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Document 32022L0542
Council Directive (EU) 2022/542 of 5 April 2022 amending Directives 2006/112/EC and (EU) 2020/285 as regards rates of value added tax
Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto
Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto
ST/5442/2022/INIT
GU L 107 del 6.4.2022, p. 1–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
6.4.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 107/1 |
DIRETTIVA (UE) 2022/542 DEL CONSIGLIO
del 5 aprile 2022
recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) |
Le norme in materia di aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), previste nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio (3), mirano a salvaguardare il funzionamento del mercato interno e ad evitare distorsioni della concorrenza. Tali norme sono state elaborate oltre due decenni fa sulla base del principio dell’origine. Nelle comunicazioni del 7 aprile 2016 su un piano d’azione sull’IVA, Verso uno spazio unico europeo dell’IVA — Il momento delle scelte, e del 4 ottobre 2017 relativa al seguito del piano d’azione sull’IVA, Verso uno spazio unico europeo dell’IVA — Il momento di agire, la Commissione ha annunciato l’intenzione di adeguare tali norme in previsione di un sistema dell’IVA definitivo per gli scambi transfrontalieri di beni tra imprese effettuati tra gli Stati membri fondato sull’imposizione nello Stato membro di destinazione. |
(2) |
Nell’ambito di un sistema in cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sarebbero soggette ad imposta nello Stato membro di destinazione, i fornitori o i prestatori non traggono alcun beneficio significativo dall’essere stabiliti in uno Stato membro che applica aliquote inferiori. Nell’ambito di un tale sistema una maggiore diversità delle aliquote IVA non perturberebbe il funzionamento del mercato interno né causerebbe distorsioni della concorrenza. In tali circostanze sarebbe opportuno concedere agli Stati membri una maggiore flessibilità nella fissazione delle aliquote. |
(3) |
I beni e i servizi che possono beneficiare delle aliquote ridotte dovrebbero andare a beneficio del consumatore finale e perseguire obiettivi di interesse generale. Al fine di evitare inutili complessità e il conseguente aumento dei costi per le imprese, in particolare per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, una volta che gli Stati membri selezionano opportunamente tali beni e servizi, le aliquote ridotte sarebbero di norma applicabili lungo l’intera catena commerciale. |
(4) |
Il quadro giuridico che consente l’applicazione di aliquote ridotte dovrebbe essere complessivamente coerente con altre politiche dell’Unione, quali il regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e la comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo. Per consentire agli Stati membri di applicare aliquote ridotte al fine di rafforzare la resilienza dei loro sistemi sanitari, è opportuno estendere l’ambito di applicazione dei beni e dei servizi considerati essenziali per sostenere la prestazione di assistenza sanitaria e per compensare e superare le disabilità. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di contribuire a un’economia verde e climaticamente neutra applicando aliquote ridotte alle cessioni e prestazioni rispettose dell’ambiente e preparando, nel contempo, l’eliminazione graduale dell’attuale trattamento preferenziale previsto per le cessioni e prestazioni dannose per l’ambiente. |
(5) |
Tutti gli Stati membri devono essere trattati allo stesso modo e dovrebbero pertanto avere le stesse possibilità di applicare le aliquote ridotte, che dovrebbero tuttavia rimanere un’eccezione rispetto all’aliquota normale. Una tale parità di trattamento può essere conseguita consentendo a tutti gli Stati membri di applicare ai beni e ai servizi ammissibili, entro limiti definiti, un massimo di due aliquote ridotte pari almeno al 5 %, un’aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 % e un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA a monte. |
(6) |
Tenuto conto della necessità di evitare la proliferazione di aliquote ridotte per motivi di bilancio e del principio della parità di trattamento, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di applicare aliquote ridotte non inferiori al minimo del 5 % a cessioni di beni o prestazioni di servizi contemplate da un massimo di 24 punti nell’allegato III della direttiva 2006/112/CE. Per gli stessi motivi, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di applicare un’aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 % e un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA a monte, ma solo a cessioni di beni o prestazioni di servizi contemplate da un massimo di sette punti nell’allegato III della direttiva 2006/112/CE, da essi scelti tra le cessioni di beni o prestazioni di servizi che si considerano destinati a coprire esigenze di base, vale a dire quelle connesse con le cessioni di prodotti alimentari, acqua, medicinali, prodotti farmaceutici, prodotti sanitari e per l’igiene, trasporto di persone e taluni beni culturali (libri, giornali e periodici), o altre cessioni di beni e prestazioni di servizi elencate nell’allegato III della direttiva 2006/112/CE cui altri Stati membri applicano aliquote ridotte inferiori al minimo del 5 % o esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA a monte, purché rispettino i termini applicabili. È opportuno concedere agli Stati membri che applicano già tali aliquote ridotte o esenzioni il tempo necessario per adeguarsi a tali limiti. |
