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Document 32008D0448
2008/448/EC: Commission Decision of 23 May 2008 concerning national provisions notified by Denmark on the addition of nitrite to certain meat products (notified under document number C(2008) 2168)
2008/448/CE: Decisione della Commissione, del 23 maggio 2008 , relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l’aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne [notificata con il numero C(2008) 2168]
2008/448/CE: Decisione della Commissione, del 23 maggio 2008 , relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l’aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne [notificata con il numero C(2008) 2168]
GU L 157 del 17.6.2008, p. 98–107
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 23/05/2010
17.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157/98 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2008
relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l’aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne
[notificata con il numero C(2008) 2168]
(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)
(2008/448/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
I. FATTI E PROCEDIMENTO
(1) |
Con lettera del 21 novembre 2007 pervenuta alla Commissione il 23 novembre 2007, la rappresentanza permanente del Regno di Danimarca presso l’Unione europea ha, a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea, notificato le misure nazionali concernenti l’aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne. Il Regno di Danimarca ritiene necessario mantenere queste disposizioni nonostante l’adozione della direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (1) e non intende recepire nella legislazione nazionale la direttiva 2006/52/CE limitatamente all’aggiunta di nitriti ai prodotti a base di carne. |
1. LEGISLAZIONE COMUNITARIA
1.1. ARTICOLO 95, PARAGRAFI 4 E 6, DEL TRATTATO CE
(2) |
L’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE recita: «Allorché, dopo l’adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 30 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse». |
(3) |
A norma dell’articolo 95, paragrafo 6, la Commissione, entro sei mesi dalla notifica, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. |
1.2. DIRETTIVA 2006/52/CE
(4) |
In base ai principi generali della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (2), un additivo alimentare può essere approvato solo qualora esista una sufficiente necessità tecnologica, esso sia accettabile da un punto di vista sanitario e non induca in errore il consumatore. |
(5) |
Da molti decenni i nitriti vengono utilizzati nelle carni e nei prodotti a base di carne per garantire, unitamente ad altri fattori, la conservazione e la sicurezza microbiologica dei prodotti a base di carne, in particolare di quelli ottenuti mediante salatura; essi inibiscono, tra l’altro, la moltiplicazione del Clostridium botulinum, il batterio responsabile del botulismo, che è potenzialmente letale. Nel contempo è noto che la presenza di nitriti nei prodotti a base di carne può determinare la formazione di nitrosammine, risultate cancerogene. La normativa in questo settore deve quindi garantire un equilibrio tra il rischio di formazione di nitrosammine derivante dalla presenza di nitriti nei prodotti a base di carne e la funzione protettiva dei nitriti contro la moltiplicazione dei batteri, in particolare quelli responsabili del botulismo. |
(6) |
Nella sua versione originaria la direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (3) stabiliva livelli massimi dei residui di nitriti e nitrati per vari prodotti a base di carne ed anche le «quantità introdotte indicative». L’allegato I, punto 3, lettera c), della direttiva 2006/52/CE modifica l’allegato III, parte C, della direttiva 95/2/CE per quanto concerne l’E 249 (nitrito di potassio) e l’E 250 (nitrito di sodio). |
(7) |
La direttiva 2006/52/CE stabilisce invece, a titolo di regola generale, la dose massima di E 249 (nitrito di potassio) e di E 250 (nitrito di sodio) che può essere aggiunta durante la fabbricazione. Tale dose è di 150 mg/kg per i prodotti a base di carne in generale e di 100 mg/kg per i prodotti a base di carne sterilizzati. Per alcuni particolari prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura in determinati Stati membri la dose massima è di 180 mg/kg. |
(8) |
Tale impostazione è conforme ai pareri del comitato scientifico dell’alimentazione umana (di seguito SCF) del 1990 (4) e 1995 (5) e dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 26 novembre 2003 (6) la quale ha concluso che sono le quantità di nitriti «introdotte», piuttosto che la dose residua, a contribuire all’effetto di inibizione nei confronti del C. botulinum, e ha raccomandato di sostituire l’espressione «quantità introdotta indicativa» con l’espressione «quantità massima introdotta». L’EFSA tiene conto anche della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-3/00 Regno di Danimarca contro Commissione delle Comunità europee concernente una precedente richiesta della Danimarca a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE; nella sentenza la Corte ha statuito che la Commissione, nel respingere la richiesta della Danimarca concernente l’impiego dei nitriti nei prodotti a base di carne, non ha preso sufficientemente in considerazione i pareri dell’SCF del 1990 e 1995, i quali esprimevano dubbi sull’adeguatezza delle quantità dei nitriti autorizzate dalla direttiva 95/2/CE (7). |
(9) |
A titolo di eccezione alla regola generale, la direttiva 2006/52/CE stabilisce le dosi massime residue relative ad alcuni particolari prodotti a base di carne tradizionali ottenuti mediante salatura con processi di fabbricazione tradizionale. La dose massima residua è di 50 mg/kg, 100 mg/kg e 175 mg/kg a seconda delle diverse tipologie di questi prodotti: ad esempio è di 175 kg/kg per il Wiltshire bacon, il dry cured bacon e prodotti affini e di 100 mg/kg per il Wiltshire ham e prodotti affini. Per quanto concerne questi prodotti è stata stabilita la dose massima residua, in quanto, data la natura stessa del processo di fabbricazione, non è possibile controllare quale sia la quantità «introdotta» di sali per la conservazione assorbita dalla carne. La direttiva descrive il processo di produzione di questi particolari prodotti al fine di consentire l’individuazione dei «prodotti affini» e di chiarire a quali prodotti si applichino le diverse dosi massime residue. La tabella che segue riporta le dosi massime residue stabilite dalla direttiva 2006/52/CE (8).
