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Document 62018TA0722

Causa T-722/18: Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2020 — Repsol / EUIPO — Basic (BASIC) [«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo BASIC – Nomi commerciali nazionali anteriori basic e basic AG – Impedimenti relativi alla registrazione – Utilizzo nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale – Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 4, e articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] – Dichiarazione di nullità parziale – Decisione adottata a seguito dell’annullamento da parte del Tribunale di una decisione precedente – Rinvio della causa dinanzi a una commissione di ricorso – Incompetenza dell’autore del rinvio – Articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 216/96 – Ricorso incidentale»]

GU C 35 del 1.2.2021, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/42


Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2020 — Repsol / EUIPO — Basic (BASIC)

(Causa T-722/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo BASIC - Nomi commerciali nazionali anteriori basic e basic AG - Impedimenti relativi alla registrazione - Utilizzo nella normale prassi commerciale di un segno di portata non puramente locale - Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 8, paragrafo 4, e articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001] - Dichiarazione di nullità parziale - Decisione adottata a seguito dell’annullamento da parte del Tribunale di una decisione precedente - Rinvio della causa dinanzi a una commissione di ricorso - Incompetenza dell’autore del rinvio - Articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 216/96 - Ricorso incidentale»)

(2021/C 35/54)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Repsol, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J.-B. Devaureix e J. C. Erdozain López, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: H. O’Neill e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Basic AG Lebensmittelhandel (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentante: D. Altenburg, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 agosto 2018 (procedimento R 178/2018-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Basic Lebensmittelhandel e la Repsol.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 agosto 2018 (procedimento R 178/2018-2) è annullata.

2)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso incidentale.

3)

L’EUIPO e la Basic AG Lebensmittelhandel sopporteranno le proprie spese nonché, ciascuno, la metà delle spese sostenute dalla Repsol, SA.


(1)  GU C 54 dell’11.2.2019.


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