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Document 52011XG0511(01)
Notice for the attention of the persons to which restrictive measures provided for in Council Decision 2011/273/CFSP and Council Regulation (EU) No 442/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria apply
Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/273/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/273/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
OJ C 140, 11.5.2011, p. 23–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 140/23 |
Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2011/273/PESC del Consiglio e dal regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
2011/C 140/14
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone che figurano nell'allegato II della decisione 2011/273/PESC del Consiglio (1) e nell'allegato II del regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio (2) concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati dovranno essere incluse nell'elenco delle persone che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2011/273/PESC e dal regolamento (UE) n. 442/2011 concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.
Si attira l'attenzione delle persone in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 442/2011, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 6 del regolamento).
Le persone in questione possono presentare al Consiglio, al seguente indirizzo, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato:
Consiglio dell'Unione europea |
Segretariato generale |
Coordinamento TEFS |
Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 121 del 10.5.2011, pag. 11.
(2) GU L 121 del 10.5.2011, pag. 1.