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Documento 62018CN0050

    Causa C-50/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 29 gennaio 2018 — Mijo Mestrovic

    GU C 259 del 23.7.2018, pagg. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201807060371993592018/C 259/21502018CJC25920180723IT01ITINFO_JUDICIAL20180129151622

    Causa C-50/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 29 gennaio 2018 — Mijo Mestrovic

    In alto

    C2592018IT1520120180129IT0021152162

    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 29 gennaio 2018 — Mijo Mestrovic

    (Causa C-50/18)

    2018/C 259/21Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landesverwaltungsgericht Steiermark

    Parti

    Ricorrente: Mijo Mestrovic

    Resistente: Bezirkshauptmannschaft Murtal

    Parte intervenuta: Finanzpolizei

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 56 TFUE, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi ( 1 ) e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE ( 2 ) debbano essere interpretati nel senso che ostino a una disposizione nazionale in base alla quale, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera, come la mancata tenuta a disposizione della documentazione salariale, sono previste ammende molto elevate, in particolare, sanzioni minime di una certa entità applicate cumulativamente per ciascun lavoratore interessato.

    2)

    Ove non debba essere data risposta affermativa già alla prima questione:

    Se l’articolo 56 TFUE, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi e la direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’applicazione della direttiva 96/71/CE debbano essere interpretati nel senso che, in caso di violazioni di obblighi formali nel quadro dell’impiego di manodopera transfrontaliera, ostino all’irrogazione di ammende cumulative in mancanza di limiti massimi in termini assoluti.


    ( 1 ) GU 1997, L 18, pag. 1.

    ( 2 ) GU 2014, L 159, pag. 11.

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