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Document 62017TN0286
Case T-286/17: Action brought on 12 May 2017 — Yanukovych v Council
Causa T-286/17: Ricorso proposto il 12 maggio 2017 — Yanukovych/Consiglio
Causa T-286/17: Ricorso proposto il 12 maggio 2017 — Yanukovych/Consiglio
GU C 231 del 17.7.2017, p. 38–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 231/38 |
Ricorso proposto il 12 maggio 2017 — Yanukovych/Consiglio
(Causa T-286/17)
(2017/C 231/47)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Donec'k, Ucraina) (rappresentante: T. Beazley, QC)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34), nella parte in cui riguarda il ricorrente; |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1), nella parte in cui riguarda il ricorrente; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non disponeva di una base giuridica adeguata per l’adozione degli atti impugnati.
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2. |
Secondo motivo, vertente sullo sviamento di potere in cui è incorso il Consiglio.
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3. |
Terzo motivo, vertente sul difetto di motivazione da parte del Consiglio.
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che il ricorrente non soddisfa, nel periodo considerato, i criteri indicati per l’inserimento di una persona nell’elenco. |
5. |
Quinto motivo, vertente sugli errori manifesti di valutazione in cui è incorso il Consiglio nell’includere il ricorrente negli atti impugnati. Il Consiglio, effettuando una nuova designazione del ricorrente nonostante il netto divario tra le «motivazioni» e i criteri di designazione rilevanti, è incorso in un errore manifesto. |
6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente e/o sulla violazione del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Il Consiglio, tra l’altro, non ha adeguatamente consultato il ricorrente prima della nuova designazione e il ricorrente non ha avuto un’equa o congrua possibilità di correggere errori né di presentare informazioni sulla sua situazione personale. |
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione dei diritti di proprietà del ricorrente ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, poiché, tra l’altro, le misure restrittive costituiscono una limitazione ingiustificata e sproporzionata di tali diritti. |