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Document 62016TN0911

    Causa T-911/16: Ricorso proposto il 23 dicembre 2016 — Wedl & Hofmann/EUIPO — Hesse (TESTA ROSSA)

    GU C 53 del 20.2.2017, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 53/44


    Ricorso proposto il 23 dicembre 2016 — Wedl & Hofmann/EUIPO — Hesse (TESTA ROSSA)

    (Causa T-911/16)

    (2017/C 053/54)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Wedl & Hofmann GmbH (Mils/Hall in Tirol, Austria) (rappresentante: T. Raubal, avvocato)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kurt Hesse (Norimberga, Germania)

    Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

    Titolare del marchio controverso: la ricorrente

    Marchio controverso interessato: il marchio dell’Unione europea figurativo contenente gli elementi denominativi «TESTA ROSSA» — Marchio dell’Unione europea n. 7 070 519

    Procedimento dinanzi all’EUIPO: decadenza

    Decisione impugnata: la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 ottobre 2016 nel procedimento R 68/2016-1

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare, o modificare, la decisione impugnata, nella parte in cui ha respinto il ricorso della ricorrente e ha dichiarato decaduto il marchio della ricorrente per le classi 7, 11, 20, parti delle classi 21 e 25, la classe 28, parti della classe 30, le classi 34 e 38, e ha confermato a tal riguardo la decisione della divisione di annullamento del 17 novembre 2015 (la ricorrente non ricorre, invece, avverso la parte della decisione impugnata che ha accolto il suo ricorso);

    condannare l’EUIPO alle spese.

    Motivi invocati

    Violazione dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;

    la violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009;

    la violazione della regola 40, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione sul marchio dell’Unione europea, in combinato disposto con la relativa regola 22, paragrafi 3 e 4.


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