(7) |
È opportuno includere tra tali sette punti i pannelli solari, in linea con gli impegni ambientali assunti dall’Unione in materia di decarbonizzazione e con il Green Deal europeo, nonché offrire agli Stati membri la possibilità di promuovere l’uso di fonti energetiche rinnovabili anche mediante aliquote IVA ridotte. Al fine di sostenere la transizione verso l’uso di fonti energetiche rinnovabili e promuovere l’autosufficienza dell’Unione dal punto di vista energetico, è necessario consentire agli Stati membri di migliorare l’accesso dei consumatori finali alle fonti di energia verde. |
(8) |
L’esercizio di tali opzioni da parte di uno Stato membro dovrebbe essere inteso come una misura insita nella ratio del sistema delle aliquote IVA e adottata per motivi sociali chiaramente definiti a beneficio del consumatore finale o nell’interesse generale. |
(9) |
Oltre alle norme generali in materia di aliquote IVA, esistono attualmente varie deroghe che consentono a determinati Stati membri di applicare aliquote inferiori. Tali aliquote inferiori sono giustificate da caratteristiche geografiche specifiche o da motivi sociali che vanno a beneficio del consumatore finale o sono nell’interesse generale. Tali aliquote inferiori potrebbero essere pertinenti per altri Stati membri. In linea con il principio della parità di trattamento, è pertanto opportuno prevedere l’opzione, aperta a tutti gli Stati membri, di applicare aliquote inferiori agli stessi beni e servizi cui sono applicabili aliquote inferiori in altri Stati membri e alle stesse condizioni. Al fine di rispettare il limite dei sette punti, gli Stati membri che al 1o gennaio 2021 applicavano tali aliquote inferiori alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi a più di sette punti dell’allegato III della direttiva 2006/112/CE dovrebbero limitare l’applicazione di aliquote ridotte inferiori al minimo del 5 % e concedere esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA a monte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi a un massimo di sette dei punti dell’allegato III della direttiva 2006/112/CE entro il 1o gennaio 2032 o, se anteriore, al momento dell’adozione del regime definitivo. Tali modifiche non pregiudicano le disposizioni di deroga concernenti l’applicazione delle esenzioni senza diritto a detrazione dell’IVA a monte di cui all’allegato X della direttiva 2006/112/CE. |
(10) |
Inoltre, varie altre deroghe consentono attualmente a determinati Stati membri di applicare aliquote ridotte non inferiori al 12 % a beni e servizi non elencati nell’allegato III della direttiva 2006/112/CE. Data la prossimità esistente tra il livello di tali aliquote ridotte e quello dell’aliquota normale e in linea con il principio della parità di trattamento, è opportuno prevedere l’opzione, aperta a tutti gli Stati membri, di applicare aliquote ridotte non inferiori al 12 % agli stessi beni e servizi cui si applicano aliquote ridotte non inferiori al 12 % in altri Stati membri e alle stesse condizioni. |
(11) |
Dovrebbe essere data ad Stati membri la possibilità di applicare aliquote ridotte non inferiori al 12 % applicate a cessioni di beni e a prestazioni di servizi non elencate nell’allegato III della direttiva 2006/112/CE, e aliquote ridotte inferiori al 5 % e esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA a monte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi riguardanti un qualsiasi punto dell’allegato III della direttiva 2006/112/CE diverso dai punti da 1 a 6 e dal punto 10 quater, purché essi rispettino la struttura delle aliquote IVA prevista nella presente direttiva e le condizioni analoghe applicate dagli Stati membri in cui vigevano aliquote ridotte o esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA a monte al 1o gennaio 2021. Tali altri Stati membri dovrebbero includere gli Stati membri che applicano attualmente aliquote ridotte ed esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA e vorrebbero applicare aliquote ridotte non inferiori al 12 % alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi non elencate nell'allegato III della direttiva 2006/112/CE, nonché aliquote ridotte inferiori al 5 % o esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA a monte sulle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diverse da quelle che applicano attualmente. |
(12) |
