Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017TN0814

Causa T-814/17: Ricorso proposto il 14 dicembre 2017 — Lietuvos geležinkeliai/Commissione

GU C 52 del 12.2.2018, pp. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.2.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 52/40


Ricorso proposto il 14 dicembre 2017 — Lietuvos geležinkeliai/Commissione

(Causa T-814/17)

(2018/C 052/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lietuvos geležinkeliai AB (Vilnius, Lituania) (rappresentanti: W. Deselaers, K. Apel, P. Kirst, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

—

annullare, in tutto o in parte, gli articoli 1, 2, 3 e 4 della decisione della Commissione C(2017) 6544 final del 2 ottobre 2017 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 102 del TFUE, caso AT.39813 — Ferrovie baltiche; e/o

—

ridurre le ammende inflitte alla ricorrente dall’articolo 2 della decisione della Commissione C(2017) 6544 final del 2 ottobre 2017; e

—

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 102 TFUE e su un errore manifesto di diritto, per il fatto che è stato utilizzato un criterio giuridico errato per valutare il presunto abuso. Secondo la ricorrente, potrebbe esserci un abuso solo se l’accesso ai binari fosse essenziale e indispensabile per i concorrenti per competere nel mercato a valle, circostanza che non si verifica nella fattispecie.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 102 TFUE e su manifesti errori di diritto e di valutazione. La ricorrente deduce che, anche in base al criterio giuridico (errato) applicato dalla Commissione, la rimozione dei binari che collegavano Mažeikiai nel nord-ovest della Lituania con il confine lettone (i «binari»), non essendo essi un’infrastruttura essenziale, non costituisce un abuso di posizione dominante nelle circostanze di fatto e di diritto del caso di specie.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2003, in quanto, secondo la ricorrente, non vi sono prove sufficienti e sussiste un difetto di motivazione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003 e su manifesti errori di diritto e di valutazione nel determinare l’importo dell’ammenda.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7 del regolamento n. 1/2003 e su manifesti errori di diritto e di valutazione nell’ordinare, di fatto, un provvedimento correttivo sproporzionato (vale a dire la ricostruzione dei binari).


Top