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Document 62022TN0430

    Causa T-430/22: Ricorso proposto il 6 luglio 2022 — Nordea Bank / SRB

    GU C 340 del 5.9.2022, p. 52–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.9.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 340/52


    Ricorso proposto il 6 luglio 2022 — Nordea Bank / SRB

    (Causa T-430/22)

    (2022/C 340/70)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Nordea Bank Oyj (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: H. Berger e M. Weber, avvocati)

    Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione del CRU dell’11 aprile 2022, documento n. SRB/ES/2022/18, inclusi gli allegati I, II e III, nella parte riguardante il contributo ex ante della ricorrente;

    condannare il CRU alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, in base al quale il CRU, avendo adottato un approccio dinamico per determinare il livello-obiettivo dei contributi ex ante, ha violato l’articolo 69 del regolamento (UE) n. 806/2014 (1) e gli articoli 16, 17, 41 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che la determinazione del livello-obiettivo da parte del CRU nella decisione impugnata è inficiata da errori manifesti di valutazione per quanto concerne il tasso di crescita atteso per i depositi coperti e la valutazione del ciclo economico attuale.

    3.

    Terzo motivo, relativo al fatto che il CRU, avendo omesso di applicare il massimale vincolante del 12,5 % al livello-obiettivo nella determinazione del livello-obiettivo annuale, ha violato l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 e gli articoli 16, 17 e 52 della Carta.

    4.

    Quarto motivo, vertente sul fatto che gli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 violano il principio di fissazione dei contributi in base ad un approccio orientato al rischio, nonché il principio di proporzionalità, e, pertanto, violano gli articoli 16, 17 e 52 della Carta, qualora occorra determinare il livello-obiettivo secondo un approccio dinamico e non si debba applicare il massimale di cui all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014, come avverrebbe se la decisione impugnata dovesse essere confermata.


    (1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).


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