Gli Stati membri che al 1o gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte o concedevano esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA a monte sulla base di deroghe dovrebbero comunicare al comitato IVA le principali disposizioni e condizioni che nel loro diritto nazionale disciplinano le deroghe, applicate al 1o gennaio 2021 e alle quali altri Stati membri avranno accesso. Al fine di garantire la certezza del diritto e consentire pari accesso a tali deroghe per tutti gli Stati membri e sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri interessati entro il termine stabilito, la Commissione dovrà elaborare e distribuire a tutti gli Stati membri un elenco completo dei beni e dei servizi cui si applicano tali aliquote ridotte o esenzioni, immediatamente dopo aver ricevuto tali informazioni. Il rispetto del termine da parte degli Stati membri per la comunicazione di tali informazioni è essenziale per garantire che tutti gli Stati membri abbiano pari accesso alle deroghe. |
(13) |
Sulla base delle informazioni distribuite dalla Commissione, gli Stati membri dovrebbero poter applicare aliquote ridotte ed esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA a monte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi cui altri Stati membri applicano tali aliquote ed esenzioni, purché le aliquote ridotte e le esenzioni siano applicate alle stesse condizioni applicabili negli Stati membri che già applicano tali aliquote ed esenzioni. Gli Stati membri dovrebbero adottare le modalità di esercizio di tali opzioni e comunicare al comitato IVA il testo delle disposizioni adottate. Sulla base di tali comunicazioni la Commissione dovrebbe presentare al Consiglio una relazione contenente un elenco completo che indichi i beni e i servizi cui gli Stati membri possono applicare aliquote ridotte ed esenzioni con diritto di detrazione dell’IVA a monte. |
(14) |
Data la necessità di modernizzare e aggiornare l’elenco dei beni e dei servizi che possono beneficiare delle aliquote ridotte, la direttiva 2006/112/CE dovrebbe essere modificata per consentire l’applicazione di aliquote ridotte per specifici obiettivi di politica sociale, per garantire chiarezza e per tenere conto del principio di neutralità, in particolare garantendo lo stesso trattamento, in termini di aliquote IVA, per il noleggio o il leasing e la cessione di determinati beni. |
(15) |
Al fine di offrire agli Stati membri la possibilità di sostenere la transizione verso l’uso di sistemi di riscaldamento rispettosi dell’ambiente e in linea con gli impegni ambientali assunti dall’Unione in materia di decarbonizzazione, dovrebbe essere inoltre inclusa nell’allegato III della direttiva 2006/112/CE la possibilità per gli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta alla fornitura e all’installazione di sistemi di riscaldamento a basse emissioni ad alto rendimento che soddisfano i criteri della legislazione ambientale. |
(16) |
La digitalizzazione svolge un ruolo fondamentale nel creare valore e nel promuovere la competitività. L’indice di digitalizzazione dell’economia e della società misura e classifica le prestazioni digitali degli Stati membri sulla base di indicatori predefiniti, che evidenziano sensibili discrepanze in termini di sviluppo digitale. Al fine di ovviare alla scarsa copertura dei servizi di accesso a internet e al fine di promuoverne lo sviluppo, gli Stati membri dovrebbero poter applicare un’aliquota ridotta a tali servizi. L’applicazione di un’aliquota ridotta ai servizi di accesso a internet dovrebbe essere calibrata sugli obiettivi stabiliti nella politica nazionale in materia di digitalizzazione e, pertanto, limitata nella sua portata. A norma del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), i servizi di accesso a internet forniscono connettività ma non si estendono ai contenuti forniti tramite internet. |
(17) |
Inoltre, in considerazione della trasformazione digitale dell’economia, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere per le attività, compresi gli eventi, che sono trasmesse in diretta streaming lo stesso trattamento riservato a quelle che, in caso di partecipazione in presenza, possono beneficiare di aliquote ridotte. |
(18) |
Al fine di garantire l’imposizione nello Stato membro di consumo, è necessario che tutti i servizi che possono essere prestati a un destinatario per via elettronica siano imponibili nel luogo in cui il destinatario è stabilito oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale. È pertanto necessario modificare le norme che disciplinano il luogo delle prestazioni di servizi relativi a tali attività. |
19) |
Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario chiarire che, nel caso di organismi aventi carattere sociale, si dovrebbe prendere in esame l’attività e gli obiettivi generali dell’organismo nel suo insieme, indipendentemente dal beneficiario finale della cessione di beni o della prestazione di servizi, al momento di valutare i requisiti per l’applicazione di un’aliquota ridotta. |
(20) |
