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Document 62020CA0324

    Causa C-324/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt B / X-Beteiligungsgesellschaft mbH [Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2006/112/CE – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Prestazione di servizi – Articolo 63 – Esigibilità dell’IVA – Articolo 64, paragrafo 1 – Nozione di «prestazione che comporta pagamenti successivi» – Prestazione resa una tantum remunerata mediante pagamenti rateizzati – Articolo 90, paragrafo 1 – Riduzione della base imponibile – Nozione di «non pagamento del prezzo»]

    GU C 2 del 3.1.2022, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.1.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 2/9


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 ottobre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt B / X-Beteiligungsgesellschaft mbH

    (Causa C-324/20) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2006/112/CE - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Prestazione di servizi - Articolo 63 - Esigibilità dell’IVA - Articolo 64, paragrafo 1 - Nozione di «prestazione che comporta pagamenti successivi» - Prestazione resa una tantum remunerata mediante pagamenti rateizzati - Articolo 90, paragrafo 1 - Riduzione della base imponibile - Nozione di «non pagamento del prezzo»)

    (2022/C 2/12)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesfinanzhof

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Finanzamt B

    Resistente: X-Beteiligungsgesellschaft mbH

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizi resa una tantum, che comporta una remunerazione mediante pagamenti rateizzati, non rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

    2)

    L’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che, in presenza di un accordo di rateizzazione, il mancato pagamento di una rata del compenso prima della sua scadenza non può essere considerato un non pagamento del prezzo, ai sensi di tale disposizione, e non può, pertanto, dar luogo a una riduzione della base imponibile.


    (1)  GU C 313 del 21.9.2020.


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