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Document 62015CN0193

    Causa C-193/15 P: Impugnazione proposta il 27 aprile 2015 da Tarif Akhras avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 febbraio 2015, nella causa T-579/11, Tarif Akhras/Consiglio dell'Unione europea

    GU C 205 del 22.6.2015, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.6.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 205/24


    Impugnazione proposta il 27 aprile 2015 da Tarif Akhras avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 febbraio 2015, nella causa T-579/11, Tarif Akhras/Consiglio dell'Unione europea

    (Causa C-193/15 P)

    (2015/C 205/32)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Tarif Akhras (rappresentanti: S. Millar, S Ashley, solicitors, D. Wyatt QC, R. Blakeley, barrister)

    Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

    Conclusioni del ricorrente

    Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare parzialmente la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 febbraio 2015 nella causa T-579/11 Tarif Akhras/Consiglio dell’Unione europea;

    annullare gli atti del 23 marzo 2012 e successivi a tale data, impugnati nella causa T-579/11, nei limiti in cui riguardano il ricorrente;

    condannare il Consiglio alle spese relative all’impugnazione e a quelle afferenti al procedimento dinanzi al Tribunale.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente deduce due motivi.

    In primo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando che il Consiglio poteva legittimamente applicare la presunzione secondo cui il ricorrente ha tratto vantaggio dalle politiche del regime e/o lo ha sostenuto; inoltre, il Tribunale non ha applicato la corretta valutazione, vale a dire, se i fatti accertati costituivano un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti per dimostrare che il ricorrente ha tratto vantaggio dalle politiche del regime e/o lo ha sostenuto.

    In secondo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto in quanto ha snaturato gli elementi di prova rilevanti ai fini della questione se il ricorrente ha tratto vantaggio dalle politiche del regime e/o lo ha sostenuto, i quali, se non fossero stati così snaturati, avrebbero dimostrato che il ricorrente non ha sostenuto il regime né ha tratto vantaggio dalle sue politiche.

    Se il Tribunale non avesse applicato la presunzione e/o avesse applicato la corretta valutazione e/o non avesse snaturato gli elementi di prova summenzionati, avrebbe annullato gli atti del 23 marzo 2012 e quelli successivi, impugnati nella causa T-579/11.


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