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Document 62014CA0238
Case C-238/14: Judgment of the Court (Third Chamber) of 26 February 2015 — European Commission v Grand Duchy of Luxembourg (Failure of a Member State to fulfil obligations — Social policy — Directive 1999/70/EC — Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Occasional workers in the entertainment arts — Successive fixed-term employment contracts — Clause 5(1) — Measures to prevent the abusive use of successive fixed-term contracts — Concept of ‘objective grounds’ justifying such contracts)
Causa C-238/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 febbraio 2015 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Lavoratori saltuari dello spettacolo — Successione di contratti di lavoro a tempo determinato — Clausola 5, punto 1 — Misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato — Nozione di «ragioni obiettive» che giustificano siffatti contratti)
Causa C-238/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 febbraio 2015 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Lavoratori saltuari dello spettacolo — Successione di contratti di lavoro a tempo determinato — Clausola 5, punto 1 — Misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato — Nozione di «ragioni obiettive» che giustificano siffatti contratti)
GU C 138 del 27.4.2015, p. 23–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/23 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 febbraio 2015 — Commissione europea/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-238/14) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Lavoratori saltuari dello spettacolo - Successione di contratti di lavoro a tempo determinato - Clausola 5, punto 1 - Misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato - Nozione di «ragioni obiettive» che giustificano siffatti contratti))
(2015/C 138/31)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Enegren e D. Martin agenti)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: D. Holderer, agente)
Dispositivo
1) |
Il Granducato di Lussemburgo, mantenendo talune deroghe alle misure volte a prevenire un utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato conclusi con i lavoratori saltuari dello spettacolo, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. |
2) |
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese. |