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(10) |
Come raccomandato dai pareri dell’SCF e dell’EFSA, la direttiva 2006/52/CE si basa sulla fissazione di dosi massime aggiunte e riflette gli intervalli dei valori indicati nei citati pareri scientifici precisando che il valore massimo ammesso è di 100 mg/kg di nitriti nei prodotti a base di carne sterilizzati e di 150 mg/kg negli altri prodotti a base di carne. Data l’ampia gamma di prodotti a base di carne (ottenuti mediante salatura) e di metodi di fabbricazione che si registrano nella Comunità, il legislatore comunitario ha all’epoca ritenuto che non fosse possibile precisare il livello di nitriti adeguato per ciascun prodotto. |
(11) |
Le eccezioni alla regola della dose massima aggiunta hanno carattere limitato; si applicano a determinati prodotti tradizionalmente fabbricati in alcuni Stati membri per i quali, data la natura stessa del processo di fabbricazione, non è possibile controllare quale sia la quantità «introdotta» di sali per la conservazione assorbiti dalla carne. I prodotti tradizionali cui si applicano le eccezioni vengono definiti mediante una descrizione del metodo di fabbricazione. |
(12) |
La direttiva 2006/52/CE doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 15 febbraio 2008 al fine di autorizzare il commercio e l’uso dei prodotti conformi alla direttiva medesima entro il 15 febbraio 2008 e vietare il commercio e l’uso dei prodotti non conformi entro il 15 agosto 2008. |
2. DISPOSIZIONI NAZIONALI NOTIFICATE
(13) |
Le disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca sono il decreto n. 22 dell’11.1.2005 relativo agli additivi alimentari (Bekendtgørelse nr 22 af 11.1.2005 om tilsætningsstoffer til fødevarer) e l’elenco positivo danese degli additivi alimentari autorizzati (Liste over tilladte tilsætningsstoffer til fødevarer, «Positivlisten»). |
(14) |
Il decreto n. 22 contiene il principio secondo cui solo gli additivi che figurano in un elenco positivo possono essere utilizzati nei prodotti alimentari a determinate condizioni e nel rispetto degli obiettivi e delle limitazioni indicate (9). Esso prevede altresì che, salvo quanto altrimenti disposto, i valori massimi indicati nell’elenco positivo facciano riferimento al tenore massimo dell’additivo che può essere presente in un prodotto alimentare nella forma in cui è presentato per la vendita (10). Di conseguenza possono essere venduti sul mercato danese solo i prodotti alimentari conformi a quanto disposto dal decreto n. 22 e dall’elenco positivo. L’elenco positivo compilato dalla Danish Veterinary and Food Administration (DFVA — Amministrazione veterinaria e alimentare danese) sulla base del decreto n. 22 indica quali additivi possono essere utilizzati nei singoli prodotti alimentari e in quali quantitativi. La versione notificata si applica dal 29 gennaio 2005. |
(15) |
Per quanto concerne l’impiego dei nitriti E 249 ed E 250 nelle carni e nei prodotti a base di carne, l’elenco positivo danese indica soltanto la dose massima aggiunta.