Inoltre, la direttiva 2006/112/CE dovrebbe essere modificata per consentire l’applicazione di aliquote ridotte in un numero limitato di situazioni specifiche per ragioni di carattere sociale, a beneficio del consumatore finale e per perseguire un obiettivo di interesse generale. Pertanto, l’elenco dei beni e dei servizi che possono beneficiare delle aliquote ridotte nell’allegato III della direttiva 2006/112/CE dovrebbe essere ampliato in modo tale da includervi un numero limitato di tali deroghe esistenti. |
(21) |
La pandemia di COVID-19 ha dimostrato la necessità di adeguare la direttiva 2006/112/CE al fine di approntare un quadro giuridico che sia in grado di affrontare crisi future e consentire pertanto agli Stati membri di rispondere rapidamente a circostanze eccezionali, quali pandemie, crisi umanitarie e catastrofi naturali. A tal fine, gli Stati membri autorizzati dalla Commissione ad applicare un’esenzione dall’IVA ai beni importati a beneficio delle vittime di catastrofi dovrebbero avere la possibilità di applicare, alle stesse condizioni, un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA a monte per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari, le cessioni nazionali di tali beni e le prestazioni di servizi relativi a tali beni, agli enti ammissibili per consentire loro di aiutare le vittime di tali catastrofi. Se le condizioni per le esenzioni non sono più soddisfatte, tali cessioni di beni e prestazioni di servizi dovrebbero essere soggette all’IVA. |
(22) |
Poiché gli obiettivi principali della presente direttiva, vale a dire aggiornare l’elenco dei beni e dei servizi che possono beneficiare delle aliquote ridotte e gettare le basi per garantire che gli Stati membri abbiano pari accesso all’applicazione delle aliquote ridotte, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle limitazioni esistenti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(23) |
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio è stata modificata dalla direttiva (UE) 2020/285 (6). Data la diversa struttura delle aliquote IVA prevista dalla presente direttiva, è opportuno modificare i riferimenti contenuti nella direttiva (UE) 2020/285. |
(24) |
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (7), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. |
(25) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2006/112/CE
La direttiva 2006/112/CE è così modificata:
1) |
all’articolo 53 è aggiunto il paragrafo seguente: «Il presente articolo non si applica all’ammissione agli eventi di cui al primo comma se la presenza è virtuale.»; |
2) |
all’articolo 54, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Se i servizi e i servizi accessori si riferiscono ad attività che sono trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, il luogo delle prestazioni è tuttavia il luogo in cui la persona che non è soggetto passivo è stabilita oppure ha l’indirizzo permanente o la residenza abituale.»; |
3) |
all’articolo 59 bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono considerare, per quanto riguarda i servizi il cui luogo delle prestazioni è stabilito agli articoli 44 e 45, all’articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, nonché agli articoli 56, 58 e 59:»; |
4) |
all’articolo 81, il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri che al 1o gennaio 1993 non si avvalevano della facoltà di applicare un’aliquota ridotta in forza dell’articolo 98 possono, nell’avvalersi della facoltà di cui all’articolo 89, prevedere che, per le cessioni di oggetti d’arte di cui all’allegato III, punto 26), la base imponibile sia pari a una frazione dell’importo determinato conformemente agli articoli 73, 74, 76, 78 e 79.»; |
5) |
l’articolo 94 è così modificato:
|
6) |
l’articolo 98 è sostituito dal seguente: «Articolo 98 1. Gli Stati membri possono applicare al massimo due aliquote ridotte. Le aliquote ridotte sono fissate a una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 % e si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell’allegato III. Gli Stati membri possono applicare le aliquote ridotte alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate in un massimo di 24 punti nell’allegato III. 2. Gli Stati membri possono applicare, in aggiunta alle due aliquote ridotte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, un’aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 % e un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate da un massimo di sette punti nell’allegato III. L’aliquota ridotta inferiore al minimo del 5 % e l’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente possono essere applicate solo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate dai seguenti punti dell’allegato III:
