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Document 62011TN0042
Case T-42/11: Action brought on 19 January 2011 — Universal v Commission
Causa T-42/11: Ricorso proposto il 19 gennaio 2011 — Universal/Commissione
Causa T-42/11: Ricorso proposto il 19 gennaio 2011 — Universal/Commissione
GU C 80 del 12.3.2011, p. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/28 |
Ricorso proposto il 19 gennaio 2011 — Universal/Commissione
(Causa T-42/11)
2011/C 80/53
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Universal Corp. (Richmond, Stati Uniti) (rappresentante: avv. C. R. A. Swaak)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione impugnata quale risulta dalle lettere del 12 e 30 novembre 2010; e/o |
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dichiarare che la ricorrente non può essere tenuta a pagare tutta o parte dell’ammenda inflitta nella presente causa fino alla pronuncia di una sentenza definitiva nella causa T-12/06, Deltafina/Commissione o qualsiasi procedimento ulteriore; e |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il suo ricorso, la ricorrente mira all’annullamento, ai sensi dell’art. 263 TFUE, della decisione della Commissione contenuta nella sua lettera 12 novembre 2010, trasmessa alla Universal Corporation e confermata dalla lettera 30 novembre 2010, che richiede da quest’ultima il pagamento congiunto e solidale dell’ammenda inflitta alla Universal Corporation e alla Deltafina SpA nel caso COMP/C.38.281/B.2 — Tabacco greggio, Italia del 20 ottobre 2005, in seguito alla rinuncia agli atti nella causa T-34/06, Universal/Commissione, ma prima dell’esito della causa T-12/06, Deltafina SpA/Commissione e qualsiasi ulteriore procedimento.
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce tre motivi:
1) |
Secondo il primo motivo, la decisione impugnata è inficiata da un vizio:
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2) |
Il secondo motivo verte su una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento:
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3) |
Il terzo motivo verte sull’interpretazione dell’obbligo di buona amministrazione sancito dall’art. 266 TFUE:
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