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Document 62019TN0727

    Causa T-727/19: Ricorso proposto il 29 ottobre 2019 – Basaglia/Commissione

    GU C 432 del 23.12.2019, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.12.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 432/65


    Ricorso proposto il 29 ottobre 2019 – Basaglia/Commissione

    (Causa T-727/19)

    (2019/C 432/76)

    Lingua processuale: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Giorgio Basaglia (Milano, Italia) (rappresentante: G. Balossi, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione della Commissione Europea del 4 settembre 2019 C(2019) 6474 final) ai sensi dell’art. 4 delle disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) n. 1049/2001.

    Motivi e principali argomenti

    Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione di rifiutare l’accesso a taluni documenti, richiesto dal ricorrente, relativi ad alcuni progetti realizzati a parziale finanziamento comunitario, riguardo i quali un procedimento è pendente avanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla restrizione unilaterale dell’ambito di applicazione della domanda iniziale, nonché sull’insussistenza dei presupposti. Si fa valere a questo riguardo che:

    nella fattispecie non si rinvengono affatto circostanze eccezionali, tali da giustificare la compressione del diritto di accesso ai documenti richiesti e, quindi, del diritto di difesa dell’individuo in un procedimento penale che lo vede imputato in uno Stato membro;

    il carico di lavoro richiesto per estrarre le copie dei documenti richiesti non è sproporzionato rispetto a tale interesse;

    la giurisprudenza citata nel provvedimento impugnato è inconferente; e che

    la decisione non effettua un corretto bilanciamento fra gli interessi delle parti.

    2.

    Secondo motivo, vertente sulla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo. Si fa valere questo riguardo che:

    la decisione non effettua un corretto bilanciamento fra gli interessi delle parti;

    la decisione erra nel ritenere insussistente un prevalente interesse pubblico alla divulgazione dei dati richiesti; e che

    sussiste proporzione fra le richieste formulate dal ricorrente e l’interesse tutelato.

    3.

    Terzo motivo, vertente sulla tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica. Si fa valere a questo riguardo che

    la decisione impugnata non considera che la documentazione richiesta riguarda progetti comunitari molto risalenti nel tempo ed ormai esauriti e che, quindi, il diritto di tutela degli interessi commerciali viene necessariamente ad affievolirsi; e che

    la decisione non effettua un corretto bilanciamento fra gli interessi delle parti.

    4.

    Quarto motivo, vertente sull’inesistenza di un interesse pubblico.

    Si fa valere à questo riguardo che la decisione impugnata erra nel non considerare che la ricostruzione della verità in un processo penale da celebrarsi in uno Stato membro costituisce un evidente interesse pubblico.


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