Ai fini del secondo comma, lettera b), del presente paragrafo, si ritiene che le operazioni relative all’edilizia abitativa di cui all’articolo 105 bis, paragrafo 1, secondo comma, rientrino nell’allegato III, punto 10). Gli Stati membri che al 1o gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo del 5 % o concedevano esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi contemplate da più di sette punti nell’allegato III, limitano l’applicazione di tali aliquote ridotte o la concessione di tali esenzioni per conformarsi al primo comma del presente paragrafo entro il 1o gennaio 2032 o, se anteriore, al momento dell’adozione del regime definitivo di cui all’articolo 402. Gli Stati membri sono liberi di determinare a quali cessioni di beni o prestazioni di servizi continueranno ad applicare tali aliquote ridotte o a concedere tali esenzioni. 3. Le aliquote ridotte e le esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai servizi prestati per via elettronica, ad eccezione di quelli elencati all’allegato III, punti 6), 7), 8) e 13). 4. Nell’applicare le aliquote ridotte e le esenzioni previste dalla presente direttiva, gli Stati membri possono far ricorso alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività, o a entrambe, per delimitare con precisione la categoria in questione.»; |
7) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 98 bis Le aliquote ridotte e le esenzioni di cui all’articolo 98, paragrafi 1 e 2, non si applicano alle cessioni di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato cui si applica il regime speciale di cui al titolo XII, capo 4.»; |
8) |
l’articolo 99 è soppresso; |
9) |
l’articolo 100 è sostituito dal seguente: «Articolo 100 Entro il 31 dicembre 2028, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull’ambito di applicazione dell’allegato III, corredata, ove occorra, di eventuali proposte.»; |
10) |
l’articolo 101 è soppresso; |
11) |
al titolo VIII, capo 2, è inserita la sezione seguente: «
Articolo 101 bis «1. Qualora la Commissione abbia concesso a uno Stato membro, a norma dell’articolo 53, primo comma, della direttiva 2009/132/CE del Consiglio (*1), l’autorizzazione ad applicare un’esenzione alle merci importate a beneficio delle vittime di catastrofi, tale Stato membro può concedere un’esenzione con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente, alle stesse condizioni, per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari e la cessione di tali beni e la prestazione di servizi relativi a tali beni, compresi i servizi di noleggio. 2. Lo Stato membro che intenda applicare la misura di cui al paragrafo 1 ne informa il comitato IVA. 3. Quando beni o servizi acquistati dagli organismi che beneficiano dell’esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono utilizzati per fini diversi da quelli previsti al titolo VIII, capo 4, della direttiva 2009/132/CE, l’uso di tali beni o servizi è soggetto all’IVA alle condizioni applicabili nel momento in cui le condizioni per l’esenzione cessano di essere soddisfatte. (*1) Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 292, 10.11.2009, pag. 5).»;" |
12) |
gli articoli 102 e 103 sono soppressi; |
13) |
l’articolo 104 è sostituito dal seguente: «Articolo 104 1. L’Austria può applicare, nei comuni di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), una seconda aliquota normale, inferiore alla corrispondente aliquota applicata nel restante territorio austriaco ma pari almeno al 15 %. 2. La Grecia può applicare aliquote inferiori del 30 % al massimo alle aliquote corrispondenti applicate nella Grecia continentale nei dipartimenti di Lesbo, di Chio, di Samo, del Dodecaneso e delle Cicladi e nelle isole Taso, Sporadi settentrionali, Samotracia e Sciro. 3. Il Portogallo può applicare alle operazioni effettuate nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera e alle importazioni effettuate direttamente in queste regioni aliquote inferiori rispetto a quelle del continente. 4. Il Portogallo può applicare una delle due aliquote ridotte previste all’articolo 98, paragrafo 1, ai pedaggi sui ponti nella regione di Lisbona.»; |
14) |
gli articoli 104 bis e 105 sono soppressi; |
15) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 105 bis 1. Gli Stati membri che, conformemente al diritto dell’Unione, al 1o gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all’articolo 98, paragrafo 1, o concedevano esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui ai punti dell’allegato III diversi dai punti da 1 a 6 e dal punto 10 quater, possono, conformemente all’articolo 98, paragrafo 2, continuare ad applicare tali aliquote ridotte o concedere tali esenzioni, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo. Gli Stati membri che, conformemente al diritto dell’Unione, al 1o gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all’articolo 98, paragrafo 1, alle operazioni relative all’edilizia abitativa che non rientrano nell’ambito di una politica sociale, possono continuare ad applicare tali aliquote ridotte conformemente all’articolo 98, paragrafo 2. Gli Stati membri comunicano al comitato IVA il testo delle principali disposizioni di diritto interno e le condizioni di applicazione delle aliquote ridotte e delle esenzioni relative all’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), entro il 7 luglio 2022. