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Document 62017TN0809
Case T-809/17: Action brought on 7 December 2017 — Intercontact Budapest v CdT
Causa T-809/17: Ricorso proposto il 7 dicembre 2017 — Intercontact Budapest / CdT
Causa T-809/17: Ricorso proposto il 7 dicembre 2017 — Intercontact Budapest / CdT
GU C 72 del 26.2.2018, p. 37–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/37 |
Ricorso proposto il 7 dicembre 2017 — Intercontact Budapest / CdT
(Causa T-809/17)
(2018/C 072/48)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Intercontact Budapest Fordító és Pénzügyi Tanácsadó Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentante: É. Subasicz, avvocato)
Convenuto: Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (CdT)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
in via principale, dichiarare se i punti attribuiti a ciascun offerente corrispondono alla realtà alla luce di una comparazione delle offerte sottoposte e se siano conformi ai principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza; |
— |
in subordine, annullare la decisione emanata dalla parte convenuta il 10 luglio 2017, relativa al risultato dei procedimenti di gara d’appalto FL/GEN 16-02 e FL/GEN 16-01; |
— |
in ulteriore subordine, annullare il procedimento di gara d’appalto; |
— |
condannare la parte convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di proporzionalità e di trasparenza, in quanto la parte convenuta ha applicato valutazioni distinte a seconda degli offerenti nei procedimenti di gara d’appalto, nel senso che ha valutato in modo diverso attività simili (1). |
2. |
Secondo motivo, vertente su un abuso di potere, in quanto la parte convenuta non ha trasmesso alla ricorrente le informazioni che quest’ultima ha richiesto nei procedimenti di gara d’appalto (2). |
3. |
Terzo motivo, vertente sul requisito della trasparenza dei procedimenti di gara d’appalto in quanto la parte convenuta ha pubblicato solo tardivamente il risultato del procedimento nella Gazzetta ufficiale e non lo ha corredato delle informazioni complete indicate nella direttiva dell’Unione (3). |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la parte convenuta ha violato la direttiva dell’Unione relativa all’aggiudicazione delle gare d’appalto dal momento che ha omesso di indicare i termini di ricorso e, quindi, ha limitato la possibilità di ricorso (4). |
(1) Considerando 1 e 90 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).
(2) Articolo 113 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298, pag. 1).
(3) Articolo 50 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).
(4) Allegato V, parte D, punto 16, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).