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Document 62017TN0809

    Causa T-809/17: Ricorso proposto il 7 dicembre 2017 — Intercontact Budapest / CdT

    GU C 72 del 26.2.2018, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.2.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 72/37


    Ricorso proposto il 7 dicembre 2017 — Intercontact Budapest / CdT

    (Causa T-809/17)

    (2018/C 072/48)

    Lingua processuale: l’ungherese

    Parti

    Ricorrente: Intercontact Budapest Fordító és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentante: É. Subasicz, avvocato)

    Convenuto: Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    in via principale, dichiarare se i punti attribuiti a ciascun offerente corrispondono alla realtà alla luce di una comparazione delle offerte sottoposte e se siano conformi ai principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza;

    in subordine, annullare la decisione emanata dalla parte convenuta il 10 luglio 2017, relativa al risultato dei procedimenti di gara d’appalto FL/GEN 16-02 e FL/GEN 16-01;

    in ulteriore subordine, annullare il procedimento di gara d’appalto;

    condannare la parte convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza, in quanto la parte convenuta ha applicato valutazioni distinte a seconda degli offerenti nei procedimenti di gara d’appalto, nel senso che ha valutato in modo diverso attività simili (1).

    2.

    Secondo motivo, vertente su un abuso di potere, in quanto la parte convenuta non ha trasmesso alla ricorrente le informazioni che quest’ultima ha richiesto nei procedimenti di gara d’appalto (2).

    3.

    Terzo motivo, vertente sul requisito della trasparenza dei procedimenti di gara d’appalto in quanto la parte convenuta ha pubblicato solo tardivamente il risultato del procedimento nella Gazzetta ufficiale e non lo ha corredato delle informazioni complete indicate nella direttiva dell’Unione (3).

    4.

    Quarto motivo, vertente sul fatto che la parte convenuta ha violato la direttiva dell’Unione relativa all’aggiudicazione delle gare d’appalto dal momento che ha omesso di indicare i termini di ricorso e, quindi, ha limitato la possibilità di ricorso (4).


    (1)  Considerando 1 e 90 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).

    (2)  Articolo 113 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag. 1).

    (3)  Articolo 50 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).

    (4)  Allegato V, parte D, punto 16, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).


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