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Document 62022CN0319
Case C-319/22: Request for a preliminary ruling from the Landgericht Köln (Germany) lodged on 11 May 2022 — Gesamtverband Autoteile-Handel eV v Scania CV AB
Causa C-319/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) l’11 maggio 2022 — Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. / Scania CV AB
Causa C-319/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) l’11 maggio 2022 — Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. / Scania CV AB
GU C 340 del 5.9.2022, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 340/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) l’11 maggio 2022 — Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. / Scania CV AB
(Causa C-319/22)
(2022/C 340/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Köln (Germania)
Parti
Ricorrente: Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.
Convenuta: Scania CV AB
Questioni pregiudiziali
I. |
Se il requisito di cui all'articolo 61, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2018/858 (1), ai sensi del quale «[l]e informazioni sono presentate in modo facilmente accessibile sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente» comprenda tutte le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo ai sensi dell'articolo 3, punto 48, del regolamento, o se tale requisito si limiti alle cosiddette informazioni sui pezzi di ricambio («parti […] che possono essere sostituite da pezzi di ricambio») ai sensi dell'Allegato X, punto 6.1 del regolamento. |
II. |
Se l’articolo 61, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2018/858, in base al quale le informazioni sono presentate «in modo facilmente accessibile sotto forma di insiemi di dati leggibili a macchina e trattabili elettronicamente», e l'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, ai sensi del quale gli operatori indipendenti diversi dai riparatori devono avere inoltre accesso «alle informazioni in un formato leggibile a macchina trattabile elettronicamente tramite strumenti informatici e software comunemente reperibili che consenta loro di svolgere i compiti associati alla loro attività nella catena di fornitura postvendita», debbano essere interpretati nel senso che il costruttore del veicolo adempie ai propri obblighi in tal senso solo
|
III. |
Se l'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, costituisca per i costruttori di veicoli un obbligo giuridico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del RGPD, che giustifica la trasmissione del VIN, o delle informazioni ad esso associate, ad operatori indipendenti in qualità di altri titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del RGPD. |
(1) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU 2018, L 151, pag. 1).