera pratica; tale prova può essere addotta mediante fattura di vendita ad un trasformatore stabilito nello Stato membro di immissione in libera pratica;

b)

il prodotto non ha potuto essere importato, trasformato o utilizzato per causa di forza maggiore;

c)

il prodotto importato è divenuto inutilizzabile.

2.   La prova di cui al paragrafo 1 è addotta entro 18 mesi dal giorno in cui la dichiarazione d’immissione in libera pratica è stata accettata, pena l’incameramento della cauzione.

3.   Ai fini dell’applicazione del presente articolo, la trasformazione o l’utilizzazione del prodotto importato si considera effettuata quando sia stato trasformato o utilizzato il 95 % del quantitativo messo in libera pratica.

CAPO IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 25

Abrogazioni

I regolamenti (CE) n. 2307/98 (13), (CE) n. 2535/2001 (14), (CE) n. 1342/2003 (15), (CE) n. 2305/2003 (16), (CE) n. 969/2006 (17), (CE) n. 1301/2006 (18), (CE) n. 1918/2006 (19), (CE) n. 1964/2006 (20), (CE) n. 1979/2006 (21), (CE) n. 341/2007 (22), (CE) n. 533/2007 (23), (CE) n. 536/2007 (24), (CE) n. 539/2007 (25), (CE) n. 616/2007 (26), (CE) n. 964/2007 (27), (CE) n. 1384/2007 (28), (CE) n. 1385/2007 (29), (CE) n. 382/2008 (30), (CE) n. 412/2008 (31), (CE) n. 431/2008 (32), (CE) n. 748/2008 (33), (CE) n. 1067/2008 (34), (CE) n. 1296/2008 (35), (CE) n. 442/2009 (36), (CE) n. 610/2009 (37), (CE) n. 891/2009 (38), (CE) n. 1187/2009 (39) e (UE) n. 1255/2010 (40) della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1273/2011 (41), (UE) n. 480/2012 (42), (UE) n. 1223/2012 (43), (UE) n. 82/2013 (44), (UE) n. 593/2013 (45), (UE) 2015/2076 (46), (UE) 2015/2077 (47), (UE) 2015/2078 (48), (UE) 2015/2079 (49), (UE) 2015/2081 (50) e (UE) 2017/1585 (51) della Commissione sono abrogati.

Tuttavia, i suddetti regolamenti e regolamenti di esecuzione continuano ad applicarsi ai titoli di importazione e di esportazione rilasciati sulla loro base fino a scadenza dei titoli stessi.

Articolo 26

Disposizioni transitorie

Nei primi due periodi contingentali successivi all’entrata in vigore del presente regolamento, l’autorità emittente può stabilire il quantitativo di riferimento di cui all’articolo 9 conformemente ai pertinenti regolamenti abrogati di cui all’articolo 25.

Se in uno o in entrambi i periodi contingentali prima dell’entrata in applicazione del presente regolamento non è stato utilizzato interamente un contingente tariffario soggetto al requisito del quantitativo di riferimento di cui all’articolo 9, gli operatori possono scegliere di stabilire il loro quantitativo di riferimento o a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, o sulla base degli ultimi due periodi di 12 mesi precedenti in cui il contingente tariffario è stato interamente utilizzato.

Articolo 27

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica ai periodi contingentali che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli

(4)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all’incameramento di cauzioni costituite per tali titoli (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 1).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 44).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(11)  Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

(12)  Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).

(13)  Regolamento (CE) n. 2307/98 della Commissione, del 26 ottobre 1998, relativo al rilascio dei titoli d’esportazione di alimenti per cani e gatti del codice NC 2309 10 90 che beneficiano di un trattamento speciale all’importazione in Svizzera (GU L 288 del 27.10.1998, pag. 8).

(14)  Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).

(15)  Regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso (GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12).

(16)  Regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l’importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7).

(17)  Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44).

(18)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell’1.9.2006, pag. 13).

(19)  Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d’oliva originario della Tunisia (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84).

(20)  Regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente d’importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 20).

(21)  Regolamento (CE) n. 1979/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 91).

(22)  Regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione, del 29 marzo 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituzione di un regime di titoli di importazione e certificati d’origine per l’aglio e alcuni altri prodotti agricoli importati da paesi terzi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12).

(23)  Regolamento (CE) n. 533/2007 della Commissione, del 14 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9).

(24)  Regolamento (CE) n. 536/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni di pollame attribuito agli Stati Uniti d’America (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6).

(25)  Regolamento (CE) n. 539/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19).

(26)  Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi (GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3).

(27)  Regolamento (CE) n. 964/2007 della Commissione, del 14 agosto 2007, recante modalità di apertura e di gestione dei contingenti tariffari applicabili al riso originario dei paesi meno avanzati, per le campagne di commercializzazione 2007/08 e 2008/09 (GU L 213 del 15.8.2007, pag. 26).

