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Document 32014R0786

    Regolamento (UE) n. 786/2014 della Commissione, del 15 luglio 2014 , recante divieto di pesca dell'argentina nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera irlandese

    GU L 214 del 19.7.2014, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/786/oj

    19.7.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 214/8


    REGOLAMENTO (UE) N. 786/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 15 luglio 2014

    recante divieto di pesca dell'argentina nelle acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera irlandese

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2014.

    (2)

    In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.

    (3)

    È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Esaurimento del contingente

    Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

    Articolo 2

    Divieti

    Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2014

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Lowri EVANS

    Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).


    ALLEGATO

    N.

    11/TQ43

    Stato membro

    Irlanda

    Stock

    ARU/567.

    Specie

    Argentina (Argentina silus)

    Zona

    Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII

    Data di chiusura

    25.6.2014


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