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Document 62010TN0596
Case T-596/10: Action brought on 28 December 2010 — Almunia Textil v OHIM — FIBA Europe (EuroBasket)
Causa T-596/10: Ricorso proposto il 28 dicembre 2010 — Almunia Textil/UAMI — FIBA Europe (EuroBasket)
Causa T-596/10: Ricorso proposto il 28 dicembre 2010 — Almunia Textil/UAMI — FIBA Europe (EuroBasket)
GU C 80 del 12.3.2011, p. 20–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/20 |
Ricorso proposto il 28 dicembre 2010 — Almunia Textil/UAMI — FIBA Europe (EuroBasket)
(Causa T-596/10)
2011/C 80/39
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Almunia Textil, SA (La Almunia de Doña Godina, Spagna) (rappresentante: avv. J. E. Astiz Suárez)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: FIBA Europe eV (Monaco, Germania)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 ottobre 2010, procedimento R 280/2010-1. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la FIBA Europe eV.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «EuroBasket», per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 24, 25, 26, 28, 35, 38 e 41.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo comunitario e nazionale contenente l’elemento denominativo «Basket», per prodotti delle classi 18, 25 e 28.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione e rigetto parziale della domanda di marchio comunitario per i prodotti delle classi 9, 25, 28 e 41.
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rigetto dell’opposizione.
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi contrapposti.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).