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Document 32011R0349
Commission Regulation (EU) No 349/2011 of 11 April 2011 implementing Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council on Community statistics on public health and health and safety at work, as regards statistics on accidents at work Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 349/2011 della Commissione, dell’ 11 aprile 2011 , recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche degli infortuni sul lavoro Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 349/2011 della Commissione, dell’ 11 aprile 2011 , recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche degli infortuni sul lavoro Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 97 del 12.4.2011, p. 3–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
12.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 97/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 349/2011 DELLA COMMISSIONE
dell’11 aprile 2011
recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche degli infortuni sul lavoro
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1338/2008 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. |
(2) |
A norma dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2008, sono necessarie misure di attuazione per determinare i dati e i metadati da trasmettere sugli infortuni sul luogo di lavoro di cui all’allegato IV di tale regolamento nonché per determinare i periodi di riferimento, gli intervalli di tempo e i termini per la trasmissione dei dati. |
(3) |
I dati riservati trasmessi dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) devono essere trattati in conformità del principio del segreto statistico, come definito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (2), e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3). |
(4) |
È stata effettuata e valutata un’analisi del rapporto costo/benefici, conformemente all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1338/2008. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «infortunio sul luogo di lavoro»: un evento fortuito nel corso del lavoro che conduce ad una lesione fisica o mentale. L’espressione «nel corso del lavoro» significa «mentre la persona è occupata in un’attività professionale» oppure «durante il tempo trascorso al lavoro». Ciò include i casi di incidenti stradali nel corso del lavoro; esclude, invece, gli infortuni in itinere, ossia gli infortuni verificatisi sul tragitto da e verso il posto di lavoro;
b) «infortunio mortale»: un infortunio che conduce al decesso della vittima entro il periodo di un anno a decorrere dalla data dell’infortunio;
c) «attività economica del datore di lavoro»: la principale attività «economica» dell’unità locale dell’impresa che occupa la vittima;
d) «età»: l’età della vittima al momento dell’infortunio;
e) «tipo di lesione»: le conseguenze fisiche per la vittima;
f) «ubicazione geografica»: l’unità territoriale in cui si è verificato l’incidente;
g) «dimensione dell’impresa»: il numero di dipendenti (equivalenti a tempo pieno) dell’unità locale dell’impresa che occupa la vittima;
h) «nazionalità della vittima»: il paese di cittadinanza;
i) «giornate perdute»: il numero di giorni di calendario in cui la vittima è stata assente dal lavoro a causa di un infortunio sul lavoro.
j) «posto di lavoro»: la natura abituale od occasionale del luogo/posto occupato dalla vittima al momento dell’infortunio;
k) «tipo di luogo»: il posto di lavoro, i locali o lo spazio in generale in cui è avvenuto l’infortunio;
l) «tipo di lavoro»: il principale tipo di lavoro o compito (attività generica) svolto dalla vittima nel momento in cui si è verificato l’infortunio;
m) «attività fisica specifica»: l’esatta attività fisica specifica della vittima al momento dell’infortunio;
n) «agente materiale dell’attività fisica specifica»: lo strumento, l’utensile o l’oggetto utilizzato dalla vittima al momento dell’infortunio;
o) «deviazione»: l’ultimo evento, deviante rispetto alla norma, che ha portato all’infortunio;
p) «agente materiale della deviazione»: lo strumento, l’utensile o l’oggetto coinvolto nell’evento anormale;
q) «contatto — modalità di lesione»: il modo in cui la vittima è stata ferita (trauma fisico o mentale) dall’agente materiale che ha provocato la lesione;
r) «agente materiale del contatto — modalità di lesione»: lo strumento, l’utensile o l’oggetto con cui la vittima è venuta in contatto o la modalità della lesione psicologica.
Articolo 2
Dati necessari
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i microdati sulle persone che sono state vittime di un infortunio nel corso del lavoro durante il periodo di riferimento e i relativi metadati. L’elenco delle variabili da trasmettere alla Commissione (Eurostat), il carattere obbligatorio o facoltativo della variabile e il primo anno per la trasmissione dei dati sono indicati nell’allegato I.
2. I dati relativi agli infortuni sul lavoro per quanto riguarda i lavoratori autonomi, i coadiuvanti familiari e gli studenti sono forniti su base volontaria.
3. I dati relativi agli infortuni sul lavoro di cui all’allegato II, soggetti alle disposizioni nazionali in materia di segreto statistico, sono forniti su base volontaria.
4. I dati relativi agli infortuni sul lavoro verificatisi nell’anno di riferimento sono preferibilmente basati su registri e altre fonti amministrative. Se questo non è possibile, possono essere utilizzate, per completare i dati mancanti, stime e imputazioni, anche basate su indagini e non su dati rilevati individualmente.
Articolo 3
Periodo di riferimento
Il periodo di riferimento è l’anno civile nel quale gli infortuni sono notificati alle autorità nazionali competenti.
Articolo 4
Metadati
1. Oltre ai dati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una verifica e un aggiornamento annuali dei metadati.
2. I metadati sono trasmessi secondo il modello indicato dalla Commissione (Eurostat) e comprendono le voci di cui all’allegato III.
Articolo 5
Trasmissione alla Commissione (Eurostat) dei dati e dei metadati
1. Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati utilizzando lo standard di scambio specificato dalla Commissione (Eurostat) entro i diciotto mesi seguenti il periodo di riferimento.
2. I dati e i metadati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) per via elettronica, utilizzando il punto di ingresso unico della Commissione (Eurostat).
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.
(2) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.