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(16) |
Emerge quindi che a molti prodotti a base di carne si applica il limite di 60 mg/kg (11), mentre i corrispondenti limiti massimi stabiliti dalla direttiva 2006/52/CE sono 100 o 150 mg/kg. Per alcune salsicce il limite massimo consentito in Danimarca è pari a 100 mg/kg, mentre per alcuni particolari prodotti a base di carne conservati o semiconservati, compreso il «bacon di tipo Wiltshire e tagli simili» il limite massimo è di 150 mg/kg. |
3. PROCEDIMENTO
(17) |
Il 17 agosto la Commissione ha ricevuto una prima comunicazione dal Regno di Danimarca, datata 14 agosto 2007, con la quale la Danimarca criticava vari aspetti della direttiva 2006/52/CE e informava la Commissione che non intendeva recepire tale direttiva limitatamente ai nitriti nei prodotti alimentari. La Danimarca non ha però notificato le disposizioni nazionali che intendeva mantenere e la Commissione ha provveduto a segnalarlo al governo danese con lettera del 13 novembre 2007. La rappresentanza permanente di Danimarca presso l’Unione europea ha notificato le disposizioni nazionali pertinenti con lettera del 21 novembre 2007 pervenuta alla Commissione in data 23 novembre 2007. In un’ulteriore nota del 22 novembre 2007 pervenuta alla Commissione il 27 novembre 2007 e corredata di una relazione del 30 ottobre 2007 del National Food Institute (Istituto nazionale dell’alimentazione), la Danimarca ha prodotto elementi per dimostrare la fondatezza della sua richiesta. |
(18) |
Con lettera datata 21 dicembre 2007 la Commissione ha informato il governo danese di avere ricevuto la notifica, comunicando che il periodo di sei mesi previsto per il suo esame a norma dell’articolo 95, paragrafo 6, decorreva dal 24 novembre 2007, giorno successivo al ricevimento della notifica. |
(19) |
Con nota del 31 marzo 2008 la Danimarca ha fornito dati circa il consumo di prodotti a base di carne in Danimarca. |
(20) |
Con lettera del 31 gennaio 2008 la Commissione ha informato della notifica gli altri Stati membri e i paesi EFTA, dando loro la possibilità di presentare osservazioni entro trenta giorni. La Commissione ha anche pubblicato una comunicazione riguardante la notifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (12) per informare le altri parti interessate delle disposizioni nazionali danesi e delle motivazioni addotte dalla Danimarca. La Commissione ha ricevuto osservazioni dall’Estonia, dalla Francia, dall’Ungheria e dalla Norvegia (13).
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4. RICHIESTA ALL’EFSA
(21) |
Con lettera del 10 marzo 2008 la direzione generale per la salute e la tutela dei consumatori ha chiesto all’EFSA un parere scientifico per conoscere se i precedenti pareri dell’SCF del 1990 e del 1995 e quello dell’EFSA del 2003 fossero tuttora validi alla luce dei dati presentati dalla Danimarca. Nella risposta del 28 marzo 2008 l’EFSA ha concluso che i precedenti pareri dell’SCF e dell’EFSA erano ancora validi alla luce dei dati forniti dalla Danimarca. |
(22) |
Per quanto concerne gli effetti dei nitriti/nitrati sulla sicurezza microbiologica dei prodotti a base di carne, l’EFSA rinvia al parere del gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici del 26 novembre 2003, nel quale si legge che vari fattori contribuiscono alla sicurezza dei prodotti a base di carne (il processo di preparazione, il sale e la sua concentrazione, l’attività dell’acqua, ecc.) e che ai fini della sicurezza microbiologica è importante la dose introdotta di nitriti, motivo per cui è questa dose a dover essere controllata (piuttosto che la dose residua). L’EFSA ricorda inoltre che il gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici concordava con la posizione del comitato scientifico dell’alimentazione umana (SCF) secondo cui 50-100 mg di nitriti aggiunti per kg di prodotti a base di carne possono essere sufficienti per molti prodotti, mentre per altri prodotti, soprattutto quelli con un basso tenore di sale e una prolungata conservabilità, è necessaria l’aggiunta di una dose di nitriti compresa tra 50 e 150 mg/kg per inibire la crescita del C. botulinum. |
II. VALUTAZIONE
1. RICEVIBILITÀ
(23) |
A norma dell’articolo 95, paragrafi 4 e 6, del trattato CE, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione uno Stato membro può mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 30 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro qualora esso le notifichi alla Commissione e quest’ultima ne approvi l’applicazione. |
(24) |
