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Document 62022CN0329

Causa C-329/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 17 maggio 2022 — Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» / IW

GU C 340 del 5.9.2022, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 340/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 17 maggio 2022 — Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie» / IW

(Causa C-329/22)

(2022/C 340/20)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente in cassazione: Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie»

Resistente in cassazione: IW

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 29, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio [in prosieguo: il «regolamento (UE) n. 1305/2013»], debba essere interpretato nel senso che consente una disposizione di diritto nazionale quale l’articolo 11, paragrafo 5 (già paragrafo 4), del Naredba No.4 ot 24.02.2015 za prilagane na myarka 11 «Biologichno zemedelie» ot Programata za razvitie na selskite rayoni za perioda 2014-2020 (regolamento n. 4 del 24 febbraio 2015, sull’applicazione della misura 11 «Agricoltura biologica» del Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020), che limita la possibilità di sostegno finanziario alla produzione biologica durante la conversione a un periodo non superiore ai periodi minimi di conversione previsti dagli articoli 36, paragrafo 1, 37, paragrafo 1, e 38 del regolamento (CE) n. 889/2008 (2) della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli.

2)

In caso di risposta positiva alla prima questione, se l’articolo 29, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1305/2013 debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire, mediante una norma, un periodo massimo per la concessione di un sostegno per la conversione all’agricoltura biologica esclusivamente in base al tipo di produzione e non in base alle caratteristiche specifiche del singolo caso.

3)

Come occorra interpretare l’enunciato «gli Stati membri possono definire un primo periodo più breve corrispondente al periodo di conversione» [articolo 29, paragrafo 3, [seconda] frase, del regolamento (UE) n. 1305/2013] e se le espressioni «primo periodo» e «periodo di conversione» siano utilizzate come sinonimi o se abbiano significati diversi.

4)

Se l’enunciato «gli Stati membri possono definire un primo periodo più breve corrispondente al periodo di conversione» di cui all’articolo 29, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1305/2013 debba essere interpretato nel senso che la misura complessiva «agricoltura biologica» per attività di «conversione» all’agricoltura biologica può essere richiesta e finanziata per un periodo più breve rispetto a quello di cui all’articolo 29, paragrafo 3, prima frase, del regolamento, oppure nel senso che, nell’ambito dell’obbligo generale di «agricoltura biologica», vi è un primo periodo per le attività di conversione a tale tipo di agricoltura.


(1)  GU 2013, L 347, pag. 487.

(2)  GU 2008, L 250, pag. 1.


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