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Document 62013CA0503
Joined Cases C-503/13 and C-504/13: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 5 March 2015 (requests for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof — Germany) — Boston Scientific Medizintechnik GmbH v AOK Sachsen-Anhalt (C-503/13), Betriebskrankenkasse RWE (C-504/13) (Reference for a preliminary ruling — Consumer protection — Liability for damage caused by defective products — Directive 85/374/EEC — Articles 1, 6(1) and section (a) of the first paragraph of Article 9 — Pacemakers and implantable cardioverter defibrillators — Risk of product failure — Personal injury — Removal of the allegedly defective product and replacement with another product — Reimbursement of the costs of the operation)
Cause riunite C-503/13 e C-504/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Boston Scientific Medizintechnik GmbH/AOK Sachsen-Anhalt (C-503/13), Betriebskrankenkasse RWE (C-504/13) (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Direttiva 85/374/CEE — Articoli 1, 6, paragrafo 1, e 9, primo comma, lettera a) — Pacemaker e defibrillatore automatico impiantabile — Rischio di guasto del prodotto — Lesione personale — Espianto del prodotto asseritamente difettoso e impianto di un altro prodotto — Rimborso dei costi dell’operazione)
Cause riunite C-503/13 e C-504/13: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Boston Scientific Medizintechnik GmbH/AOK Sachsen-Anhalt (C-503/13), Betriebskrankenkasse RWE (C-504/13) (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Direttiva 85/374/CEE — Articoli 1, 6, paragrafo 1, e 9, primo comma, lettera a) — Pacemaker e defibrillatore automatico impiantabile — Rischio di guasto del prodotto — Lesione personale — Espianto del prodotto asseritamente difettoso e impianto di un altro prodotto — Rimborso dei costi dell’operazione)
GU C 138 del 27.4.2015, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 138/9 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 marzo 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Boston Scientific Medizintechnik GmbH/AOK Sachsen-Anhalt (C-503/13), Betriebskrankenkasse RWE (C-504/13)
(Cause riunite C-503/13 e C-504/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Responsabilità per danno da prodotti difettosi - Direttiva 85/374/CEE - Articoli 1, 6, paragrafo 1, e 9, primo comma, lettera a) - Pacemaker e defibrillatore automatico impiantabile - Rischio di guasto del prodotto - Lesione personale - Espianto del prodotto asseritamente difettoso e impianto di un altro prodotto - Rimborso dei costi dell’operazione))
(2015/C 138/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Boston Scientific Medizintechnik GmbH
Convenuti: AOK Sachsen-Anhalt (C-503/13), Betriebskrankenkasse RWE (C-504/13)
Dispositivo
1) |
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che l’accertamento di un potenziale difetto dei prodotti appartenenti al medesimo gruppo o alla medesima serie di produzione, quali i pacemaker e i defibrillatori automatici impiantabili, consente di qualificare come difettoso un siffatto prodotto senza che occorra riscontrare il suddetto difetto in tale prodotto. |
2) |
Gli articoli 1 e 9, primo comma, lettera a), della direttiva 85/374 devono essere interpretati nel senso che il danno causato da un’operazione chirurgica di sostituzione di un prodotto difettoso, quale un pacemaker o un defibrillatore automatico impiantabile, costituisce un «danno causato dalla morte o da lesioni personali», di cui è responsabile il produttore, qualora tale operazione sia necessaria per eliminare il difetto del prodotto interessato. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale condizione sia soddisfatta nei procedimenti principali. |