La notifica danese riguarda disposizioni nazionali che derogano, per quanto concerne l’E 249 e l’E 250, all’allegato I, punto 3, lettera c), della direttiva 2006/52/CE che modifica l’allegato III, parte C, della direttiva 95/2/CE. Le attuali disposizioni danesi erano già vigenti al momento dell’adozione della direttiva 2006/52/CE. |
(25) |
Per quanto attiene all’uso dei nitriti nelle carni e nei prodotti a base di carne, il decreto n. 22 e l’elenco positivo danese contengono disposizioni più severe della direttiva 2006/52/CE, in quanto per vari tipi di prodotti stabiliscono dosi massime aggiunte inferiori a quelle della direttiva 2006/52/CE (in molti casi 60 mg/kg) e in quanto, a differenza della direttiva 2006/52/CE, non consentono che per l’immissione sul mercato di alcuni prodotti a base di carne tradizionali si faccia riferimento alla dose massima residua. |
(26) |
Secondo quanto disposto dall’articolo 95, paragrafo 4, la notifica precisava le motivazioni relative a una o più delle esigenze importanti di cui all’articolo 30 o alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro: in questo caso si trattava della protezione della salute e della vita dell’uomo. La posizione danese è spiegata più diffusamente in una relazione del National Food Institute del 30 ottobre 2007, presentata in data 27 novembre 2007, e negli altri documenti citati ai considerando 17 e 19. |
(27) |
Stante quanto precede, la Commissione ritiene che la richiesta avanzata dalla Danimarca per ottenere l’autorizzazione a mantenere le proprie disposizioni nazionali relative all’impiego dei nitriti nelle carni e nei prodotti a base di carne sia ricevibile a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE. |
2. VALUTAZIONE DI MERITO
(28) |
Secondo quanto disposto dall’articolo 95, paragrafo 4, e dall’articolo 95, paragrafo 6, primo comma, del trattato CE, la Commissione deve verificare che siano soddisfatte tutte le condizioni che consentono a uno Stato membro di mantenere le proprie disposizioni nazionali in deroga a una misura di armonizzazione comunitaria adottata a norma del medesimo articolo. |
(29) |
La Commissione deve in particolare valutare se le disposizioni nazionali siano giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 30 del trattato o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro e verificare che esse non vadano al di là di quanto necessario per conseguire il legittimo obiettivo perseguito. Inoltre la Commissione, qualora ritenga le disposizioni nazionali conformi alle condizioni di cui sopra, deve verificare, a norma all’articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno. |
(30) |
Va rilevato che, in considerazione dei termini stabiliti dall’articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, la Commissione, nel valutare se le misure nazionali notificate ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, siano giustificate, deve fondarsi sui «motivi» addotti dallo Stato membro che effettua la notifica. Ciò significa che, a norma delle disposizioni del trattato CE, spetta allo Stato membro in questione dimostrare che le misure nazionali che intende mantenere sono giustificate. Considerato il quadro procedurale stabilito dall’articolo 95, paragrafi 4 e 6, del trattato CE, in particolare il termine imperativo previsto per l’adozione di una decisione, la Commissione deve di norma limitarsi a esaminare la pertinenza degli elementi presentati dallo Stato membro richiedente, senza dover cercare essa stessa le possibili giustificazioni. |
(31) |
Tuttavia, se alla Commissione sono noti elementi alla luce dei quali potrebbe imporsi una revisione della misura di armonizzazione comunitaria dalla quale derogano le misure nazionali notificate, essa può tenere conto di tali elementi nel valutare le misure nazionali notificate. |
2.1. POSIZIONE DELLA DANIMARCA
(32) |
Il Regno di Danimarca sostiene che la propria legislazione garantisce un più elevato livello di protezione della salute e della vita dell’uomo in quanto stabilisce dosi massime aggiunte di E 249 (nitrito di potassio) ed E 250 (nitrito di sodio) inferiori a quelle previste dalla direttiva 2006/52/CE e non consente l’immissione sul mercato dei prodotti a base di carne tradizionali per i quali non possano essere stabilite le dosi introdotte. La Danimarca ritiene le proprie disposizioni pienamente compatibili con le raccomandazioni formulate dal comitato scientifico dell’alimentazione umana (SCF) nel 1990 e 1995 e con il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) del 26 novembre 2003, in quanto non prevedono eccezioni al principio della fissazione di dosi massime aggiunte contrapposte alle dosi residue e stabiliscono dosi massime maggiormente differenziate in rapporto a particolari gruppi di prodotti a base di carne. |
