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Document 62015CN0127

    Causa C-127/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 12 marzo 2015 — Verein für Konsumenteninformation/INKO, Inkasso GmbH

    GU C 205 del 22.6.2015, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.6.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 205/13


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 12 marzo 2015 — Verein für Konsumenteninformation/INKO, Inkasso GmbH

    (Causa C-127/15)

    (2015/C 205/18)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberster Gerichtshof

    Parti

    Ricorrente: Verein für Konsumenteninformation

    Resistente: INKO, Inkasso GmbH

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se un’agenzia di riscossione che, nell’ambito del recupero di crediti a fini commerciali, a nome dei suoi mandanti, propone ai debitori di questi ultimi la conclusione di accordi di rateizzazione, in cui provvede ad addebitare spese per la propria attività, le quali, in ultima analisi, devono essere sostenute dai debitori, operi come «intermediario del credito» ai sensi dell’articolo 3, lettera f), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE  (1).

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione:

    Se un accordo di rateizzazione, concluso da un debitore e il suo creditore attraverso l’intermediazione di un’agenzia di riscossione, costituisca una «dilazione senza spese» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2008/48/CE, qualora il debitore, in detto accordo, si impegni soltanto al pagamento del debito non assolto, nonché degli interessi e delle spese che avrebbe dovuto ugualmente pagare in base alla legge — anche in assenza di un siffatto accordo — in ragione del suo ritardo.


    (1)  GU L 133, pag. 66.


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