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Document 62010TN0586
Case T-586/10: Action brought on 22 December 2010 — Aktieselskabet af 21. november 2001 v OHMI — Parfums Givenchy (only givenchy)
Causa T-586/10: Ricorso proposto il 22 dicembre 2010 — Aktieselkabet af 21. november 2001 /UAMI — Parfums Givenchy (only givenchy)
Causa T-586/10: Ricorso proposto il 22 dicembre 2010 — Aktieselkabet af 21. november 2001 /UAMI — Parfums Givenchy (only givenchy)
GU C 80 del 12.3.2011, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/19 |
Ricorso proposto il 22 dicembre 2010 — Aktieselkabet af 21. november 2001/UAMI — Parfums Givenchy (only givenchy)
(Causa T-586/10)
2011/C 80/36
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Aktieselkabet af 21. november 2001 (Brande, Danimarca) (rappresentante: avv. C. Christiansen)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Parfums Givenchy SA (Levallois Perret, Francia)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 ottobre 2010, procedimento R 1556/2009-2; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo a colori «only givenchy», per prodotti della classe 3 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 3980241
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione danese n. VR 2001 03359 del marchio denominativo «ONLY» per, fra gli altri, prodotti delle classi 3 e 9; registrazione danese n. VR 2000 02183 del marchio denominativo «ONLY», per prodotti della classe 25; registrazione comunitaria n. 638833 del marchio denominativo «ONLY», per prodotti delle classi 14, 18 e 25
Decisione della divisione di opposizione: rigetto integrale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che non vi è rischio di confusione e che il pubblico di riferimento non stabilirà un collegamento o un nesso tra i marchi anteriori ed il marchio impugnato.