(33) |
La Danimarca riconosce che sotto alcuni profili la direttiva 2006/52/CE è conforme alle raccomandazioni scientifiche dell’SCF e dell’EFSA, in particolare laddove essa prevede, a differenza del testo originario della direttiva 95/2/CE «dosi massime aggiunte», invece di dosi residue e «dosi aggiunte indicative». Essa critica però la presenza di eccezioni a tale principio, che fanno sì che alcuni prodotti a base di carne tradizionali siano tuttora disciplinati in base al principio della dose residua e ritiene che ciò possa costituire un pericolo per la salute umana. Sottolinea che la concentrazione di nitrito residuo costituisce un indicatore molto dubbio del nitrito aggiunto e rinvia agli studi che hanno dimostrato che la dose residua può perfino nascondere aggiunte molto elevate di nitriti, con conseguente formazione imprevedibilmente elevata di composti N-nitrosi. |
(34) |
La Danimarca evidenzia anche che le nitrosammine, la cui formazione dipende dalla presenza di nitrito nei prodotti a base di carne, sono genotossiche e cancerogene, motivo per cui l’impiego dei nitriti dovrebbe essere consentito solo nelle dosi assolutamente necessarie. Essa ritiene che le dosi massime aggiunte di cui alla direttiva 2006/52/CE sono troppo elevate da un punto di vista sanitario e che non ne è stata dimostrata la necessità tecnologica. Essa sostiene che, alla luce dei pareri degli organismi scientifici della Comunità, l’inibizione della crescita del Clostridium botulinum potrebbe essere ottenuta mantenendo i limiti di nitrito nell’intervallo compreso tra 50 e 150 mg/kg e specificando i limiti per le varie categorie di prodotti a base di carne in funzione di esigenze scientificamente dimostrate. |
(35) |
Dato che il 90 % circa del consumo danese di prodotti a base di carne ottenuti mediante salatura è rappresentato da prodotti ai quali si applica attualmente la dose massima di 60 mg/kg di nitrito aggiunto stabilita a livello nazionale, la Danimarca rileva che il recepimento della direttiva e l’introduzione di un limite generale di 150 mg/kg per ogni prodotto a base di carne ottenuto mediante salatura determinerebbero in Danimarca un incremento dell’assunzione di nitriti del 230-240 %, che potrebbe tradursi in un corrispondente incremento dell’assunzione di nitrosammine preformate. |
(36) |
La Danimarca sottolinea che le sue norme, le quali prevedono dosi più basse di nitriti che possono essere aggiunte, pur in vigore da molti anni, si sono rivelate adeguate nella prevenzione del botulismo. Il governo danese osserva che queste disposizioni non hanno mai causato problemi per quanto attiene alla conservazione dei prodotti interessati e che in Danimarca la percentuale di intossicazioni alimentari provocate da salsicce è molto bassa rispetto a quella di altri Stati membri. Essa afferma che il numero dei casi di botulismo è inferiore a quello della maggior parte degli altri Stati membri. Secondo il numero speciale dello European Communicable Disease Bulletin di Eurosurveillance del gennaio 1999 dedicato al botulismo in Europa, tale intossicazione è molto rara in Danimarca. Secondo quanto pubblicato sul sito Internet dello «Statens Serum Institut», organismo di sorveglianza sanitaria in Danimarca, dal 1980 si sono verificati solo cinque casi di botulismo nella popolazione danese, nessuno dei quali dovuto al consumo di prodotti a base di carne. |
(37) |
La Danimarca sostiene inoltre che le sue disposizioni sul nitrito non costituiscono un ostacolo agli scambi e cita per questo i dati relativi all’importazione di prodotti a base di carne provenienti da altri Stati membri che negli ultimi anni ha conosciuto tra l’altro un progressivo aumento. |
(38) |
In sintesi, la Danimarca ritiene legittimo ridurre al di là di quanto prescritto dalla direttiva 2006/52/CE il rischio per la salute umana derivante dall’esposizione alle nitrosammine mantenendo la propria legislazione. |
2.2. VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE DELLA DANIMARCA
2.2.1. Giustificazione sulla base delle esigenze importanti di cui all’articolo 30 del trattato CE
(39) |
La legislazione danese mira a garantire un più elevato livello di protezione della salute e della vita dell’uomo dall’esposizione ai nitriti e dalla possibile formazione di nitrosammine nei prodotti a base di carne: lo fa mediante la fissazione, per molti prodotti a base di carne, di più basse dosi massime aggiunte di nitriti e mediante il divieto di immissione sul mercato dei prodotti per i quali possono essere stabilite solo dosi massime residue. |
