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Document 62011CN0160
Case C-160/11: Reference for a preliminary ruling from the Naczelny Sąd Administracyjny (Republic of Poland) lodged on 1 April 2011 — Bawaria Motors Spółka z o.o. and Minister Finansów
Causa C-160/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Repubblica di Polonia) il 1 °aprile 2011 — Bawaria Motors Spółka z o.o. e Minister Finansów
Causa C-160/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Repubblica di Polonia) il 1 °aprile 2011 — Bawaria Motors Spółka z o.o. e Minister Finansów
GU C 204 del 9.7.2011, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 204/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Repubblica di Polonia) il 1o aprile 2011 — Bawaria Motors Spółka z o.o. e Minister Finansów
(Causa C-160/11)
2011/C 204/25
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrenti in cassazione: Bawaria Motors Spółka z o.o., Minister Finansów
Questioni pregiudiziali
Se la normativa risultante dagli artt. 313, n. 1 e 314, in combinato disposto con l'art. 136, nonché con l'art. 315 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1) (omissis; in prosieguo: la direttiva 112) debba essere interpretata nel senso che autorizza l'applicazione alle cessioni di beni d'occasione del regime speciale del «margine» per i soggetti passivi-rivenditori anche nel caso in cui essi effettuano rivendite di autovetture personali ed altri autoveicoli acquistati, a cui si è applicata, in forza delle disposizioni nazionali polacche adottate al par. 13, n. 1, punto 5 del regolamento del Ministro delle finanze del 28 novembre 2008 sull'attuazione di talune norme della legge relativa all'imposta sui beni e sui servizi (Dz. U. nr. 212, pos. 1336 con modifiche), l'esenzione dall'imposta sulla cessione di autovetture personali ed altri autoveicoli da parte di soggetti passivi ai quali, all'atto del loro acquisto, spettava solo il diritto alla detrazione parziale dell'imposta a monte a norma dell'art. 86, n. 3, della legge dell'11 marzo 2004 relativa all'imposta sui beni e sui servizi (Dz. U. nr. 54, pos. 535 con modifiche; in prosieguo: la legge sull'IVA), qualora tali autovetture ed autoveicoli fossero beni d'occasione ai sensi dell'art. 43, n. 2, della legge sull'IVA nonché dell'art. 311, n. 1, 1) della direttiva 112.
(1) GU L 347, pag. 1.