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Document 32007R0812

Regolamento (CE) n. 812/2007 della Commissione, dell' 11 luglio 2007 , recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni suine attribuito agli Stati Uniti d'America

GU L 182 del 12.7.2007, p. 7–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/05/2009; abrogato da 32009R0442

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/812/oj

12.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/7


REGOLAMENTO (CE) N. 812/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2007

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per le carni suine attribuito agli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea (2), approvato con decisione 2006/333/CE del Consiglio (3), prevede l'apertura di un contingente tariffario d'importazione specifico di 4 722 tonnellate di carni suine attribuito agli Stati Uniti.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1233/2006 della Commissione, del 16 agosto 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario per l’importazione di carni suine accordato agli Stati Uniti d’America (4), deve essere modificato in modo sostanziale. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1233/2006 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(3)

Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, devono applicarsi il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (5), e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (6).

(4)

Al fine di garantire la regolarità delle importazioni, è opportuno suddividere in più sottoperiodi il periodo contingentale compreso tra il 1o luglio e il 30 giugno dell'anno successivo. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingentale.

(5)

Il contingente tariffario deve essere gestito mediante titoli di importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.

(6)

Dati i rischi di speculazione inerenti al regime del contingente tariffario nel settore delle carni suine, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori al regime suddetto.

(7)

Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno fissare a 20 EUR/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione.

(8)

Nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere che la Commissione determini i quantitativi non richiesti, che saranno aggiunti al sottoperiodo contingentale successivo, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

(9)

L'accesso al contingente tariffario è subordinato alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità degli Stati Uniti in conformità al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7).

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Un contingente tariffario per l'importazione di 4 722 tonnellate di prodotti del settore delle carni suine originari degli Stati Uniti d'America è aperto su base annuale per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Il contingente reca il numero d'ordine 09.4170.

2.   I codici NC dei prodotti che beneficiano del contingente di cui al paragrafo 1 e il dazio doganale applicabile sono fissati nell'allegato I.

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.

Articolo 3

Il quantitativo fissato per il periodo contingentale annuale è ripartito in quattro sottoperiodi, come di seguito indicato:

a)

25 % dal 1o luglio al 30 settembre,

b)

25 % dal 1o ottobre al 31 dicembre,

c)

25 % dal 1o gennaio al 31 marzo,

d)

25 % dal 1o aprile al 30 giugno.

Articolo 4

1.   Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo di importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingentale annuo, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75.

2.   La domanda di titolo può riguardare più prodotti, con codici NC differenti, originari degli Stati Uniti d’America. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso.

La domanda di titolo riguarda un quantitativo di almeno 20 tonnellate e pari al massimo al 20 % del quantitativo disponibile nel sottoperiodo considerato.

3.   I titoli obbligano ad importare dagli Stati Uniti d’America.

4.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

a)

nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine, con la menzione «sì» contrassegnata con una crocetta;

b)

nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte A.

Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte B.

Articolo 5

1.   La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 3.

2.   All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti, espressi in chilogrammi.

4.   I titoli sono rilasciati a decorrere dal settimo giorno lavorativo ed al più tardi l'undicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di comunicazione di cui al paragrafo 3.

5.   La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che sono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

Articolo 6

1.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la fine del primo mese di ciascun sottoperiodo contingentale, i quantitativi globali espressi in chilogrammi per i quali sono stati rilasciati titoli, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento.

2.   Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo contingentale annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel corso del periodo considerato, espressi in chilogrammi.

3.   In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, espressi in chilogrammi, che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, una prima volta contestualmente alla domanda per l'ultimo sottoperiodo e un'altra volta prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale.

Articolo 7

1.   In deroga all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli di importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

2.   Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 8

L'immissione in libera pratica è subordinata alla presentazione di un certificato d’origine rilasciato dalle competenti autorità degli Stati Uniti d’America a norma degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata secondo le norme comunitarie vigenti.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 1233/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 15.

(3)  GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 13.

(4)  GU L 225 del 17.8.2006, pag. 14.

(5)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

(6)  GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 289/2007 (GU L 78 del 17.3.2007, pag. 17).

(7)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).


ALLEGATO I

Numero d’ordine

Codici NC

Designazione delle merci

Dazio applicabile

Quantitativo totale in tonnellate

(peso del prodotto)

09.4170

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Lombate e prosciutti disossati, freschi, refrigerati o congelati

250 EUR/tonnellata

4 722


ALLEGATO II

PARTeE A

Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera b):

in bulgaro

:

Регламент (ЕО) № 812/2007.

in spagnolo

:

Reglamento (CE) no 812/2007.

in ceco

:

Nařízení (ES) č. 812/2007.

in danese

:

Forordning (EF) nr. 812/2007.

in tedesco

:

Verordnung (EG) Nr. 812/2007.

in estone

:

Määrus (EÜ) nr 812/2007.

in greco

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 812/2007.

in inglese

:

Regulation (EC) No 812/2007.

in francese

:

Règlement (CE) no 812/2007.

in italiano

:

Regolamento (CE) n. 812/2007.

in lettone

:

Regula (EK) Nr. 812/2007.

in lituano

:

Reglamentas (EB) Nr. 812/2007.

in ungherese

:

812/2007/EK rendelet.

in maltese

:

Ir-Regolament (KE) Nru 812/2007.

in neerlandese

:

Verordening (EG) nr. 812/2007.

in polacco

:

Rozporządzenie (WE) nr 812/2007.

in portoghese

:

Regulamento (CE) n.o 812/2007.

in rumeno

:

Regulamentul (CE) nr. 812/2007.

in slovacco

:

Nariadenie (ES) č. 812/2007.

in sloveno

:

Uredba (ES) št. 812/2007.

in finlandese

:

Asetus (EY) No: 812/2007.

in svedese

:

Förordning (EG) nr 812/2007.

PARTE B

Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma:

in bulgaro

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 812/2007.

in spagnolo

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 812/2007.

in ceco

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 812/2007.

in danese

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 812/2007.

in tedesco

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 812/2007.

in estone

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 812/2007.

in greco

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 812/2007.

in inglese

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 812/2007.

in francese

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 812/2007.

in italiano

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 812/2007.

in lettone

:

Regulā (EK) Nr. 812/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

in lituano

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 812/2007.

in ungherese

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 812/2007/EK rendelet szerint.

in maltese

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 812/2007.

in neerlandese

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 812/2007.

in polacco

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 812/2007.

in portoghese

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 812/2007.

in rumeno

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 812/2007.

in slovacco

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 812/2007.

in sloveno

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 812/2007.

in finlandese

:

Asetuksessa (EY) N:o 812/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

in svedese

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 812/2007.


ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1233/2006

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 1, primo comma

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 4, primo comma

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 5, paragrafo 8, primo comma

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 9

Articolo 5, paragrafo 10

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8, primo comma

Articolo 2

Articolo 8, secondo comma

Articolo 9

Articolo 10

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II, parte A

Allegato III

Allegato II, parte B

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI


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