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Document 62015CN0200

Causa C-200/15: Ricorso proposto il 29 aprile 2015 — Commissione europea/Repubblica portoghese

GU C 205 del 22.6.2015, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/25


Ricorso proposto il 29 aprile 2015 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-200/15)

(2015/C 205/33)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Wasmeier e P. Guerra e Andrade, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica portoghese, avendo applicato, ai fini della determinazione della base imponibile dei veicoli usati provenienti da un altro Stato membro, introdotti nel territorio del Portogallo, un sistema relativo al calcolo del deprezzamento dei veicoli che non tiene conto né del valore reale del veicolo e, in particolare, del deprezzamento precedente il 1o anno di utilizzo dello stesso né di qualunque altro deprezzamento nel caso di veicoli con più di 5 anni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione rileva che le disposizioni dell’articolo 11 del codice portoghese dell’imposta sui veicoli sono discriminatorie riguardo agli autoveicoli ammessi in Portogallo, vale a dire, ai veicoli usati con targa di immatricolazione definitiva attribuita da un altro Stato membro, immessi in consumo in Portogallo. Infatti, contrariamente a quanto avviene per i veicoli usati originariamente immessi in consumo in Portogallo, i veicoli ammessi da altri Stati membri sono soggetti ad aliquote fiscali che non riflettono adeguatamente il loro deprezzamento. In particolare, si ha riduzione dell’aliquota fiscale solo dopo 1 anno di utilizzo. Inoltre, a partire dai 5 anni di utilizzo, la percentuale di riduzione non può eccedere il 52 %.


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