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Document 62014CN0409

    Causa C-409/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 28 agosto 2014 — Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

    GU C 439 del 8.12.2014, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 439/16


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 28 agosto 2014 — Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

    (Causa C-409/14)

    (2014/C 439/24)

    Lingua processuale: l’ungherese

    Giudice del rinvio

    Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

    Parti

    Ricorrente: Schenker Nemzetközi Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

    Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se la descrizione della merce doganale corrispondente alla designazione «Tabacchi light air-cured», conformemente al codice 2401 10 35 NC del capitolo 24 «TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI» contenuto nel regolamento (UE) n. 861/2010 (1) della Commissione, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, debba essere interpretata nel senso che comprende unicamente i tabacchi non scostolati «air-cured»:

    che contengono le foglie intere della pianta del tabacco;

    non spezzettate e nemmeno pressate o compattate;

    che, a parte l’essiccazione «air-cured», intesa come un tipo di «trasformazione», non consente che i tabacchi non scostolati «light air-cured» del codice 2401 10 35 NC siano assoggettati a nessun’altra trasformazione (ad esempio, separare i peduncoli, spezzettare le foglie o compattarle);

    che non ha la caratteristica di poter essere fumato.

    2)

    Se il concetto di «regime doganale sospensivo» di cui all’articolo 4, punto 6, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, debba essere interpretato nel senso che comprende parimenti il caso di una merce doganale (prodotto sottoposto ad accise) che si trova in transito esterno, in custodia temporanea o in deposito doganale in base a documenti di accompagnamento nei quali la voce tariffaria è erroneamente indicata (2401 10 35 NC invece di 2403 10 9000 NC), mentre il capitolo pertinente (capitolo 24 — tabacchi) e tutti gli altri dati di tali documenti (numero di container, quantità, peso netto) sono corretti, e i sigilli non sono stati infranti.

    (Ossia, occorre accertare se a una determinata merce può applicarsi il regime doganale sospensivo quando nei relativi documenti di accompagnamento è stato correttamente indicato il capitolo della tariffa doganale comune, ma la specifica voce tariffaria è errata).

    3)

    Se il concetto di «importazione» di cui all’articolo 2, lettera b), della direttiva 2008/118/CE (2) del Consiglio, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, e il concetto di «importazione di prodotti sottoposti ad accisa» di cui all’articolo 4, punto 8, della medesima direttiva, debbano essere interpretati nel senso che comprendono parimenti il caso in cui sussista una differenza fra la voce tariffaria della merce effettiva in regime di transito esterno e la voce tariffaria riportata nei relativi documenti di accompagnamento, nelle circostanze in cui, prescindendo da siffatta differenza, tanto la designazione del capitolo (nel caso in esame il capitolo 24 — tabacchi) quanto la quantità e il peso netto della merce effettiva corrispondono ai dati cui ai documenti di accompagnamento.

    4)

    Se rientri fra le irregolarità cui fa riferimento l’articolo 38 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, la circostanza che una merce si avvalga di un regime doganale sospensivo quando nei relativi documenti di accompagnamento figura una designazione NC errata, conformemente all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato dal regolamento (UE) n. 861/2010.


    (1)  GU L 284, pag. 1.

    (2)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9, pag. 12).


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