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, altri Stati membri possono applicare aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all’articolo 98, paragrafo 1, o esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente, conformemente all’articolo 98, paragrafo 2, primo comma, agli stessi beni o servizi di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo e alle stesse condizioni applicabili al 1o gennaio 2021 negli Stati membri di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo. 2. Gli Stati membri che, conformemente al diritto dell’Unione, al 1o gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte inferiori al 12 %, comprese aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all’articolo 98, paragrafo 1, o concedevano esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi diverse da quelle elencate nell’allegato III possono, conformemente all’articolo 98, paragrafi 1 e 2, continuare ad applicare tali aliquote ridotte o concedere tali esenzioni fino al 1o gennaio 2032 o, se anteriore, fino all’adozione del regime definitivo di cui all’articolo 402, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo. 3. Gli Stati membri che, conformemente al diritto dell’Unione, al 1o gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte non inferiori al 12 % alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diverse da quelle elencate nell’allegato III possono, conformemente all’articolo 98, paragrafo 1, primo comma, continuare ad applicare tali aliquote ridotte, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo. Gli Stati membri comunicano al comitato IVA il testo delle disposizioni principali di diritto interno e le condizioni per l’applicazione delle aliquote ridotte di cui al primo comma del presente paragrafo entro il 7 luglio 2022. Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, gli altri Stati membri possono applicare aliquote ridotte non inferiori al 12 %, conformemente all’articolo 98, paragrafo 1, primo comma, alle stesse cessioni di beni o alle stesse prestazioni di servizi di quelle di cui al primo comma del presente paragrafo e alle medesime condizioni applicabili il 1o gennaio 2021 negli Stati membri di cui al primo comma del presente paragrafo. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, le aliquote ridotte o le esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente sui combustibili fossili, su altri beni aventi un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra, come la torba, e sulla legna da ardere cessano di applicarsi entro il 1o gennaio 2030. Le aliquote ridotte o le esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA versata nella fase precedente sui pesticidi chimici e sui fertilizzanti chimici cessano di applicarsi entro il 1o gennaio 2032. 5. Gli Stati membri che, a norma del presente articolo, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 3, terzo comma, nonché dell’articolo 105 ter, desiderano applicare le aliquote ridotte non inferiori al 12 %, le aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all’articolo 98, paragrafo 1, o le esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente adottano entro il 7 ottobre 2023 le modalità di esercizio di tali opzioni. Essi comunicano al comitato IVA il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate. 6. Entro il 1o luglio 2025, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione presenta al Consiglio una relazione contenente un elenco completo che indichi i beni e i servizi di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo e all’articolo 105 ter cui sono applicate negli Stati membri le aliquote ridotte, comprese le aliquote ridotte inferiori al minimo di cui all’articolo 98, paragrafo 1, o le esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente. Articolo 105 ter Gli Stati membri che, conformemente al diritto dell’Unione, al 1o gennaio 2021 applicavano aliquote ridotte non inferiori al minimo del 5 % alle operazioni relative all’edilizia abitativa che non rientrano nell’ambito di una politica sociale possono continuare ad applicare tali aliquote ridotte conformemente all’articolo 98, paragrafo 1, primo comma. In tal caso, l’aliquota ridotta da applicare a tali operazioni non può essere inferiore, a decorrere dal 1o gennaio 2042, al 12 %. Gli Stati membri comunicano al comitato IVA il testo delle disposizioni principali di diritto interno e le condizioni per l’applicazione delle aliquote ridotte di cui al primo comma entro il 7 luglio 2022. Gli altri Stati membri possono applicare alle operazioni di cui al primo comma del presente articolo, conformemente all’articolo 98, paragrafo 1, primo comma, un’aliquota ridotta non inferiore al 12 % alle stesse condizioni applicabili il 1o gennaio 2021 negli Stati membri di cui al primo comma del presente articolo. Ai fini dell’articolo 98, paragrafo 1, terzo comma, si ritiene che le operazioni di cui al presente articolo rientrino nell’allegato III, punto 10).»; |
16) |
al titolo VIII, il capo 4 è soppresso; |
17) |
gli articoli 123, 125, 128 e 129 sono soppressi; |
18) |
