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Document 62017TN0286

    Causa T-286/17: Ricorso proposto il 12 maggio 2017 — Yanukovych/Consiglio

    GU C 231 del 17.7.2017, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.7.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 231/38


    Ricorso proposto il 12 maggio 2017 — Yanukovych/Consiglio

    (Causa T-286/17)

    (2017/C 231/47)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Donec'k, Ucraina) (rappresentante: T. Beazley, QC)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

    annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

    condannare il Consiglio alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non disponeva di una base giuridica adeguata per l’adozione degli atti impugnati.

    La decisione impugnata non ha soddisfatto i presupposti che consentivano al Consiglio di basarsi sull’articolo 29 TUE.

    I presupposti che consentivano di basarsi sull’articolo 215 TFUE non erano soddisfatti perché non vi era una valida decisione ai sensi del Capo 2 del Titolo V del TUE.

    Mancavano collegamenti sufficienti per invocare l’articolo 215 TFUE nei confronti del ricorrente.

    2.

    Secondo motivo, vertente sullo sviamento di potere in cui è incorso il Consiglio.

    Il vero scopo perseguito dal Consiglio nell’attuare gli atti impugnati era essenzialmente quello di ingraziarsi l’attuale regime ucraino (in modo che l’Ucraina stringa legami più forti con l’Unione europea) e non quello di realizzare gli obiettivi o i motivi espressi negli atti impugnati.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul difetto di motivazione da parte del Consiglio.

    Le «motivazioni» adottate negli atti impugnati a sostegno dell’inserimento del ricorrente (oltre ad essere errate) sono standardizzate, inadeguate e non sufficientemente dettagliate.

    4.

    Quarto motivo, vertente sul fatto che il ricorrente non soddisfa, nel periodo considerato, i criteri indicati per l’inserimento di una persona nell’elenco.

    5.

    Quinto motivo, vertente sugli errori manifesti di valutazione in cui è incorso il Consiglio nell’includere il ricorrente negli atti impugnati. Il Consiglio, effettuando una nuova designazione del ricorrente nonostante il netto divario tra le «motivazioni» e i criteri di designazione rilevanti, è incorso in un errore manifesto.

    6.

    Sesto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente e/o sulla violazione del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Il Consiglio, tra l’altro, non ha adeguatamente consultato il ricorrente prima della nuova designazione e il ricorrente non ha avuto un’equa o congrua possibilità di correggere errori né di presentare informazioni sulla sua situazione personale.

    7.

    Settimo motivo, vertente sulla violazione dei diritti di proprietà del ricorrente ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, poiché, tra l’altro, le misure restrittive costituiscono una limitazione ingiustificata e sproporzionata di tali diritti.


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