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Document 62019TN0690

Causa T-690/19: Ricorso proposto l’8 ottobre 2019 – Daily Mail and General Trust plc e a./Commissione

GU C 432 del 23.12.2019, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/60


Ricorso proposto l’8 ottobre 2019 – Daily Mail and General Trust plc e a./Commissione

(Causa T-690/19)

(2019/C 432/72)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Daily Mail and General Trust plc (Londra, Regno Unito), Ralph US Holdings (Londra) e Daily Mail and General Holdings Ltd (Londra) (rappresentanti: J. Lesar, Solicitor, e K. Beal QC)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare, nella sua interezza, la decisione della convenuta del 2 aprile 2019 relativa all'aiuto di stato SA.44896 concesso dal Regno Unito riguardante un'esenzione relativa al finanziamento dei gruppi SEC, nella misura in cui riguarda le ricorrenti o una qualsiasi di esse;

condannare la convenuta al pagamento delle spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono dieci motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente applicato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione nella scelta del quadro di riferimento per l’analisi del regime fiscale. La Commissione avrebbe dovuto considerare come quadro di riferimento il regime di imposizione fiscale delle società del Regno Unito e non semplicemente il regime delle società estere controllate (SEC).

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e/o avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione adottando un approccio errato all’analisi del regime delle SEC. Ai punti da 124 a 126 della decisione impugnata, la Commissione avrebbe erroneamente considerato le disposizioni del capitolo 9 della parte 9A della UK’s Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 [legge del Regno Unito in materia di imposizione fiscale (disposizioni internazionali e altre) del 2010] come una forma di deroga al regime generale d’imposta di cui al capitolo 5 della stessa legge.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dichiarando ai punti da 127 a 151 della decisione impugnata che il criterio della selettività era soddisfatto in quanto le imprese in situazioni di fatto e di diritto equiparabili erano trattate diversamente.

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che l’esenzione «totale» ai sensi della sezione 371IB del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che l’esenzione del 75 % di cui alla sezione 371ID del Taxation (International and Other Provisions) Act 2010 sarebbe giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale.

6.

Sesto motivo, vertente sul fatto che l’imposizione di un onere fiscale sulle SEC che soddisfano le condizioni per l’esenzione di cui al citato capitolo 9 in quanto categoria violerebbe la libertà di stabilimento delle ricorrenti sancita all’articolo 49 TFUE.

7.

Settimo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione circa l’esenzione del 75 % e sulla questione del rapporto fisso.

8.

Ottavo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione non rispetterebbe i principi generali di diritto dell’Unione della non discriminazione o della parità.

9.

Nono motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto applicando in via analogica o basandosi indebitamente sulle disposizioni della direttiva (UE) 2016/1164 (1) del Consiglio, che non era applicabile ratione temporis.

10.

Decimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dichiarando, al punto 176 della decisione impugnata, che sussiste una categoria di beneficiari (che include le ricorrenti) e che essi (le ricorrenti) avevano ottenuto aiuti che dovevano essere recuperati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della decisione impugnata.


(1)  Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU 2016 L 193, pag. 1).


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