Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CN0319

    Causa C-319/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) l’11 maggio 2022 — Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. / Scania CV AB

    GU C 340 del 5.9.2022, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.9.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 340/15


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) l’11 maggio 2022 — Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. / Scania CV AB

    (Causa C-319/22)

    (2022/C 340/19)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landgericht Köln (Germania)

    Parti

    Ricorrente: Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

    Convenuta: Scania CV AB

    Questioni pregiudiziali

    I.

    Se il requisito di cui all'articolo 61, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2018/858 (1), ai sensi del quale

    «[l]e informazioni sono presentate in modo facilmente accessibile sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente»

    comprenda tutte le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo ai sensi dell'articolo 3, punto 48, del regolamento, o se tale requisito si limiti alle cosiddette informazioni sui pezzi di ricambio («parti […] che possono essere sostituite da pezzi di ricambio») ai sensi dell'Allegato X, punto 6.1 del regolamento.

    II.

    Se l’articolo 61, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2018/858, in base al quale le informazioni sono presentate

    «in modo facilmente accessibile sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente»,

    e l'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, ai sensi del quale gli operatori indipendenti diversi dai riparatori devono avere inoltre accesso

    «alle informazioni in un formato leggibile a macchina trattabile elettronicamente tramite strumenti informatici e software comunemente reperibili che consenta loro di svolgere i compiti associati alla loro attività nella catena di fornitura postvendita»,

    debbano essere interpretati nel senso che il costruttore del veicolo adempie ai propri obblighi in tal senso solo

    1.

    rendendo le informazioni accessibili in Internet tramite interrogazione a macchina utilizzando un'interfaccia con una banca dati, con la possibilità di scaricare i risultati, o se sia sufficiente che consenta unicamente una ricerca manuale effettuata a schermo da un utente umano in un sito web, limitando l'interrogazione al contenuto visibile delle schermate

    e

    2.

    rendendo possibile la ricerca di tutte le informazioni associate ai suoi numeri di identificazione del veicolo («VIN») nella banca dati sulla base di tali VIN, che è tenuto a fornire in un elenco distinto e, indipendentemente da ciò,

    anche sulla base di altre caratteristiche di identificazione dei veicoli ai sensi dell'allegato X, punto 6.1, terzo comma, del regolamento

    nonché sulla base dei termini altrimenti utilizzati per categorie (come categorie di componenti, pezzi di ricambio, istruzioni di riparazione e manutenzione e illustrazioni tecniche) e altre registrazioni di dati nella banca dati in qualsiasi associazione

    o se sia sufficiente che il costruttore proponga la ricerca esclusivamente come interrogazione mirata, in base al VIN di un singolo veicolo specifico, senza mettere contemporaneamente a disposizione un elenco aggiornato di tutti i VIN dei propri veicoli.

    e

    3.

    fornendo tali insiemi di dati in file il cui formato serve, conformemente allo scopo, ad un (ulteriore) trattamento elettronico diretto degli insiemi di dati in essi contenuti, indicando la corrispondente descrizione degli insiemi di dati (nel caso di testi e tabelle), o se sia sufficiente a tal fine la possibilità di generare solo la visualizzazione a schermo in qualsiasi formato di file comunemente reperibile, come un file PDF.

    III.

    Se l'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, costituisca per i costruttori di veicoli un obbligo giuridico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del RGPD, che giustifica la trasmissione del VIN, o delle informazioni ad esso associate, ad operatori indipendenti in qualità di altri titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del RGPD.


    (1)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU 2018, L 151, pag. 1).


    Top