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Document 62016TN0773

    Causa T-773/16: Ricorso proposto il 7 novembre 2016 — Salehi/Commissione

    GU C 53 del 20.2.2017, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.2.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 53/29


    Ricorso proposto il 7 novembre 2016 — Salehi/Commissione

    (Causa T-773/16)

    (2017/C 053/36)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Dominik Salehi (Brema, Germania) (rappresentante: C. Drews, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare che la convenuta ha violato l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 539/2001 [modificato dal regolamento (UE) n. 1289/2013], non avendo adottato, con riferimento alle lettere del ricorrente del 1o luglio 2016 e del 16 settembre 2016, le misure previste nella succitata disposizione e non avendo trasmesso una comunicazione alla parte ricorrente;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di reciprocità dovuta alla rigorosa applicazione del Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015.

    2.

    Secondo motivo, vertente sull’inerzia della convenuta

    Il ricorrente contesta alla Commissione di non avere adottato le misure di cui all’articolo 1, paragrafo 4, lettera e), punto i), del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU 2001, L 81, pag. 1).


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