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Document 32011D0114

2011/114/UE: Decisione della Commissione, del 18 febbraio 2011 , recante modifica della decisione 2008/589/CE che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo agli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico [notificata con il numero C(2011) 938]

GU L 46 del 19.2.2011, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/114(1)/oj

19.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/50


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2011

recante modifica della decisione 2008/589/CE che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo agli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico

[notificata con il numero C(2011) 938]

(2011/114/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 95,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2008/589/CE della Commissione (2) istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione applicabile per un periodo di tre anni al fine di garantire l’attuazione armonizzata del piano pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (3) per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock.

(2)

Il programma specifico di controllo ed ispezione è necessario per organizzare la cooperazione operativa tra gli Stati membri interessati e permettere all’Agenzia comunitaria di controllo della pesca di organizzare i piani di impiego congiunto in conformità all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (4).

(3)

Al fine di continuare a garantire l’attuazione armonizzata del piano pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 1098/2007, il programma specifico di controllo ed ispezione deve essere esteso per un periodo di un anno.

(4)

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/589/CE.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 2 della decisione 2008/589/CE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il programma specifico di controllo ed ispezione si applica per quattro anni.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2011.

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 190 del 18.7.2008, pag. 11.

(3)  GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

(4)  GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.


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