Questo documento è un estratto del sito web EUR-Lex.
Documento 62018CN0050
Case C-50/18: Request for a preliminary ruling from the Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) lodged on 29 January 2018 — Mijo Mestrovic
Causa C-50/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 29 gennaio 2018 — Mijo Mestrovic
Causa C-50/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 29 gennaio 2018 — Mijo Mestrovic
GU C 259 del 23.7.2018, pagg. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Causa C-50/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 29 gennaio 2018 — Mijo Mestrovic
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 29 gennaio 2018 — Mijo Mestrovic
(Causa C-50/18)
2018/C 259/21Lingua processuale: il tedescoGiudice del rinvio
Landesverwaltungsgericht Steiermark
Parti
Ricorrente: Mijo Mestrovic
Resistente: Bezirkshauptmannschaft Murtal
Parte intervenuta: Finanzpolizei
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 56 TFUE, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi ( 1 ) e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE ( 2 ) debbano essere interpretati nel senso che ostino a una disposizione nazionale in base alla quale, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera, come la mancata tenuta a disposizione della documentazione salariale, sono previste ammende molto elevate, in particolare, sanzioni minime di una certa entità applicate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato. |
2) |
Ove non debba essere data risposta affermativa già alla prima questione: Se l’articolo 56 TFUE, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE debbano essere interpretati nel senso che, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera, ostino all’irrogazione di ammende cumulative in mancanza di limiti massimi in termini assoluti. |
( 1 ) GU 1997, L 18, pag. 1.
( 2 ) GU 2014, L 159, pag. 11.