Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CA0513

    Causa C-513/17: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Köln — Germania) — procedimento promosso da Josef Baumgartner (Rinvio pregiudiziale — Trasporti — Trasporti su strada — Regolamento (CE) n. 561/2006 — Articolo 19, paragrafo 2, primo comma — Sanzione amministrativa avente ad oggetto un’infrazione commessa sul territorio dello Stato membro in cui ha sede un’impresa, inflitta dalle autorità competenti di un altro Stato membro nel quale l’infrazione è stata constatata)

    GU C 408 del 12.11.2018, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.11.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 408/29


    Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 26 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Köln — Germania) — procedimento promosso da Josef Baumgartner

    (Causa C-513/17) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Trasporti - Trasporti su strada - Regolamento (CE) n. 561/2006 - Articolo 19, paragrafo 2, primo comma - Sanzione amministrativa avente ad oggetto un’infrazione commessa sul territorio dello Stato membro in cui ha sede un’impresa, inflitta dalle autorità competenti di un altro Stato membro nel quale l’infrazione è stata constatata))

    (2018/C 408/37)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Amtsgericht Köln

    Parti

    Ricorrente: Josef Baumgartner

    Con l’intervento di: Bundesamt für Güterverkehr, Staatsanwaltschaft Köln

    Dispositivo

    L’articolo 19, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso autorizza direttamente le autorità competenti di uno Stato membro a infliggere una sanzione a un’impresa o a un suo dirigente per un’infrazione a tale regolamento, constatata sul suo territorio e non ancora sanzionata, anche se tale infrazione è stata commessa sul territorio di un altro Stato membro nel quale tale impresa ha sede.


    (1)  GU C 382 del 13.11.2017.


    Top