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Document 62018TN0541

    Causa T-541/18: Ricorso proposto il 12 settembre 2018 — Changmao Biochemical Engineering / Commissione

    GU C 408 del 12.11.2018, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.11.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 408/57


    Ricorso proposto il 12 settembre 2018 — Changmao Biochemical Engineering / Commissione

    (Causa T-541/18)

    (2018/C 408/74)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Cina) (rappresentanti: K. Adamantopoulos e P. Billiet, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare il regolamento impugnato nella parte in cui riguarda la ricorrente;

    o, in subordine, annullare integralmente il regolamento impugnato; e

    condannare la Commissione europea alle spese sostenute dalla ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    Il presente ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2018/921 (1)

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha fornito un’adeguata motivazione ed è incorsa in un errore manifesto di valutazione del diritto e dei fatti nel ricorrere al metodo del paese di riferimento.

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di diritto e di fatto, ha violato il principio di buona amministrazione e non ha fornito un’adeguata motivazione nel constatare che durante il periodo di riferimento l’industria dell’Unione rimaneva vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di esportazioni oggetto di dumping di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, in quanto la Commissione non ha preso in considerazione le prestazioni del produttore di gran lunga maggiore di acido tartarico dell’Unione, in violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2016/1036 (2) e degli articoli 11.3 e 3.1 dell’Accordo dell’OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («l’accordo antidumping dell’OMC»).

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione del diritto e dei fatti nel constatare che se fossero cessate le misure antidumping dell’Unione europea nei confronti dell’acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese si reitererebbe probabilmente il pregiudizio per l’industria dell’Unione, poiché il metodo applicato, in primo luogo, non è basato su prove concrete ma piuttosto su supposizioni e congetture meccanicistiche e prive di fondamento e, in secondo luogo, non prende assolutamente in considerazione il comportamento della Hangzhou Bioking, una delle principali produttrici della Repubblica popolare cinese e la maggiore esportatrice di acido tartarico di tale paese nell’Unione europea, che non è stata soggetta ad alcun dazio antidumping dell’Unione europea dal 20 aprile 2012. Inoltre, la ricorrente sostiene che non è stato preso in considerazione l’impatto dei cambiamenti climatici sulla produzione di acido tartarico naturale, in violazione dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 e degli articoli 11.3 e 3.1 dell’accordo antidumping dell’OMC.

    4.

    Quarto motivo, vertente sull’inosservanza, da parte della Commissione, di un requisito di forma sostanziale relativo ai diritti della difesa della ricorrente, in violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 16, paragrafo 1, dell’articolo 19, paragrafi 2 e 4, dell’articolo 20, paragrafi 2 e 4, e dell’articolo 21, paragrafi 5 e 7, del regolamento (UE) 2016/1036 nonché degli articoli 3.1, 5.3, 6.1, 6.1.2, 9.2, 6.4, 6.5.1, 6.6, 6.9 e 11.3. dell’accordo antidumping dell’OMC e del principio di buona amministrazione.


    (1)  Regolamento (UE) 2018/921 della Commissione europea, del 28 giugno 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2018, L 164, 29.6.2018, pag. 14).

    (2)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176, 30.6.2016, pag. 21).


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