Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CA0503

    Cause riunite C-503/13 e C-504/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Boston Scientific Medizintechnik GmbH/AOK Sachsen-Anhalt (C-503/13), Betriebskrankenkasse RWE (C-504/13) (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Direttiva 85/374/CEE — Articoli 1, 6, paragrafo 1, e 9, primo comma, lettera a) — Pacemaker e defibrillatore automatico impiantabile — Rischio di guasto del prodotto — Lesione personale — Espianto del prodotto asseritamente difettoso e impianto di un altro prodotto — Rimborso dei costi dell’operazione)

    GU C 138 del 27.4.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 138/9


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Boston Scientific Medizintechnik GmbH/AOK Sachsen-Anhalt (C-503/13), Betriebskrankenkasse RWE (C-504/13)

    (Cause riunite C-503/13 e C-504/13) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Direttiva 85/374/CEE - Articoli 1, 6, paragrafo 1, e 9, primo comma, lettera a) - Pacemaker e defibrillatore automatico impiantabile - Rischio di guasto del prodotto - Lesione personale - Espianto del prodotto asseritamente difettoso e impianto di un altro prodotto - Rimborso dei costi dell’operazione))

    (2015/C 138/11)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesgerichtshof

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: Boston Scientific Medizintechnik GmbH

    Convenuti: AOK Sachsen-Anhalt (C-503/13), Betriebskrankenkasse RWE (C-504/13)

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che l’accertamento di un potenziale difetto dei prodotti appartenenti al medesimo gruppo o alla medesima serie di produzione, quali i pacemaker e i defibrillatori automatici impiantabili, consente di qualificare come difettoso un siffatto prodotto senza che occorra riscontrare il suddetto difetto in tale prodotto.

    2)

    Gli articoli 1 e 9, primo comma, lettera a), della direttiva 85/374 devono essere interpretati nel senso che il danno causato da un’operazione chirurgica di sostituzione di un prodotto difettoso, quale un pacemaker o un defibrillatore automatico impiantabile, costituisce un «danno causato dalla morte o da lesioni personali», di cui è responsabile il produttore, qualora tale operazione sia necessaria per eliminare il difetto del prodotto interessato. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale condizione sia soddisfatta nei procedimenti principali.


    (1)  GU C 352 del 30.11.2013.


    Top