EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0455

Causa C-455/18 P: Impugnazione proposta il 12 luglio 2018 da Oliver Spieker avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) dell'8 maggio 2018, causa T-92/18, Oliver Spieker/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

GU C 35 del 1.2.2021, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 35/18


Impugnazione proposta il 12 luglio 2018 da Oliver Spieker avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) dell'8 maggio 2018, causa T-92/18, Oliver Spieker/Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

(Causa C-455/18 P)

(2021/C 35/23)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Oliver Spieker (rappresentanti: A. Schönfleisch, O. Spieker, M. Alber, N. Willich, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 maggio 2018 nella causa T-92/18, Spieker/EUIPO (Science for a better skin), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 12 dicembre 2017 (R 1067/2017-4), la quale aveva respinto il ricorso del ricorrente diretto all’annullamento della decisione del dipartimento dell’EUIPO del 20 marzo 2017;

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 dicembre 2017 (R 1067/2017-4);

condannare l’EUIPO alle spese del procedimento, comprese quelle indispensabili sostenute dal ricorrente dinanzi alla quarta commissione di ricorso e al Tribunale dell’Unione europea.

Con ordinanza dell’8 dicembre 2020, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Ottava Sezione) ha respinto l’impugnazione e ha condannato la parte soccombente alle spese.


Top