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Document 62011CA0127

Causa C-127/11: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Antwerpen — Belgio) — Aldegonda van den Booren/Rijksdienst voor Pensioenen [Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Articolo 46 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Norme nazionali anticumulo — Pensione di vecchiaia — Aumento dell’importo versato da uno Stato membro — Pensione per superstiti — Riduzione dell’importo versato da un altro Stato membro]

GU C 123 del 27.4.2013, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 123/2


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Antwerpen — Belgio) — Aldegonda van den Booren/Rijksdienst voor Pensioenen

(Causa C-127/11) (1)

(Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Articolo 46 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 - Norme nazionali anticumulo - Pensione di vecchiaia - Aumento dell’importo versato da uno Stato membro - Pensione per superstiti - Riduzione dell’importo versato da un altro Stato membro)

2013/C 123/03

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Aldegonda van den Booren

Convenuto: Rijksdienst voor Pensioenen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeidshof te Antwerpen — Interpretazione degli articoli 10 CE, 39 CE e 42 CE (ora divenuti articolo 4, paragrafo 3, TUE, 45 TFUE e 48 TFUE rispettivamente) e dell’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Prestazioni — Disciplina nazionale anticumulo — Riduzione dell’importo della pensione per superstiti erogata da un primo Stato membro a causa dell’aumento della pensione di vecchiaia erogata da un altro Stato membro

Dispositivo

L’articolo 46 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nel testo modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, deve essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione di una normativa di uno Stato membro che prevede una clausola in forza della quale una pensione per superstiti percepita in tale Stato viene ridotta a seguito dell’aumento di una pensione di vecchiaia percepita in forza della legislazione di un altro Stato membro, fatto salvo, in particolare, il rispetto delle condizioni enunciate al paragrafo 3, lettera d), di tale articolo 46 bis.

L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che neanche esso osta all’applicazione di una tale normativa nazionale nella misura in cui questa non determini, in capo all’interessato, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale e, nel caso in cui l’esistenza di un tale svantaggio si verificasse, nella misura in cui essa sia giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata rispetto all’obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale, ciò che spetta al giudice del rinvio accertare.


(1)  GU C 152 del 21.5.2011.


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