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Document 62011TN0500

Causa T-500/11: Ricorso proposto il 23 settembre 2011 — Germania/Commissione

OJ C 355, 3.12.2011, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 355/20


Ricorso proposto il 23 settembre 2011 — Germania/Commissione

(Causa T-500/11)

2011/C 355/37

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: avv.ti T. Henze e K. Petersen)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 13 luglio 2011, C(2001) 4922, nel procedimento in materia di aiuti N 438/2010 C(2011), nella parte in cui si dichiara che l’intero programma sui prestiti subordinati rientra nell’ambito del regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2006, n. 1998, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis),

in subordine, annullare l’intera decisione,

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è rivolto contro la decisione della Commissione riguardante il programma sui prestiti subordinati WACHSTUM per imprese aventi un rating in Sassonia-Anhalt, nella parte in cui si dichiara che l’intero programma l’intero programma sui prestiti subordinati rientra nell’ambito del regolamento (CE) n. 1998/2006 (1), relativo agli aiuti d’importanza minore (de minimis).

Nel ricorso si censura l’opinione della Commissione secondo cui già per il mero fatto che i prestiti sono accordati da un istituto di credito speciale si dovrebbe ritenere che essi non siano accordati a condizioni di mercato, e di conseguenza debbano essere osservate le prescrizioni del regolamento sugli aiuti de minimis.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 107 TFUE in combinato disposto con gli artt. 1 e 2 del regolamento n. 1998/2006, per aver a torto presunto o solo affermato che sussiste un vantaggio.

La constatazione della Commissione, secondo cui la misura rientra nell’ambito del regolamento «de minimis», non è corretta in fatto. I destinatari del programma di prestiti non hanno ricevuto un vantaggio ai sensi dell’art. 107, n. 1, TFUE, cosicché detto programma nei suoi casi principali di applicazione già per questo fatto non sarebbe da considerare aiuto.

La Commissione non avrebbe potuto dedurre, dalla mera circostanza che i prestiti sono accordati da un istituto di credito speciale, che sussista un vantaggio. Particolarmente nel caso di un prestito quel che è rilevante solo le sue condizioni. Al fine di valutare se venga accordato un vantaggio sarebbero determinanti il tasso d’interesse richiesto, la garanzia del prestito e la situazione complessiva dell’impresa che riceve il prestito. Occorrerebbe verificare se un investitore privato avrebbe concesso un prestito analogo al tasso d’interesse convenuto e con la garanzia prestata.

Secondo la precedente prassi decisionale della Commissione, tali indicatori, nel caso di prestiti subordinati, sono stati precisati mediante il cosiddetto metodo Brandenburg sulla base della comunicazione della Commissione sui tassi di riferimento in modo tale che non si è in presenza di un aiuto ai sensi dell’art. 107, n. 1, TFUE. La Commissione si discosta improvvisamente da tale prassi decisionale e si basa unicamente sulle caratteristiche dell’istituto di credito che ha concesso il prestito. Tale criterio è tuttavia completamente inadeguato quale indicatore, giacché anche istituti di credito speciale potrebbero operare in base alle condizioni di mercato.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 296 TFUE.

La ricorrente deduce inoltre una violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 296 TFUE, in quanto la Commissione si sarebbe limitata a enunciare supposizioni e deduzioni globali, senza tuttavia esporre i motivi per i quali le condizioni del prestito non sarebbero comuni sul mercato e le ragioni per le quali si discosta improvvisamente dalla precedente prassi decisionale.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio del contraddittorio nelle sue diverse forme.

È stata altresì dedotta una violazione del principio del contraddittorio nelle sue diverse forme, in quanto la Commissione, prima di emanare la decisione impugnata, non avrebbe discusso con il governo federale la modifica della sua opinione.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 15 dicembre 2006, n. 1998, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (GU L 379, pag. 5)


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