EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62015TN0120
Case T-120/15: Action brought on 6 March 2015 — Proforec v Commission
Causa T-120/15: Ricorso proposto il 6 marzo 2015 — Proforec/Commissione
Causa T-120/15: Ricorso proposto il 6 marzo 2015 — Proforec/Commissione
GU C 138 del 27.4.2015, p. 66–67
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/66 |
Ricorso proposto il 6 marzo 2015 — Proforec/Commissione
(Causa T-120/15)
(2015/C 138/85)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Proforec Srl (Recco, Italia) (rappresentanti: G. Durazzo, M. Mencoboni e G. Pescatore, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il Regolamento (UE) 2015/39 della Commissione Europea del 13 gennaio 2015 impugnato per il motivo dedotto alla premesse del presente ricorso che si hanno quivi per integralmente ritrascritte e richiamate; |
— |
per effetto dell’annullamento porre in essere tutti gli atti e adempimenti necessari alla cancellazione dell’iscrizione dell’indicazione geografica protetta «Focaccia di Recco col formaggio» dal registro delle origini protette e delle indicazioni geografiche. |
— |
condannare la Commissione alle spese legali del presente procedimento . Nella denegata ipotesi in cui venisse respinta la presente istanza si chiede la compensazione delle spese legali. |
Motivi e principali argomenti
Secondo la ricorrente, il Regolamento di esecuzione impugnato di fatto gli impedisce di continuare a commercializzare il proprio prodotto nonostante che la stessa sia titolare di marchi registrati ben prima della data di deposito presso la Commissione della domanda di protezione e nonostante che la stessa per circostanza pacifica ed incontestata avesse legalmente messo in commercio dal 2006, pertanto da più di 5 anni, il proprio prodotto nell’ambito dell’Unione Europea.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 15 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343, pag. 1)
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla contraddittorietà dei Considerando 5, 6 e 7 del Regolamento impugnato.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sull’erronea ad abusiva interpretazione della Commissione a proposito dell’allegazione dei fatti
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla decadenza della protezione provvisoria.
|
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’art. 7, lettera e), del regolamento n. 1151/2012.
|