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Document 62010TN0586

Causa T-586/10: Ricorso proposto il 22 dicembre 2010 — Aktieselkabet af 21. november 2001 /UAMI — Parfums Givenchy (only givenchy)

GU C 80 del 12.3.2011, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/19


Ricorso proposto il 22 dicembre 2010 — Aktieselkabet af 21. november 2001/UAMI — Parfums Givenchy (only givenchy)

(Causa T-586/10)

2011/C 80/36

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Aktieselkabet af 21. november 2001 (Brande, Danimarca) (rappresentante: avv. C. Christiansen)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Parfums Givenchy SA (Levallois Perret, Francia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 ottobre 2010, procedimento R 1556/2009-2; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo a colori «only givenchy», per prodotti della classe 3 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 3980241

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione danese n. VR 2001 03359 del marchio denominativo «ONLY» per, fra gli altri, prodotti delle classi 3 e 9; registrazione danese n. VR 2000 02183 del marchio denominativo «ONLY», per prodotti della classe 25; registrazione comunitaria n. 638833 del marchio denominativo «ONLY», per prodotti delle classi 14, 18 e 25

Decisione della divisione di opposizione: rigetto integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che non vi è rischio di confusione e che il pubblico di riferimento non stabilirà un collegamento o un nesso tra i marchi anteriori ed il marchio impugnato.


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