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Document 62012CA0562

Causa C-562/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus — Estonia) — MTÜ Liivimaa Lihaveis/Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee (Rinvio pregiudiziale — Fondi strutturali — Regolamenti (CE) nn. 1083/2006 e 1080/2006 — Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Programma operativo volto a promuovere la cooperazione territoriale europea tra la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lettonia — Decisione di diniego di una sovvenzione adottata dal comitato di sorveglianza — Disposizione che prevede la non impugnabilità delle decisioni di tale comitato — Articolo 267 TFUE — Atto adottato da un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Attuazione del diritto dell’Unione — Articolo 47 — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Diritto di accesso alla giustizia — Determinazione dello Stato membro i cui giudici sono competenti a pronunciarsi su un ricorso)

GU C 421 del 24.11.2014, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 421/5


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tartu Ringkonnakohus — Estonia) — MTÜ Liivimaa Lihaveis/Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

(Causa C-562/12) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Fondi strutturali - Regolamenti (CE) nn. 1083/2006 e 1080/2006 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Programma operativo volto a promuovere la cooperazione territoriale europea tra la Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lettonia - Decisione di diniego di una sovvenzione adottata dal comitato di sorveglianza - Disposizione che prevede la non impugnabilità delle decisioni di tale comitato - Articolo 267 TFUE - Atto adottato da un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Attuazione del diritto dell’Unione - Articolo 47 - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Diritto di accesso alla giustizia - Determinazione dello Stato membro i cui giudici sono competenti a pronunciarsi su un ricorso))

2014/C 421/07

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Tartu Ringkonnakohus

Parti

Ricorrente: MTÜ Liivimaa Lihaveis

Convenuto: Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

con l’intervento di: Eesti Vabariigi Siseministeerium

Dispositivo

1)

L’articolo 263 TFUE dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un programma operativo rientrante nella sfera dei regolamenti (CE) nn. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, e 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999, e volto a promuovere la cooperazione territoriale europea, un ricorso avverso una decisione di un comitato di sorveglianza con la quale è stata respinta una domanda di sovvenzione non rientra nella competenza del Tribunale dell’Unione europea.

2)

L’articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE dev’essere interpretato nel senso che una guida del programma adottata da un comitato di sorveglianza nell’ambito di un programma operativo rientrante nella sfera dei regolamenti nn. 1083/2006 nonché 1080/2006 e volto a promuovere la cooperazione territoriale europea tra due Stati membri, come quello di cui al procedimento principale, non costituisce un atto adottato da un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione e, di conseguenza, la Corte di giustizia dell’Unione europea non è competente ad esaminare la validità delle disposizioni di una simile guida.

3)

Il combinato disposto del regolamento n. 1083/2006 e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una disposizione di una guida del programma, adottata da un comitato di sorveglianza nell’ambito di un programma operativo stipulato tra due Stati membri e volto a promuovere la cooperazione territoriale europea, la quale non preveda l’impugnabilità dinanzi a un giudice di uno Stato membro di una decisione del comitato di sorveglianza con cui viene respinta una domanda di sovvenzione.


(1)  GU C 38 del 9.2.2013.


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