(28)  Regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l’apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 40).

(29)  Regolamento (CE) n. 1385/2007 della Commissione, del 26 novembre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio per quanto concerne l’apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47).

(30)  Regolamento (CE) n. 382/2008 della Commissione, del 21 aprile 2008, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 115 del 29.4.2008, pag. 10).

(31)  Regolamento (CE) n. 412/2008 della Commissione, dell’8 maggio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni bovine congelate destinate alla trasformazione (GU L 125 del 9.5.2008, pag. 7).

(32)  Regolamento (CE) n. 431/2008 della Commissione, del 19 maggio 2008, relativo all’apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 3).

(33)  Regolamento (CE) n. 748/2008 della Commissione, del 30 luglio 2008, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d’importazione di pezzi detti hampes della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 28).

(34)  Regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3).

(35)  Regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 57).

(36)  Regolamento (CE) n. 442/2009 della Commissione, del 27 maggio 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore delle carni suine (GU L 129 del 28.5.2009, pag. 13).

(37)  Regolamento (CE) n. 610/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, che stabilisce le modalità d’applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile (GU L 180 dell’11.7.2009, pag. 5).

(38)  Regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero (GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82).

(39)  Regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1).

(40)  Regolamento (UE) n. 1255/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia (GU L 342 del 28.12.2010, pag. 1).

(41)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l’importazione di riso e rotture di riso (GU L 325 dell’8.12.2011, pag. 6).

(42)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, concernente l’apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00 (GU L 148 dell’8.6.2012, pag. 1).

(43)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1223/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modalità di applicazione del contingente tariffario per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg originari della Svizzera previsto dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 39).

(44)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 82/2013 della Commissione, del 29 gennaio 2013, recante modalità di applicazione del contingente tariffario all’importazione di carni bovine disossate ed essiccate originarie della Svizzera (GU L 28 del 30.1.2013, pag. 3).

(45)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2013 della Commissione, del 21 giugno 2013, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata (GU L 170 del 22.6.2013, pag. 32).

(46)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2076 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di carni suine fresche e congelate originarie dell’Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 51).

(47)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell’Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 57).

(48)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di carni di pollame originarie dell’Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 63).

(49)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2079 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario dell’Unione per l’importazione di carni bovine fresche e congelate originarie dell’Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 71).

(50)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di alcuni cereali originari dell’Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 81).

(51)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1585 della Commissione, del 19 settembre 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per le carni bovine e suine fresche e congelate originarie del Canada e recante modifica del regolamento (CE) n. 442/2009 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 481/2012 e (UE) n. 593/2013 (GU L 241 del 20.9.2017, pag. 1).


ALLEGATO I

Modello di dichiarazione di indipendenza di cui all’articolo 12

Istruzioni per compilare la dichiarazione

1)

Nella parte A inserire le informazioni relative al contingente tariffario cui si applica la dichiarazione di indipendenza.

2)

Nella parte B spuntare la casella corrispondente.

3)

Nella parte C indicare il nome dell’operatore, il numero EORI, la data e il luogo della firma e inserire la firma del responsabile amministrativo competente (direttore esecutivo) dell’operatore.

A.   Contingenti tariffari interessati

Numero d’ordine del contingente tariffario

 

Codice NC

 

Origine del prodotto/dei prodotti (1)

 

B.   Indipendenza dell’operatore

Il richiedente del numero d’ordine del contingente tariffario di cui sopra dichiara:

1.

come da articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/760, di non avere legami con altre persone fisiche o giuridiche che presentano domanda per lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario;

spuntare la casella se pertinente

2.

come da articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/760, di avere legami con altre persone fisiche o giuridiche che presentano domanda per lo stesso numero d’ordine di contingente tariffario;

di praticare regolarmente attività economiche sostanziali con parti terze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3;

di avere comunicato l’identità delle persone fisiche o giuridiche con cui ha legami nel sistema elettronico LORI a norma dell’articolo 11, paragrafo 4.

spuntare la casella se pertinente

C.   Estremi dell’operatore

Nome

 

Numero EORI

 

Luogo e data

 

Firma

 

Posizione del firmatario nella società

 


(1)  Compilare solo se l’origine delle merci è elemento obbligatorio nella domanda di titolo.