(3) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
ALLEGATO I
ELENCO DELLE VARIABILI
Statistiche europee degli infortuni sul luogo di lavoro (ESAW) Variabili delle fasi 1 e 2
Variabili |
Specificazioni |
Primo anno di trasmissione dei dati |
Numero del caso |
Numero unico che individua ogni singolo record e garantisce che esso corrisponda a un singolo caso di infortunio di lavoro. Il numero del caso deve essere preceduto dalle 4 cifre dell’anno in cui l’infortunio è dichiarato alle autorità nazionali competenti. |
2013 |
Attività economica del datore di lavoro |
Livello a 4 cifre della NACE Rev.2 (1) |
2013 per i settori A e C-N della NACE Rev.2 e 2015 per i settori B e O-S della NACE Rev.2. |
Professione della vittima |
Livello a 2 cifre di ISCO-08 |
2013 |
Età della vittima |
Numero a 2 cifre |
2013 |
Sesso della vittima |
Codice a 1 cifra |
2013 |
Tipo di lesione |
Versione a 3 cifre della classificazione ESAW dei «tipi di lesione» conformemente alla metodologia ESAW. |
2013 |
Parte del corpo lesa |
Versione a 2 cifre della classificazione delle «parti del corpo lese» conformemente alla metodologia ESAW. |
2013 |
Ubicazione geografica dell’infortunio |
Codice a 5 cifre secondo la classificazione NUTS. (2) |
2013 |
Data dell’infortunio |
Variabile numerica definita in termini di anno, mese e giorno |
2013 |
Ora dell’infortunio |
Variabile a 2 cifre che indica il tempo in ore secondo la metodologia ESAW |
facoltativo |
Dimensioni dell’impresa |
Categorie secondo la metodologia ESAW |
facoltativo |
Nazionalità della vittima |
Categorie secondo la metodologia ESAW |
facoltativo |
Status professionale della vittima |
Categorie secondo la metodologia ESAW |
2013 |
Giornate perdute (gravità) |
Categorie secondo la metodologia ESAW. Sono utilizzati codici specifici per definire l’invalidità permanente e gli infortuni mortali. |
2013 |
Ponderazione rilevazione ESAW |
Da utilizzare quando lo Stato membro ricorre ad un campione per la raccolta dei dati relativi agli infortuni e/o intende correggere sottodichiarazioni. Se non pertinente è utilizzato il valore predefinito pari a 1. |
2013 |
Variabili della fase 3 ESAW relative a cause e circostanze
Variabili |
Specificazioni |
Primo anno della trasmissione dei dati |
||
|
Categorie secondo la metodologia ESAW |
2015 (3) |
||
|
Versione a 3 cifre della classificazione ESAW «Tipo di luogo» secondo la metodologia ESAW |
2015 (3) |
||
|
Versione a 2 cifre della classificazione ESAW «Tipo di lavoro» secondo la metodologia ESAW |
2015 (3) |
||
|
Versione a 2 cifre della classificazione ESAW «Attività fisica specifica» secondo la metodologia ESAW |
2015 (3) |
||
|
Versione a 2 cifre della classificazione ESAW «Deviazione» secondo la metodologia ESAW |
2015 (3) |
||
|
Versione a 2 cifre della classificazione ESAW di «contatto — modalità di lesione» conformemente alla metodologia ESAW |
2015 (3) |
||
|
Versione a 4 cifre della classificazione ESAW di «agente materiale dell’attività fisica specifica» conformemente alla metodologia ESAW |
2015 (3) |
||
|
Versione a 4 cifre della classificazione ESAW «Agente materiale» secondo la metodologia ESAW |
2015 (3) |
||
|
Versione a 4 cifre della classificazione ESAW «Agente materiale» secondo la metodologia ESAW |
2015 (3) |
||
Ponderazione di cause e circostanze |
Da utilizzare quando lo Stato membro ricorre a un campionamento supplementare per la codifica delle variabili della fase 3 ESAW relative a cause e circostanze Se non pertinente è utilizzato il valore predefinito pari a 1. |
2015 |
(1) Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Rev.2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).
(3) Trasmissione obbligatoria di almeno 3 delle 9 variabili
ALLEGATO II
ELENCO DELLE PROFESSIONI PROTETTE DAL SEGRETO STATISTICO (DATI FORNITI SU BASE VOLONTARIA)
|
Secondo la classificazione ISCO-08:
|
|
Secondo la classificazione NACE Rev.2:
|
ALLEGATO III
METADATI
Se del caso e se utile ai fini della piena comprensione dei dati ESAW, i metadati indicano quanto segue:
— |
la popolazione considerata in termini di settori NACE Rev.2 e eventuali sottosettori, e status professionale, |
— |
le informazioni relative a professioni/attività per le quali i dati relativi agli infortuni sul lavoro sono soggetti alle disposizioni nazionali in materia di riservatezza e non possono essere trasmessi, |
— |
i tassi di dichiarazione degli infortuni sul lavoro da utilizzare per correggere sottodichiarazioni, |
— |
la copertura dei diversi tipi di infortuni, come spiegato nella metodologia ESAW, |
— |
il metodo di campionamento — se del caso — utilizzato nell’impostazione della raccolta dei microdati, |
— |
il metodo di campionamento — se del caso — utilizzato per la codifica delle variabili relative a cause e circostanze, |
— |
i dati degli incidenti stradali mortali e degli incidenti mortali a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto utilizzato in orario di lavoro da lavoratori che non rientrano nel settore H «Trasporto» della NACE Rev.2, |
— |
le informazioni su ogni specificità nazionale essenziale per l’interpretazione e l’elaborazione di statistiche e di indicatori comparabili. |