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Document 62016CA0259

    Cause riunite C-259/16 e C-260/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) (C-259/16), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (C-259/16), Fercam SpA (C-259/16), Associazione non Riconosciuta Alsea (C-259/16), Associazione Fedit (C-259/16), Carioni Spedizioni Internazionali Srl (C-259/16), Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali — Fedespedi (C-259/16), Tnt Global Express SpA (C-259/16), Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) (C-260/16), DHL Express (Italy) Srl (C-260/16), Federal Express Europe Inc. (C-260/16), United Parcel Service Italia Ups Srl (C-260/16) / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico (Rinvio pregiudiziale — Servizi postali nell’Unione europea — Direttiva 97/67/CE — Articoli 2, 7 e 9 — Direttiva 2008/6/CE — Nozione di «fornitore di un servizio postale» — Imprese di autotrasporti, di spedizione e di corriere espresso che forniscono servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali — Autorizzazione richiesta ai fini della fornitura al pubblico di servizi postali — Contribuzione ai costi del servizio universale)

    GU C 259 del 23.7.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201807060411993832018/C 259/032592016CJC25920180723IT01ITINFO_JUDICIAL201805313421

    Cause riunite C-259/16 e C-260/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) (C-259/16), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (C-259/16), Fercam SpA (C-259/16), Associazione non Riconosciuta Alsea (C-259/16), Associazione Fedit (C-259/16), Carioni Spedizioni Internazionali Srl (C-259/16), Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali — Fedespedi (C-259/16), Tnt Global Express SpA (C-259/16), Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) (C-260/16), DHL Express (Italy) Srl (C-260/16), Federal Express Europe Inc. (C-260/16), United Parcel Service Italia Ups Srl (C-260/16) / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico (Rinvio pregiudiziale — Servizi postali nell’Unione europea — Direttiva 97/67/CE — Articoli 2, 7 e 9 — Direttiva 2008/6/CE — Nozione di «fornitore di un servizio postale» — Imprese di autotrasporti, di spedizione e di corriere espresso che forniscono servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali — Autorizzazione richiesta ai fini della fornitura al pubblico di servizi postali — Contribuzione ai costi del servizio universale)

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    C2592018IT310120180531IT00033142

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) (C-259/16), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (C-259/16), Fercam SpA (C-259/16), Associazione non Riconosciuta Alsea (C-259/16), Associazione Fedit (C-259/16), Carioni Spedizioni Internazionali Srl (C-259/16), Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali — Fedespedi (C-259/16), Tnt Global Express SpA (C-259/16), Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) (C-260/16), DHL Express (Italy) Srl (C-260/16), Federal Express Europe Inc. (C-260/16), United Parcel Service Italia Ups Srl (C-260/16) / Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico

    (Cause riunite C-259/16 e C-260/16) ( 1 )

    «(Rinvio pregiudiziale — Servizi postali nell’Unione europea — Direttiva 97/67/CE — Articoli 2, 7 e 9 — Direttiva 2008/6/CE — Nozione di «fornitore di un servizio postale» — Imprese di autotrasporti, di spedizione e di corriere espresso che forniscono servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali — Autorizzazione richiesta ai fini della fornitura al pubblico di servizi postali — Contribuzione ai costi del servizio universale)»

    2018/C 259/03Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

    Parti

    Ricorrenti: Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) (C-259/16), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (C-259/16), Fercam SpA (C-259/16), Associazione non Riconosciuta Alsea (C-259/16), Associazione Fedit (C-259/16), Carioni Spedizioni Internazionali Srl (C-259/16), Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali — Fedespedi (C-259/16), Tnt Global Express SpA (C-259/16), Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) (C-260/16), DHL Express (Italy) Srl (C-260/16), Federal Express Europe Inc. (C-260/16), United Parcel Service Italia Ups Srl (C-260/16)

    Convenuti: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico

    Con l’intervento di: Poste Italiane SpA (C-260/16)

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 2, punti 1, 1 bis e 6, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella in discussione nei procedimenti principali, secondo cui le imprese di autotrasporto, di spedizione o di corriere espresso che forniscono servizi di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione degli invii postali costituiscono, salvo nel caso in cui la loro attività sia limitata al trasporto degli invii postali, fornitori di servizi postali, ai sensi dell’articolo 2, punto 1 bis, della menzionata direttiva.

    2)

    L’articolo 2, punto 19, e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella in discussione nei procedimenti principali, che impone a tutte le imprese di autotrasporto, di spedizione e di corriere espresso di disporre di un’autorizzazione generale per la fornitura di servizi postali, purché siffatta normativa sia giustificata da una delle esigenze essenziali elencate all’articolo 2, punto 19, della direttiva in parola e la medesima normativa rispetti il principio di proporzionalità, nel senso che sia tale da garantire l’obiettivo perseguito e non ecceda quanto necessario per raggiungerlo, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

    3)

    L’articolo 7, paragrafo 4, e l’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nei procedimenti principali, che impone ai titolari di un’autorizzazione generale per la fornitura di servizi postali di contribuire a un fondo di compensazione degli oneri del servizio universale allorché detti servizi possono, nell’ottica di un utente, essere considerati come servizi che rientrano nell’ambito del servizio universale poiché denotano un livello di intercambiabilità sufficiente rispetto al servizio universale stesso.


    ( 1 ) GU C 343 del 19.6.2016.

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