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Document E2008J0717(01)

    Modifiche al regolamento di procedura della Corte EFTA adottate dalla Corte il 20 settembre 2007 e approvate dai governi degli Stati EFTA

    GU C 180 del 17.7.2008, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2021; abrog. impl. da E2021C0520(01)

    17.7.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 180/20


    Modifiche al regolamento di procedura della Corte EFTA adottate dalla Corte il 20 settembre 2007 e approvate dai governi degli Stati EFTA

    (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

    (2008/C 180/12)

    LA CORTE EFTA,

    visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

    visto il protocollo 5 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, relativo allo statuto della Corte EFTA, in particolare l'articolo 43,

    ADOTTA LA SEGUENTE DECISIONE CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

    Articolo 1

    1.   All'articolo 31, il paragrafo 1 è modificato come segue:

    «1.   Se la Corte ritiene che il comportamento di un consulente o di un avvocato dinanzi alla Corte, ad un giudice o al cancelliere sia incompatibile col decoro della Corte o con le esigenze di buona amministrazione della giustizia, o che tale consulente o avvocato usi dei diritti inerenti alle sue funzioni per scopi diversi da quelli per i quali tali diritti gli sono stati riconosciuti, essa ne informa l'interessato. Se la Corte ne informa le autorità competenti da cui dipende l'interessato, copia della lettera inviata a tali autorità è trasmessa a quest'ultimo.

    Per gli stessi motivi, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l'interessato, può escludere mediante ordinanza l'interessato dal patrocinio della causa. Detta ordinanza è immediatamente esecutiva.»

    2.   All'articolo 32, il paragrafo 5 è soppresso.

    3.   All'articolo 32, il paragrafo 6 diventa il paragrafo 5 ed è modificato come segue:

    «5.   Salve restando le disposizioni dei precedenti paragrafi del presente articolo, la data in cui una copia dell'originale firmato di un atto processuale, compreso l'indice degli atti e documenti menzionato nel paragrafo 3, perviene alla cancelleria mediante telecopia, o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione di cui dispone la Corte, è presa in considerazione ai fini dell'osservanza dei termini processuali, purché l'originale firmato dell'atto, corredato degli allegati e delle copie menzionati nel paragrafo 1, secondo comma, sia depositato in cancelleria entro i dieci giorni successivi.

    Salve restando le disposizioni del paragrafo 1, primo comma, e dei paragrafi da 2 a 4, la Corte, mediante decisione, può stabilire a quali condizioni un atto processuale trasmesso alla cancelleria per via elettronica viene considerato l'originale di tale atto. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    4.   All'articolo 33, il paragrafo 2 è modificato come segue:

    «2.   Ai fini del procedimento il ricorso deve contenere l'elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede la Corte nonché il nome della persona che è stata autorizzata a ricevere tutte le notifiche e ne ha fatto accettazione.

    Oltre all'elezione di domicilio di cui al primo comma o invece di questa, il ricorso può contenere la menzione che l'avvocato o l'agente acconsente a che gli siano inviate notifiche mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione.

    Se il ricorso non è conforme a quanto prescritto dal primo e dal secondo comma, tutte le notifiche alla parte interessata relative al procedimento sono effettuate, fino a che tale difetto non sia stato sanato, mediante lettera raccomandata indirizzata all'agente o all'avvocato della parte. In tal caso, in deroga all'articolo 75, la notifica si considera avvenuta regolarmente col deposito della lettera raccomandata presso l'ufficio postale del luogo in cui ha sede la Corte.»

    5.   All'articolo 35, il paragrafo 1 è modificato come segue:

    5.«1.   Nel termine di due mesi dalla notifica del ricorso, il convenuto deve presentare un controricorso contenente:

    a)

    il nome e il domicilio del convenuto;

    b)

    gli argomenti di fatto e di diritto invocati;

    c)

    le conclusioni del convenuto;

    d)

    le offerte di prova.

    Si applica l'articolo 33, paragrafi da 2 a 6.»

    6.   È aggiunto il capo III bis redatto nel modo seguente:

    «Capo III bis

    DEI PROCEDIMENTI ACCELERATI

    Articolo 59 bis

    1.   Su istanza del ricorrente o del convenuto, il presidente può in via eccezionale, su proposta del giudice relatore, sentita la controparte, decidere di far statuire mediante un procedimento accelerato che deroga alle disposizioni del presente regolamento quando la particolare urgenza della causa richiede che la Corte statuisca il più rapidamente possibile.

    L'istanza diretta a far statuire mediante un procedimento accelerato dev'essere proposta con atto separato al momento del deposito del ricorso o del controricorso.

    2.   Qualora si applichi il procedimento accelerato, il ricorso e il controricorso possono essere integrati da una replica e da una controreplica soltanto se il presidente lo ritiene necessario.

    L'interveniente può presentare un'istanza d'intervento soltanto se il presidente lo ritiene necessario.

    3.   Sin dal deposito del controricorso o, se la decisione di fare statuire mediante un procedimento accelerato viene adottata solo dopo il deposito di detto atto, sin da quando tale decisione viene adottata, il presidente fissa la data dell'udienza che è immediatamente comunicata alle parti. Egli può rinviare la data dell'udienza quando ciò è richiesto dall'organizzazione di mezzi istruttori o di altre misure preparatorie.

    Salvo restando l'articolo 37, le parti possono integrare i loro argomenti e fare offerte di prova nel corso della fase orale. Esse motivano il ritardo nella presentazione delle offerte di prova.

