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Document 62015TN0120

Causa T-120/15: Ricorso proposto il 6 marzo 2015 — Proforec/Commissione

GU C 138 del 27.4.2015, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 138/66


Ricorso proposto il 6 marzo 2015 — Proforec/Commissione

(Causa T-120/15)

(2015/C 138/85)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Proforec Srl (Recco, Italia) (rappresentanti: G. Durazzo, M. Mencoboni e G. Pescatore, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il Regolamento (UE) 2015/39 della Commissione Europea del 13 gennaio 2015 impugnato per il motivo dedotto alla premesse del presente ricorso che si hanno quivi per integralmente ritrascritte e richiamate;

per effetto dell’annullamento porre in essere tutti gli atti e adempimenti necessari alla cancellazione dell’iscrizione dell’indicazione geografica protetta «Focaccia di Recco col formaggio» dal registro delle origini protette e delle indicazioni geografiche.

condannare la Commissione alle spese legali del presente procedimento . Nella denegata ipotesi in cui venisse respinta la presente istanza si chiede la compensazione delle spese legali.

Motivi e principali argomenti

Secondo la ricorrente, il Regolamento di esecuzione impugnato di fatto gli impedisce di continuare a commercializzare il proprio prodotto nonostante che la stessa sia titolare di marchi registrati ben prima della data di deposito presso la Commissione della domanda di protezione e nonostante che la stessa per circostanza pacifica ed incontestata avesse legalmente messo in commercio dal 2006, pertanto da più di 5 anni, il proprio prodotto nell’ambito dell’Unione Europea.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 15 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1)

Si fa valere a questo riguardo che l’entrata in vigore del Regolamento impugnato non ha previsto né prevede un qualsivoglia periodo transitorio per consentire lo smaltimento delle scorte e degli incarti.

2.

Secondo motivo, vertente sulla contraddittorietà dei Considerando 5, 6 e 7 del Regolamento impugnato.

Si fa valere a questo riguardo la contraddittorietà dei considerando 5 e 6 con considerando 7 e la surrettizia protezione anche di una denominazione non richiesta a livello di registrazione e idonea a generare confusione in ordine alla indicazione geografica dell’ingrediente principale.

3.

Terzo motivo, vertente sull’erronea ad abusiva interpretazione della Commissione a proposito dell’allegazione dei fatti

Si afferma su di questo punto che Il considerando 9 si riferisce a preteso danno ai prodotti esistenti negandolo. Questo danno non sarebbe però preteso ma reale e le pretese del Consorzio proponente hanno posto in essere un comportamento anticoncorrenziale, idoneo a danneggiare illegittimamente i concorrenti esistenti sul mercato, ledendo i loro diritti acquisiti con abuso del potere della Commissione.

4.

Quarto motivo, vertente sulla decadenza della protezione provvisoria.

Si afferma su di questo punto che Il considerando 10 del Regolamento impugnato contiene una erronea indicazione dei fatti, in quanto la protezione transitoria nazionale in Italia è decaduta per mancata adozione del piano di autocontrollo sul disciplinare di produzione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 7, lettera e), del regolamento n. 1151/2012.

Si fa valere a questo riguardo che il Regolamento impugnato con il divieto di surgelazione e di pratiche di conservazione legittima delle condotte illegittime da parte del Consorzio proponente e non in armonia con il Diritto dell’Unione e della libera circolazione delle merci e dei servizi con conseguente travisamento da parte della Commissione sull’effettiva portata del disciplinare nel considerando 11 e 12 in palese violazione Regolamento 1151/2012.


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