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Document 62018TA0361

Causa T-361/18: Sentenza del Tribunale del 5 novembre 2019 – APEDA/EUIPO – Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE) [«Marchio dell’Unione europea – Procedura di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea figurativo SIR BASMATI RICE – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»]

GU C 432 del 23.12.2019, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/41


Sentenza del Tribunale del 5 novembre 2019 – APEDA/EUIPO – Burraq Travel & Tours General Tourism Office (SIR BASMATI RICE)

(Causa T-361/18) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedura di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea figurativo SIR BASMATI RICE - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2019/C 432/47)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) (Nuova Deli, India) (rappresentante: N. Dontas, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: M. Capostagno, J. Ivanauskas e H. O’Neill, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIP: Burraq Travel & Tours General Tourism Office SA (Atene, Grecia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 22 marzo 2018 (procedimento R 90/2017-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la APEDA e la Burraq Travel & Tours General Tourism Office SA.

Dispositivo

1)

Il punto 3 del dispositivo della decisione della seconda commissione di ricorso dell’ Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 22 marzo 2018 (procedimento R 90/2017-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la APEDA e la Burraq Travel & Tours General Tourism Office SA, è annullato nella misura in cui esso comporta il rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio dell’Unione europea figurativo SIR BASMATI RICE per i prodotti delle classi 30, 31 e 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, diversi dal «sago» e dal «riso artificiale [non cotto]» rientranti nella classe 30.

2)

Il ricorso è respinto per la restante parte.

3)

L’EUIPO è condannato alle spese, ivi incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.


(1)  GU C 276 del 6.8.2018.


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