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Document 62014CN0595

    Causa C-595/14: Ricorso proposto il 19 dicembre 2014 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

    GU C 138 del 27.4.2015, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 138/26


    Ricorso proposto il 19 dicembre 2014 — Parlamento europeo/Consiglio dell'Unione europea

    (Causa C-595/14)

    (2015/C 138/36)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, A. Caiola, e M. Pencheva, in qualità di agenti)

    Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

    Conclusioni dei ricorrenti

    Annullare la decisione d’esecuzione 2014/688/UE del 25 settembre 2014 del Consiglio che assoggetta a misure di controllo il 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil) fenetilammina (251-NBOMe), il 3,4 dicloro-N-[[1-(dimetilammino)cicloesi]metil] benzamide (AH-7921), la 3,4- metilenediossipirovalerone (MDPV) e la 2-(3- metossifenil)-2-(etilamino)ciclioesanone(metossietamina) (1),

    conservare gli effetti della decisione d’esecuzione del Consiglio 2014/688/UE fino a quando tale decisione sarà sostituita da un nuovo atto adottato secondo le forme rituali;

    condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del suo ricorso, fondato sull’articolo 263 TFUE, il Parlamento europeo invoca due motivi.

    Il primo motivo riguarda l’utilizzo da parte del Consiglio di una base giuridica abrogata dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e, in alternativa, di una base giuridica derivata, che, in quanto tale, conformemente alla giurisprudenza della Corte, è illegittima.

    Il secondo motivo verte sull’utilizzo da parte del Consiglio, nell’adottare la decisione 2014/688/UE, di una procedura decisionale che non è giuridicamente corretta. Il Parlamento deduce che non sarebbe stato coinvolto nella procedura che ha condotto all’adozione della decisione impugnata e che, conseguentemente, ciò implica la violazione dei Trattati e delle forme sostanziali.

    Il Parlamento ritiene che, nel caso in cui la Corte decidesse di annullare la decisione impugnata, sarebbe opportuno che la Corte stessa esercitasse la sua discrezionalità al fine di conservare gli effetti della decisione impugnata, secondo quanto previsto dall’articolo 264, secondo comma, TFUE, fino al momento in cui tale decisione sarà sostituita da un nuovo atto adottato secondo le modalità prescritte.


    (1)  GU L 287, pag. 22.


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