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Document 62014CA0111
Case C-111/14: Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 23 April 2015 (request for a preliminary ruling from the Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — GST — Sarviz AG Germania v Direktor na Direktsia ‘Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika’ Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Common system of value added tax — Directive 2006/112/EC — Principle of fiscal neutrality — Person liable for payment of VAT — Erroneous payment of VAT by the person to whom the supply is made — Liability to VAT of the supplier of services — Refusal to grant the supplier of services a refund of the VAT)
Causa C-111/14: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — GST — Sarviz AG Germania/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite (Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Persona debitrice dell’IVA — Liquidazione errata dell’IVA da parte del destinatario — Assoggettamento all’IVA del prestatore di servizi — Diniego di concessione del rimborso dell’IVA al prestatore di servizi)
Causa C-111/14: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — GST — Sarviz AG Germania/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite (Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Principio della neutralità fiscale — Persona debitrice dell’IVA — Liquidazione errata dell’IVA da parte del destinatario — Assoggettamento all’IVA del prestatore di servizi — Diniego di concessione del rimborso dell’IVA al prestatore di servizi)
GU C 205 del 22.6.2015, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 205/10 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 23 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — GST — Sarviz AG Germania/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite
(Causa C-111/14) (1)
((Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Principio della neutralità fiscale - Persona debitrice dell’IVA - Liquidazione errata dell’IVA da parte del destinatario - Assoggettamento all’IVA del prestatore di servizi - Diniego di concessione del rimborso dell’IVA al prestatore di servizi))
(2015/C 205/13)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrente: GST — Sarviz AG Germania
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» Plovdiv pri Tsentralno upravlenie na Natisonalnata agentsia za prihodite
Dispositivo
1) |
L’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, dev’essere interpretato nel senso che è debitore dell’imposta sul valore aggiunto solo il soggetto passivo che fornisce una prestazione di servizi quando quest’ultima è fornita a partire da un’organizzazione stabile situata nello Stato membro in cui tale imposta è dovuta. |
2) |
L’articolo 194 della direttiva 2006/112, quale modificata dalla direttiva 2010/88, dev’essere interpretato nel senso che esso non consente all’amministrazione tributaria di uno Stato membro di considerare debitore dell’imposta sul valore aggiunto il destinatario di una prestazione di servizi fornita a partire da un’organizzazione stabile del prestatore, quando sia quest’ultimo sia il destinatario di tali servizi siano stabiliti sul territorio dello stesso Stato membro, anche se tale destinatario abbia già assolto tale imposta basandosi sull’errata supposizione che detto prestatore non disponesse di un’organizzazione stabile in tale Stato. |
3) |
Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto dev’essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale che consente all’amministrazione tributaria di negare al prestatore di servizi il rimborso di tale imposta, da questi assolta, quando non è stato riconosciuto al destinatario di tali servizi, che pure ha pagato detta imposta per gli stessi servizi, il diritto di detrarla, per il motivo che non disponeva del corrispondente documento fiscale, allorché la normativa nazionale non consente la rettifica dei documenti fiscali in presenza di un avviso di accertamento definitivo. |