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Document 62016CA0530
Case C-530/16: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 13 June 2018 — European Commission v Republic of Poland (Failure of a Member State to fulfil obligations — Railway safety — Directive 2004/49/EC — Failure to adopt to provisions necessary to ensure the independence of the investigating body)
Causa C-530/16: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 giugno 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Sicurezza delle ferrovie — Direttiva 2004/49/CE — Mancata adozione delle disposizioni necessarie per garantire l’indipendenza dell’organismo investigativo)
Causa C-530/16: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 giugno 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Sicurezza delle ferrovie — Direttiva 2004/49/CE — Mancata adozione delle disposizioni necessarie per garantire l’indipendenza dell’organismo investigativo)
GU C 276 del 6.8.2018, pp. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Causa C-530/16: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 giugno 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Sicurezza delle ferrovie — Direttiva 2004/49/CE — Mancata adozione delle disposizioni necessarie per garantire l’indipendenza dell’organismo investigativo)
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 giugno 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia
(Causa C-530/16) ( 1 )
«(Inadempimento di uno Stato — Sicurezza delle ferrovie — Direttiva 2004/49/CE — Mancata adozione delle disposizioni necessarie per garantire l’indipendenza dell’organismo investigativo)»
2018/C 276/03Lingua processuale: il polaccoParti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e J. Hottiaux, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e K. Majcher, agenti, assistiti da T. Warchoł, ekspert)
Dispositivo
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1) |
La Repubblica di Polonia, non avendo adottato le misure necessarie a garantire l’indipendenza organizzativa e decisionale dell’organismo investigativo nei confronti dell’impresa ferroviaria e del gestore dell’infrastruttura ferroviaria controllati dal ministro dei trasporti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza ferroviaria). |
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2) |
La Repubblica di Polonia è condannata alle spese. |
( 1 ) GU C 14 del 16.1.2017.