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Document 62013CA0691

    Causa C-691/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Les Laboratoires Servier SA /Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’Économie et des Finances (Rinvio pregiudiziale — Specialità medicinali per uso umano — Direttiva 89/105/CEE — Articolo 6, punto 2 — Compilazione di un elenco di specialità medicinali rimborsate dalle casse di assicurazione malattia — Modificazione delle condizioni di rimborso di una specialità medicinale in occasione del rinnovo del suo inserimento in tale elenco — Obbligo di motivazione)

    GU C 138 del 27.4.2015, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 138/17


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 26 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État — Francia) — Les Laboratoires Servier SA /Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’Économie et des Finances

    (Causa C-691/13) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Specialità medicinali per uso umano - Direttiva 89/105/CEE - Articolo 6, punto 2 - Compilazione di un elenco di specialità medicinali rimborsate dalle casse di assicurazione malattia - Modificazione delle condizioni di rimborso di una specialità medicinale in occasione del rinnovo del suo inserimento in tale elenco - Obbligo di motivazione))

    (2015/C 138/22)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Conseil d’État

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Les Laboratoires Servier SA

    Resistenti: Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Ministre de l’Économie et des Finances

    Dispositivo

    L’articolo 6, punto 2, della direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia, dev’essere interpretato nel senso che l’obbligo di motivazione ivi previsto si applica con riguardo ad una decisione che rinnovi l’inserimento di un prodotto nell’elenco delle specialità medicinali coperte dal regime di assicurazione malattia, restringendone tuttavia il rimborso ad una determinata categoria di pazienti.


    (1)  GU C 85 del 22.3.2014.


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