all’articolo 221, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri possono dispensare i soggetti passivi dall’obbligo previsto all’articolo 220, paragrafo 1, o all’articolo 220 bis di emettere una fattura per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che essi effettuano nel loro territorio e che beneficiano di un’esenzione, con o senza diritto a detrazione dell’IVA pagata nella fase precedente, in forza dell’articolo 98, paragrafo 2, degli articoli 105 bis e 132, dell’articolo 135, paragrafo 1, lettere da h) a l), degli articoli 136, 371, 375, 376 e 377, dell’articolo 378, paragrafo 2 e dell’articolo 379, paragrafo 2, e degli articoli da 380 a 390 quater.»; |
19) |
all’articolo 288, primo comma, il punto 2) è sostituito dal seguente:
|
20) |
all’articolo 316, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. A condizione che non sia stata applicata un’aliquota ridotta agli oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest’ultimo, gli Stati membri accordano ai soggetti passivi-rivenditori il diritto di optare per l’applicazione del regime del margine alle operazioni seguenti:
|
21) |
all’articolo 387, la lettera c) è soppressa; |
22) |
nell’allegato III il titolo è sostituito dal seguente: «Elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi cui possono essere applicate le aliquote ridotte e le esenzioni con diritto a detrazione dell’IVA di cui all’articolo 98»; |
23) |
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva. |
Articolo 2
Modifiche della direttiva (UE) 2020/285
All’articolo 1 della direttiva (UE) 2020/285, il punto 15) è sostituito dal seguente:
«15) |
l’articolo 288 è sostituito dal seguente: “Articolo 288 1. Il volume d’affari annuo cui si fa riferimento per l’applicazione della franchigia di cui all’articolo 284 è costituito dai seguenti importi al netto dell’IVA:
2. Le cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali di un soggetto passivo non sono prese in considerazione per la determinazione del volume d’affari di cui al paragrafo 1.”;». |
Articolo 3
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 dicembre 2024 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, punti 1), 2), 5), 7), 12) per quanto riguarda la soppressione dell’articolo 103 della direttiva 2006/112/CE, e 20) e all’articolo 2.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2025.
A decorrere dal 1o gennaio 2025, gli Stati membri possono applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative concernenti l’allegato III, punti 7) e 13), relativi all’accesso alla diretta streaming delle manifestazioni o visite rientranti in tali punti, e punto 26) della direttiva 2006/112/CE, elencate nell’allegato della presente direttiva.
2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 4
Riesame
Sulla base di una valutazione della possibilità di soluzioni a prova di futuro adattate all’era digitale e in linea con l’obiettivo di un sistema dell’IVA basato sulla destinazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa per modificare le pertinenti disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda il regime del margine di cui al titolo XII, capo 4, della direttiva 2006/112/CE.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 6
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, il 5 aprile 2022
Per il Consiglio
Il presidente
B. LE MAIRE
(1) Parere del 9 marzo 2022 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 283 del 10.8.2018, pag. 35.
(3) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce un programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta e le tariffe al dettaglio per le comunicazioni intra-UE regolamentate e che modifica la direttiva 2002/22/CE e il regolamento (UE) n. 531/2012 (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).
(6) Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).
ALLEGATO
L’allegato III della direttiva 2006/112/CE è modificato come segue:
1) |
i punti da 3) a 8) sono sostituiti dai seguenti:
|
2) |
i punti 10) e 10 bis) sono sostituiti dai seguenti:
|
3) |
è inserito il punto seguente:
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4) |
il punto 11) è sostituito dal seguente:
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5) |
è inserito il punto seguente:
|
6) |
il punto 13) è sostituito dal seguente:
|
7) |
il punto 14 è soppresso; |
8) |
il punto 15) è sostituito dal seguente:
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9) |
i punti 18) e 19) sono sostituiti dai seguenti:
|
10) |
il punto 21) è sostituito dal seguente:
|
11) |
sono aggiunti i punti seguenti:
(*1) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82)." (*2) Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100)." (*3) Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 1)." (*4) Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).»." |
(*1) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(*2) Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 100).
(*3) Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 1).
(*4) Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).».»