    4.   Nell'ambito del procedimento accelerato si applica l'articolo 20 dello statuto della Corte EFTA.»

    7.   All'articolo 71, il paragrafo 3 è modificato come segue:

    «3.   Quando le spese ripetibili sono state sostenute in una valuta diversa dall'euro o gli atti che danno luogo a rifusione sono stati compiuti in un paese di cui l'euro non è la valuta, il cambio delle valute viene effettuato al corso di cambio di riferimento della Banca centrale europea del giorno del pagamento.»

    8.   All'articolo 72, il paragrafo 3 è modificato come segue:

    «3.   Il presidente designa il giudice relatore. La Corte, esaminate le osservazioni scritte dell'altra parte, decide se debba concedersi o meno il beneficio, totale o parziale, del gratuito patrocinio. La Corte esamina se l'azione non appaia manifestamente infondata.

    In caso di rifiuto totale o parziale dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, l'ordinanza motiva il rifiuto.»

    9.   All'articolo 75 è aggiunto un nuovo paragrafo 4 redatto nel modo seguente:

    «4.   Quando, conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, il destinatario ha acconsentito a che gli siano inviate notifiche mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione, la notifica di ogni atto processuale, ad eccezione delle sentenze e delle ordinanze della Corte, può essere effettuata trasmettendo una copia del documento con tale mezzo.

    Se, per ragioni d'ordine tecnico o a causa della natura o del volume dell'atto, detta trasmissione non può aver luogo, l'atto è notificato, in mancanza di elezione di domicilio del destinatario, al recapito di quest'ultimo secondo le modalità prescritte nel paragrafo 2. Il destinatario ne viene avvertito mediante telecopia o qualsiasi altro mezzo tecnico di comunicazione. In tal caso una lettera raccomandata si considera essere stata consegnata al destinatario il decimo giorno successivo al suo deposito presso l'ufficio postale del luogo in cui ha sede la Corte, a meno che la ricevuta di ritorno non attesti che la ricezione ha avuto luogo in una data diversa o a meno che il destinatario non comunichi al cancelliere, entro tre settimane dall'avvertimento mediante telecopia o altro mezzo tecnico di comunicazione, che la notifica non gli è pervenuta.»

    10.   All'articolo 88, il paragrafo 2 è modificato come segue:

    «2.   La Corte può, in qualsiasi momento, sentite le parti, rilevare d'ufficio l'irricevibilità per motivi di ordine pubblico o dichiarare che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non vi è più luogo a statuire; la decisione è adottata nelle forme previste dall'articolo 87, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento.»

    11.   All'articolo 89, paragrafo 1, il primo comma è modificato come segue:

    «1.   L'istanza d'intervento va proposta entro sei settimane dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, paragrafo 6. L'istanza d'intervento proposta dopo la scadenza di tale termine, ma prima della decisione di iniziare la fase orale, può essere presa in considerazione. In tal caso, se il presidente dichiara ammissibile l'intervento, l'interveniente può, in base alla relazione d'udienza che gli è comunicata, presentare le sue osservazioni durante la fase orale, qualora questa abbia luogo.»

    12.   All'articolo 90, il paragrafo 1 è modificato come segue:

    «1.   Se il convenuto, avuta regolare notifica del ricorso, non vi risponde nelle forme e nei termini prescritti, il ricorrente può chiedere alla Corte di accogliere le sue conclusioni.

    La suddetta domanda è notificata al convenuto. Il presidente può decidere di aprire la fase orale sulla domanda.»

    13.   È aggiunto un nuovo articolo 97 bis redatto nel modo seguente:

    «Articolo 97 bis

    1.   Su domanda del giudice nazionale, il presidente, su proposta del giudice relatore, può decidere in via eccezionale di trattare una domanda di parere secondo un procedimento accelerato che deroga alle disposizioni del presente regolamento qualora le circostanze invocate comprovino l'urgenza straordinaria di statuire sulla questione proposta. In questo caso il presidente fissa immediatamente la data dell'udienza, che sarà comunicata alle parti della causa principale e agli altri interessati di cui all'articolo 20 dello Statuto contestualmente alla notifica del provvedimento di rinvio.

    2.   Le parti e gli altri interessati menzionati nel paragrafo precedente possono depositare, entro un termine fissato dal presidente e che non può essere inferiore a 15 giorni, eventuali memorie od osservazioni scritte. Il presidente può invitare le parti e gli altri interessati di cui trattasi a limitare le loro memorie od osservazioni scritte ai punti di diritto essenziali sollevati dalla questione pregiudiziale.

    3.   Le eventuali memorie od osservazioni scritte sono comunicate prima dell'udienza alle parti e agli altri interessati sopra menzionati.»

    Articolo 2

    1.   Le presenti modifiche entrano in vigore il 1o gennaio 2008.

    2.   L'articolo 35, paragrafo 1, nella versione modificata, si applica nei casi in cui il termine per la presentazione del controricorso da parte del convenuto è iniziato a decorrere ma non è ancora scaduto.

    3.   La presente decisione, il cui testo in lingua inglese costituisce la versione autentica, è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    4.   La presente decisione è ufficialmente tradotta dalla Corte nelle lingue tedesca, islandese e norvegese.

    Lussemburgo, 20 settembre 2007.

    Carl BAUDENBACHER

    Presidente

    Henrik BULL

    Giudice

    Thorgeir ÖRLYGSSON

    Giudice


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