(40) |
Nel valutare se la legislazione danese sia effettivamente adeguata e necessaria ai fini del raggiungimento del suddetto obiettivo occorre tenere conto di una serie di fattori. Deve in particolare essere trovato un equilibrio tra due rischi per la salute: da un lato quello connesso alla presenza di nitrosammine nei prodotti a base di carne e dall’altro la sicurezza microbiologica dei prodotti a base di carne. Quest’ultimo aspetto è più di una semplice necessità tecnologica, costituendo di per sé un problema sanitario molto importante. Benché si riconosca che occorre limitare il livello dei nitriti nei prodotti a base di carne, livelli più bassi non determineranno automaticamente una maggiore protezione della salute umana. Il livello più opportuno di nitrito dipende da una serie di fattori riconosciuti nei pareri sull’argomento dell’SCF e dell’EFSA, quali ad esempio l’aggiunta di sale, l’umidità, il pH, la conservabilità del prodotto, l’igiene, il controllo della temperatura, ecc. |
(41) |
In base alle considerazioni di cui sopra e a quanto precisato ai considerando 9 e 10, la Commissione ritiene che la direttiva 2006/52/CE costituisca in linea di massima una risposta adeguata al problema di conciliare due rischi per la salute tra loro contrastanti, tenuto conto della diversità dei prodotti a base di carne presenti nella Comunità. |
(42) |
La Commissione deve d’altro canto valutare le scelte specifiche del legislatore danese e l’esperienza nell’applicazione di queste norme, in vigore da molto tempo. Con i dati forniti circa i casi di intossicazione alimentare, in particolare quelli di botulismo, la Danimarca ha dimostrato di aver ottenuto finora risultati soddisfacenti con la propria legislazione. Da tali dati emerge che le dosi massime previste dalla legislazione danese sono a quanto pare sufficienti a garantire la sicurezza microbiologica dei prodotti a base di carne attualmente fabbricati in Danimarca e dei metodi di fabbricazione ivi impiegati. |
(43) |
La Commissione osserva che la legislazione danese è compatibile con i pareri scientifici espressi in materia dagli organismi scientifici comunitari. La disciplina si basa sulle dosi massime aggiunte e rispetta per le dosi aggiunte di nitrito l’intervallo compreso tra 50 e 150 mg/kg di cui ai suddetti pareri. D’altra parte, per determinati gruppi di prodotti a base di carne la Danimarca ha stabilito anche dosi massime aggiunte più specifiche rispetto a quelle contemplate dalla direttiva, tenendo conto delle tipologie di prodotti a base di carne e dei metodi di fabbricazione più diffusi in Danimarca. |
(44) |
Va altresì considerato che, secondo le informazioni fornite dalla Danimarca, la maggior parte (il 90 % circa) dei prodotti a base di carne consumati dalla popolazione danese è costituito da prodotti per i quali il limite attuale è di 60 mg/kg, cui subentrerebbe un limite di 100 o 150 mg/kg. Dato che i produttori danesi, come quelli degli altri Stati membri, non avrebbero l’obbligo di innalzare la dose di nitriti attualmente aggiunta ai loro prodotti fino alle dosi massime di cui alla direttiva 2006/52/CE, è improbabile che l’esposizione reale della popolazione danese ai nitriti dovuta al consumo di prodotti a base di carne subisca un aumento dell’ordine del 230-240 %, come ipotizzato nella documentazione prodotta dalla Danimarca, anche se non si può escludere un aumento dell’effettiva esposizione della popolazione danese ai nitriti. |
(45) |
Alla luce dei dati attualmente disponibili la Commissione ritiene che per motivi di tutela della salute pubblica in Danimarca possa essere accolta la richiesta di mantenere misure più severe di quelle della direttiva 2006/52/CE. |
2.2.2. Assenza di discriminazioni arbitrarie, di restrizioni dissimulate al commercio tra gli Stati membri o di ostacoli al funzionamento del mercato interno
2.2.2.1. Assenza di discriminazioni arbitrarie
(46) |
A norma dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, la Commissione deve verificare che le disposizioni nazionali previste non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, perché non vi sia discriminazione situazioni simili non devono essere trattate in modo differente e situazioni diverse non devono essere trattate nello stesso modo. |
(47) |
Le norme nazionali danesi si applicano sia ai prodotti nazionali sia ai prodotti fabbricati in altri Stati membri. In assenza di prove di segno contrario, si può concludere che le disposizioni nazionali non sono uno strumento di discriminazione arbitraria. |
