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Document 62017CA0324

Causa C-324/17: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad - Bulgaria) – Procedimento penale a carico di Ivan Gavanozov (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Articolo 5, paragrafo 1 – Modulo figurante nell’allegato A – Sezione J – Assenza di mezzi di impugnazione nello Stato membro di emissione)

GU C 432 del 23.12.2019, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 432/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 ottobre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad - Bulgaria) – Procedimento penale a carico di Ivan Gavanozov

(Causa C-324/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva 2014/41/UE - Ordine europeo di indagine penale - Articolo 5, paragrafo 1 - Modulo figurante nell’allegato A - Sezione J - Assenza di mezzi di impugnazione nello Stato membro di emissione)

(2019/C 432/02)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Imputato nel procedimento principale

Ivan Gavanozov

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale, in combinato disposto con la sezione J del modulo di cui all’allegato A a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria di uno Stato membro non deve, al momento dell’emissione di un ordine europeo di indagine, far figurare in ta le sezione una descrizione dei mezzi di impugnazione che sono previsti, se del caso, nel suo Stato membro avverso l’emissione di un siffatto ordine.


(1)  GU C 256 del 7.8.2017.


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