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Document 62014CN0198

    Causa C-198/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Helsingin hovioikeus (Finlandia) il 22 aprile 2014 — Valev Visnapuu/Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio — Tullihallitus

    GU C 202 del 30.6.2014, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.6.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 202/13


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Helsingin hovioikeus (Finlandia) il 22 aprile 2014 — Valev Visnapuu/Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio — Tullihallitus

    (Causa C-198/14)

    2014/C 202/15

    Lingua processuale: il finlandese

    Giudice del rinvio

    Helsingin hovioikeus

    Parti

    Ricorrente: Valev Visnapuu

    Convenuti: Kihlakunnansyyttäjä (Helsinki), Suomen valtio — Tullihallitus

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’ammissibilità del regime finlandese dei diritti di accisa sugli imballaggi di bevande a norma del quale il diritto di accisa sugli imballaggi di bevande viene prelevato allorché l’imballaggio non rientri in un sistema di ripresa debba essere valutata in rapporto all’articolo 110 TFUE invece che all’articolo 34 TFUE. Il sistema di ripresa di cui trattasi deve essere un sistema fondato sul vuoto a rendere dietro cauzione in cui il confezionatore delle bevande o l’importatore, da solo o secondo le modalità indicate nella legge sui rifiuti o nella normativa corrispondente per la Provincia Åland, ha provveduto alla riutilizzazione o al riciclaggio degli imballaggi di bevande, cosicché l’imballaggio viene di nuovo riempito o utilizzato come materia prima;

    2)

    In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il suddetto sistema sia conforme agli articoli 1, paragrafo 1, 7 e 15 della direttiva 94/62/CE (1), allorché si prenda in considerazione anche l’articolo 110 TFUE;

    3)

    In caso di risposta negativa alla prima questione, se il suddetto sistema sia conforme agli articoli 1, paragrafi 1, 7 e 15 della direttiva 94/62/CE, allorché si prenda in considerazione anche l’articolo 34 TFUE;

    4)

    In caso di risposta negativa alla terza questione, se il regime finlandese dei diritti di accisa sugli imballaggi di bevande sia considerato ammissibile sul fondamento dell’articolo 36 TFUE;

    5)

    Se il requisito imposto a chiunque utilizzi bevande alcoliche a fini commerciali o ad altri fini economici di disporre di un’autorizzazione speciale per la sua attività relativa alle bevande alcoliche da importare, in una situazione in cui un acquirente finlandese ha acquistato via Internet o con altri mezzi di vendita a distanza da un venditore operante in un altro Stato membro bevande alcoliche che il venditore trasporta in Finlandia, possa essere considerato relativo all’esistenza di un monopolio, di modo che non vi ostano le disposizioni dell’articolo 34 TFUE, ma occorra valutarlo alla luce dell’articolo 37 TFUE;

    6)

    In caso di risposta affermativa alla quinta questione, se il requisito dell’autorizzazione di cui all’articolo 37 TFUE sia conforme alle condizioni relative ai monopoli nazionali del commercio previste all’articolo 37 TFUE;

    7)

    In caso di risposta negativa alla quinta questione e se l’articolo 34 TFUE sia applicabile al caso di specie, se il sistema finlandese secondo il quale, nell’ipotesi di ordinazione via Internet o con altri mezzi di vendita a distanza di bevande alcoliche all’estero, l’importazione delle bevande è permessa solo per il consumo personale, allorché lo stesso ordinante o un terzo diverso dal venditore abbia trasportato le bevande alcoliche nel paese e secondo cui negli altri casi si richiede per le importazioni un’autorizzazione conforme alla legge sull’alcol, costituisca una restrizione quantitativa all’importazione o una misura di effetto equivalente contraria all’articolo 34;

    8)

    In caso di risposta affermativa alla precedente questione, se il sistema possa considerarsi giustificato e proporzionato in rapporto alla tutela della salute e della vita degli uomini.


    (1)  Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365, pag. 10).


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