2.2.2.2. Assenza di una restrizione dissimulata al commercio
(48) |
Le disposizioni nazionali che limitano l’impiego di un prodotto in misura maggiore rispetto a quanto imposto da una direttiva comunitaria costituiscono di norma un ostacolo agli scambi, se e in quanto sia prevedibile che un prodotto legittimamente immesso sul mercato e usato nel resto della Comunità non possa essere immesso sul mercato dello Stato membro in questione per effetto del divieto di impiego. Le condizioni di cui al paragrafo 6 dell’articolo 95 del trattato CE sono intese ad evitare che le restrizioni basate sui criteri dei paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo vengano applicate per motivi non ammissibili e costituiscano in realtà misure economiche volte a impedire l’importazione di prodotti da altri Stati membri, cioè un mezzo per proteggere indirettamente la produzione nazionale |
(49) |
Le norme danesi rischiano di costituire una restrizione dissimulata del commercio o un ostacolo al funzionamento del mercato interno giacché impongono anche agli operatori di altri Stati membri il rispetto, in un settore altrimenti armonizzato, di norme più severe per quanto attiene all’aggiunta di nitriti ai prodotti a base di carne. Va tuttavia notato che l’articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE deve essere interpretato nel senso che a non poter essere approvate sono solo le misure nazionali che costituiscono un ostacolo sproporzionato al funzionamento del mercato interno. A questo proposito la Danimarca ha presentato dati i quali indicano che i prodotti a base di carne provenienti da altri Stati membri vengono importati nonostante la sua legislazione e che queste importazioni hanno conosciuto persino un progressivo aumento negli ultimi anni. |
(50) |
In assenza di prove indicanti che le disposizioni nazionali costituiscono in effetti una misura intesa a proteggere la produzione nazionale, si può concludere che esse non costituiscono una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. |
2.2.2.3. Assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno
(51) |
Tale condizione non può essere interpretata in modo da precludere l’approvazione di qualsiasi disposizione nazionale capace di incidere sulla realizzazione del mercato interno. In effetti qualsiasi disposizione nazionale che deroghi a una misura di armonizzazione finalizzata all’istituzione e al funzionamento del mercato interno costituisce in sostanza una misura capace di incidere sul mercato interno. Di conseguenza, per salvaguardare l’utilità della procedura di cui all’articolo 95 del trattato CE, il concetto di ostacolo al funzionamento del mercato interno deve essere inteso, in rapporto all’articolo 95, paragrafo 6, come un effetto sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito. |
(52) |
Considerati i benefici per la salute addotti dal governo danese, ovvero la riduzione dell’esposizione ai nitriti contenuti nei prodotti a base di carne, e tenuto conto che dai dati attualmente disponibili l’incidenza sugli scambi sembra essere nulla o al massimo molto modesta, la Commissione ritiene che le misure notificate dalla Danimarca possano essere temporaneamente mantenute per motivi connessi alla protezione della salute e della vita dell’uomo, visto che non si tratta di misure sproporzionate e non costituiscono quindi un ostacolo al funzionamento del mercato interno ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE. |
(53) |
Alla luce della presente analisi, la Commissione ritiene soddisfatta la condizione relativa all’assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno. |
2.2.3. Limitazione temporale
(54) |
Le conclusioni di cui sopra si basano sulle informazioni attualmente disponibili, in particolare sui dati che indicano che la Danimarca è riuscita a tenere sotto controllo il botulismo pur applicando a determinati tipi di prodotti a base di carne dosi massime aggiunte di nitrito più basse, senza con ciò provocare perturbazioni sproporzionate degli scambi. |
(55) |
Un altro aspetto importante è il tasso di consumo di prodotti a base di carne in Danimarca, per cui l’applicazione della direttiva 2006/52/CE potrebbe determinare un aumento dell’esposizione della popolazione danese ai nitriti e di conseguenza alle nitrosammine. |
(56) |
Dato che non è possibile prevedere con sufficiente certezza che questi fattori non subiranno modifiche significative nel tempo, la Commissione ritiene opportuno riesaminare la situazione entro due anni in base ad informazioni aggiornate. |
