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Document 62020TN0409

Causa T-409/20: Ricorso proposto il 3 luglio 2020 — KS/Frontex

GU C 279 del 24.8.2020, pp. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 279/52


Ricorso proposto il 3 luglio 2020 — KS/Frontex

(Causa T-409/20)

(2020/C 279/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: KS (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di licenziamento del 30 agosto 2019 nonché, nei limiti del necessario, la decisione esplicita di rigetto del reclamo del 23 marzo 2020;

annullare la decisione di rigetto della domanda d’assistenza e di indennizzo del 13 febbraio 2020;

condannare la convenuta al pagamento di un indennizzo per responsabilità extracontrattuale fissato all’importo di EUR 250 000;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione recante risoluzione del suo contratto di agente contrattuale, il ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’assenza di motivazione e sulla violazione del diritto al contraddittorio.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dello status di «delatore» previsto dagli articoli 21 bis, paragrafo 3, e 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).

3.

Terzo motivo, vertente su un abuso procedurale.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto ad un processo equo e, più in particolare, dei diritti della difesa, della presunzione di innocenza, del dovere di diligenza, del dovere di imparzialità, di neutralità e di obiettività, della mancata realizzazione di un’indagine al fine di dimostrare la realtà e la giustificazione dei motivi della rottura di fiducia dedotti, dell’ineguaglianza tra agenti.

5.

Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dei doveri di assistenza e di sollecitudine, nonché sulla violazione del dovere di buona amministrazione e del principio di proporzionalità.

A sostegno del ricorso contro la decisione recante rigetto della sua domanda di assistenza, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sull’assenza di motivazione e sulla violazione del diritto al contraddittorio.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dello status di «delatore» previsto dagli articoli 21 bis, paragrafo 3, e 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto.

3.

Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione.

A sostegno del ricorso contro la decisione recante rigetto della sua domanda di indennizzo, il ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 26 dello Statuto e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine e di buona amministrazione legati al benessere sul lavoro e alle condizioni di lavoro di qualsiasi agente.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 21 bis, paragrafo 3, e 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto e dei doveri di assistenza, di sollecitudine e di buona amministrazione.


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