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Document 62017TN0814
Case T-814/17: Action brought on 14 December 2017 — Lietuvos geležinkeliai v Commission
Causa T-814/17: Ricorso proposto il 14 dicembre 2017 — Lietuvos geležinkeliai/Commissione
Causa T-814/17: Ricorso proposto il 14 dicembre 2017 — Lietuvos geležinkeliai/Commissione
GU C 52 del 12.2.2018, pp. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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12.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 52/40 |
Ricorso proposto il 14 dicembre 2017 — Lietuvos geležinkeliai/Commissione
(Causa T-814/17)
(2018/C 052/53)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Lietuvos geležinkeliai AB (Vilnius, Lituania) (rappresentanti: W. Deselaers, K. Apel, P. Kirst, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare, in tutto o in parte, gli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione della Commissione C(2017) 6544 final del 2 ottobre 2017 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del TFUE, caso AT.39813 — Ferrovie baltiche; e/o |
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ridurre le ammende inflitte alla ricorrente dall’articolo 2 della decisione della Commissione C(2017) 6544 final del 2 ottobre 2017; e |
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condannare la Commissione alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 102 TFUE e su un errore manifesto di diritto, per il fatto che è stato utilizzato un criterio giuridico errato per valutare il presunto abuso. Secondo la ricorrente, potrebbe esserci un abuso solo se l’accesso ai binari fosse essenziale e indispensabile per i concorrenti per competere nel mercato a valle, circostanza che non si verifica nella fattispecie. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 102 TFUE e su manifesti errori di diritto e di valutazione. La ricorrente deduce che, anche in base al criterio giuridico (errato) applicato dalla Commissione, la rimozione dei binari che collegavano Mažeikiai nel nord-ovest della Lituania con il confine lettone (i «binari»), non essendo essi un’infrastruttura essenziale, non costituisce un abuso di posizione dominante nelle circostanze di fatto e di diritto del caso di specie. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2003, in quanto, secondo la ricorrente, non vi sono prove sufficienti e sussiste un difetto di motivazione. |
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4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 e su manifesti errori di diritto e di valutazione nel determinare l’importo dell’ammenda. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7 del regolamento n. 1/2003 e su manifesti errori di diritto e di valutazione nell’ordinare, di fatto, un provvedimento correttivo sproporzionato (vale a dire la ricostruzione dei binari). |