(57) |
Il termine di due anni consentirà al governo danese di presentare a tempo debito una nuova domanda e di fornire ulteriori dati pertinenti per suffragare la tesi secondo cui l’applicazione delle dosi di cui alla direttiva 2006/52/CE non assicura il livello di tutela necessario e determinerebbe rischi inaccettabili per la salute umana. |
(58) |
Per poter presentare questi dati la Danimarca dovrà monitorare la situazione, in particolare per quanto concerne il controllo del botulismo, la percentuale di prodotti a base di carne cui si applica la dose di 60 mg/kg sul totale prodotti a base di carne consumati in Danimarca, compresi se dal caso eventuali altri fattori di rischio legati ad abitudini alimentari particolari, ed infine le importazioni di prodotti a base di carne provenienti da altri Stati membri. |
(59) |
Nella nuova richiesta la Danimarca dovrebbe anche motivare esaurientemente l’ulteriore mantenimento della sua legislazione. |
(60) |
Nel contempo il termine di due anni consentirà alla Commissione di verificare e analizzare l’attuazione della direttiva 2006/52/CE negli Stati membri e di riesaminare la direttiva 2006/52/CE a norma dell’articolo 95, paragrafo 7, del trattato CE, anche consultando ulteriormente gli Stati membri e l’EFSA. |
(61) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le disposizioni nazionali, nei limiti sopra specificati, possano essere autorizzate per un periodo di tempo limitato. L’approvazione dovrebbe essere concessa per il tempo che occorre per raccogliere e valutare attentamente le informazioni necessarie. La Commissione ritiene che a tal fine sia necessario un periodo di due anni dalla data della presente decisione. La decisione scadrà in tale data. |
(62) |
Resta l’obbligo per la Danimarca di recepire nel suo ordinamento nazionale le altre disposizioni della direttiva 2006/52/CE. |
III. CONCLUSIONE
In base alle considerazioni suesposte e tenuto conto delle osservazioni degli Stati membri in merito alla notifica presentata dalle autorità danesi, la Commissione ritiene si possa approvare la richiesta presentata dalla Danimarca il 23 novembre 2007 per il mantenimento delle sue misure nazionali relative all’aggiunta dei nitriti, più severe di quelle stabilite dalla direttiva 2006/52/CE, possano essere approvate per un periodo di due anni dall’adozione della presente decisione, in attesa che le autorità danesi dimostrino che le dosi di cui alla citata direttiva comporterebbero un rischio inaccettabile,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono approvate le disposizioni nazionali sull’aggiunta di nitriti alle carni e ai prodotti a base di carne di cui al decreto n. 22 dell’11 gennaio 2005 sugli additivi alimentari (Bekendtgørelse nr 22 af 11.1.2005 om tilsætningsstoffer til fødevarer) nonché l’elenco positivo danese degli additivi alimentari autorizzati (Liste over tilladte tilsætningsstoffer til fødevarer, «Positivlisten») che il Regno di Danimarca ha notificato alla Commissione a norma dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE con lettera del 21 novembre 2007.
Articolo 2
La presente decisione scade il 23 maggio 2010.
Articolo 3
Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10.
(2) GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(3) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/52/CE (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10).
(4) Parere sui nitrati e sui nitriti adottato il 19 ottobre 1990, Commissione europea — Relazioni del comitato scientifico dell’alimentazione umana (26a serie), pag. 21.
(5) Parere sui nitrati e sui nitriti adottato il 22 settembre 1995, Commissione europea — Relazioni del comitato scientifico dell’alimentazione umana (38a serie), pag. 1.
(6) Parere del gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici adottato a seguito di una richiesta della Commissione relativa agli effetti dei nitriti/nitrati sulla sicurezza microbiologica dei prodotti a base di carne, The EFSA Journal (2003) 14, pagg. 1-34.
(7) Sentenza del 20 marzo 2003; cfr. in particolare punti da 109 a 115.
(8) Direttiva 2006/52/CE come rettificata (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 32).
(9) Cfr. § 13 del decreto n. 22 «Impiego degli additivi».
(10) Cfr. § 20 del decreto n. 22.
(11) Per quanto concerne le kødboller e il leverpostej, l’impiego dei nitriti è vietato a norma della decisione n. 292/97/CE.
(12) GU C 30 del 2.2.2008, pag. 5.
(13) In data 1o maggio 2008 la Commissione ha ricevuto osservazioni anche dall’Irlanda, ovvero oltre il termine da essa stabilito.