This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62011TN0566
Case T-566/11: Action brought on 31 October 2011 — Viejo Valle v OHIM — Etablissements Coquet (Coffee service set with grooves)
Causa T-566/11: Ricorso proposto il 31 ottobre 2011 — Viejo Valle/UAMI — Etablissements Coquet (Servizio da caffè con striature)
Causa T-566/11: Ricorso proposto il 31 ottobre 2011 — Viejo Valle/UAMI — Etablissements Coquet (Servizio da caffè con striature)
GU C 32 del 4.2.2012, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/26 |
Ricorso proposto il 31 ottobre 2011 — Viejo Valle/UAMI — Etablissements Coquet (Servizio da caffè con striature)
(Causa T-566/11)
2012/C 32/55
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Viejo Valle, SA (L’Olleria, Spagna) (rappresentante: avv. I. Temiño Ceniceros, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Etablissements Coquet SA (Saint Léonard de Noblat, Francia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare ammissibile il presente ricorso insieme con i suoi allegati; |
— |
annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 luglio 2011, procedimento R 1054/2010-3; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Disegno n. 384.912-0001, che raffigura una porcellana con ornamento; una tazzina da caffè con piattino
Titolare del marchio comunitario: Ricorrente
Richiedente la dichiarazione di nullità del modello o disegno comunitario: Etablissements Coquet SA.
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: Violazione dell’art. 25, n. 1, lett. f), del regolamento (CE) n. 6/2002, dato che il modello comunitario costituisce un uso non autorizzato di un’opera protetta dalla normativa sul diritto di autore di uno Stato membro
Decisione della divisione di annullamento: Accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell’art. 25, n. 1, lett. f), del regolamento (CE) n. 6/2002 e dell’art. 28, n. 1, lett. b), iii), del regolamento n. 2245/2002, dato che il convenuto non avrebbe debitamente documentato né l’opera protetta su cui si fonda la domanda di dichiarazione di nullità, né la sua titolarità, né l’oggetto della stessa.