ALLEGATO II

Informazioni da trasmettere con riferimento alla registrazione previa obbligatoria di cui all’articolo 13

Numero EORI dell’operatore economic

Identità dell’operatore economic

Nome della società

Indirizzo della sede centrale: via

Indirizzo della sede centrale: numero civico

Indirizzo della sede centrale: codice postale

Indirizzo della sede centrale: città

Indirizzo della sede centrale: paese

Indirizzo dell’ufficio operativo: via

Indirizzo dell’ufficio operativo: numero civico

Indirizzo dell’ufficio operativo: codice postale

Indirizzo dell’ufficio operativo: città

Indirizzo dell’ufficio operativo: paese

Numero di telefono

Indirizzo di posta elettronica per comunicare con le autorità emittenti e le autorità doganali degli Stati membri

Statuto giuridico

Attività economica principale dell’operatore

Prova dell’attività economica sostanziale dell’operatore economico

Allegare estratto del registro delle imprese o documento equivalente secondo la legislazione nazionale applicabile

Allegare (eventuali) ultimi conti annuali certificati

Allegare ultimo bilancio

Allegare certificato IVA

Documenti supplementari di chiarimenti su richiesta dell’autorità emittente

Dichiarazione di indipendenza a norma dell’articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2020/760

Elenco dei numeri d’ordine del contingente tariffario e breve descrizione

Selezionare «sì» se si presenta domanda per il contingente tariffario, «no» in caso contrario.

Dichiarazione di indipendenza

da allegare se nella colonna precedente si è selezionato «sì»

 

 

Quantitativo di riferimento

Indicare il quantitativo di riferimento per i contingenti tariffari seguenti:

Numero d’ordine del contingente tariffario

Quantitativo di riferimento (in kg)

Periodo del contingente tariffario

cui si applica

il quantitativo di riferimento — inizio

periodo

Periodo del contingente tariffario

cui si applica

il quantitativo di riferimento — fine

periodo

 

 

 

 

Persone della società autorizzate a presentare domanda di titolo a nome dell’operatore

L’operatore deve fornire l’elenco delle persone della società autorizzate a presentare a suo nome domanda di titolo per i contingenti tariffari sopra elencati.

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Documento d’identità

Numero della carta d’identità/del passaporto

Documenti giustificativi dell’autorizzazione

 

 

 

 

 

 

 

Assetto proprietario dell’operatore economico

Tipo di assetto proprietario (l’operatore deve scegliere l’opzione corretta)

 

Se il proprietario o i proprietari sono una società:

Numero EORI (eventuale) della società

Ragione sociale

Indirizzo della sede centrale: via

Indirizzo della sede centrale: numero civico

Indirizzo della sede centrale: codice postale

Indirizzo della sede centrale: città

Indirizzo della sede centrale: paese

Numero di telefono

Indirizzo di posta elettronica

Posizione (ad esempio unico proprietario, socio, azionista principale (oltre il 25 % delle quote o quota di controllo) ...)

Registro delle imprese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se il proprietario o i proprietari sono persone fisiche:

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Documento d’identità

Numero della carta d’identità/del passaporto

Posizione (ad esempio unico proprietario, socio, azionista principale (oltre il 25 % delle quote o quota di controllo) ...)

 

 

 

 

 

 

 

L’operatore deve fornire informazioni sulle persone giuridiche che presentano domanda per i contingenti tariffari sopra elencati e che hanno legami con l’operatore ai sensi dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/760.

Numero EORI della società

Ragione sociale

Indirizzo della sede centrale: via

Indirizzo della sede centrale: numero civico

Indirizzo della sede centrale: codice postale

Indirizzo della sede centrale: città

Indirizzo della sede centrale: paese

Numero di telefono

Indirizzo di posta elettronica

Statuto giuridico

Legame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’operatore deve fornire informazioni sulle persone fisiche che presentano domanda per i contingenti tariffari sopra elencati e che hanno legami con l’operatore ai sensi dell’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/760.

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Documento d’identità

Numero della carta d’identità/del passaporto

Legame

 

 

 

 

 

 

 

Struttura gestionale dell’operatore economic

Elencare le persone che esercitano le funzioni di membro del consiglio di amministrazione/amministratore delegato/direttore finanziario (se pertinente) o posizioni analoghe nella struttura gestionale dell’operatore. Assicurare la coerenza dei dati riportati nella tabella seguente con le informazioni fornite nei documenti presentati come prova dell’attività economica sostanziale. Se le informazioni inserite nella tabella seguente risultano inesatte o incomplete si applicano le sanzioni previste all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/760.

Cognome

Nome

Data di nascita

Luogo di nascita

Documento d’identità

Numero della carta d’identità/del passaporto

Funzione nella società

 

 

 

 

 

 

 

Per poter procedere con la domanda di registrazione è obbligatorio confermare le dichiarazioni seguenti:

1)

Le informazioni fornite sono esatte, complete e aggiornate. Sono a conoscenza del fatto che, se le informazioni risultano inesatte, incomplete o non aggiornate, si applicano le sanzioni previste all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2020/760.

2)

Acconsento alla divulgazione delle informazioni alla Commissione, alle autorità doganali e alle autorità emittenti degli Stati membri.

3)

Mi impegno a trasmettere informazioni aggiornate in caso di modifiche della struttura della persona giuridica, tempestivamente e conformemente agli articoli 12 e 13 del regolamento delegato (UE) 2020/760.

Confermare le tre dichiarazioni di cui sopra:

 


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