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Document 62010TN0033

    Causa T-33/10: Ricorso proposto il 28 gennaio 2010 — ING Groep/Commissione

    GU C 80 del 27.3.2010, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.3.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 80/40


    Ricorso proposto il 28 gennaio 2010 — ING Groep/Commissione

    (Causa T-33/10)

    2010/C 80/66

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: ING Groep ING (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: O. Brouwer, M. Knapen e J. Blockx, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    annullare la decisione impugnata in quanto qualifica la modifica alla transazione CBI come un aiuto supplementare pari a un importo di EUR 2 miliardi, nonché per difetto o insufficienza di motivazione;

    annullare la decisione impugnata, in quanto la Commissione ha subordinato l'approvazione dell'aiuto all'accettazione del divieto di esercitare leadership in materia di prezzi («price leadership bans»), come stabilito dalla decisione e dal suo allegato II, nonché per difetto o insufficienza di motivazione;

    annullare la decisione impugnata, in quanto la Commissione ha subordinato l'approvazione dell'aiuto ad obblighi di ristrutturazione che vanno al di là di quanto appropriato e di quanto richiesto nella Comunicazione sulla Ristrutturazione, nonché per difetto o insufficienza di motivazione;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Nel contesto delle agitazioni sui mercati finanziari nel settembre/ottobre 2008, l'11 novembre 2008 lo Stato olandese immetteva un capitale di base di categoria 1 pari a EUR 11 miliardi (in prosieguo: la «transazione CBI») in ING (in prosieguo: la «ricorrente»). Tale misura di aiuto era provvisoriamente approvata dalla Commissione europea il 12 novembre 2008 per un periodo di sei mesi.

    Nel gennaio 2009, lo Stato olandese accettava di assumersi il rischio economico relativo ad una parte di talune attività della ricorrente che avevano subito una riduzione di valore. Tale misura era provvisoriamente approvata dalla Commissione europea il 31 marzo 2009, alla condizione che lo Stato olandese si impegnasse a presentare un piano di ristrutturazione relativo alla ricorrente. Nell'ottobre 2009, la ricorrente e lo Stato olandese stipulavano una modifica alla transazione CBI originale al fine di consentire un rimborso anticipato di metà dell'apporto di capitale CBI. Una versione finale del piano di ristrutturazione della ricorrente veniva presentata alla Commissione in data 22 ottobre 2009.

    Il 18 novembre 2009, la Commissione adottava la decisione impugnata con cui approvava la misura di aiuto subordinatamente agli impegni di ristrutturazione elencati negli allegati I e II della decisione.

    Con il suo ricorso, la ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione del 18 novembre 2009 sull'aiuto di Stato n. C 10/2009 (ex n. 138/2009), attuato dai Paesi Bassi con la misura di sostegno delle attività illiquide della ricorrente ed il suo piano di ristrutturazione, in quanto essa i) qualificherebbe le modifiche alla transazione CBI come un aiuto supplementare per un importo di EUR 2 miliardi, ii) avrebbe subordinato l'approvazione dell'aiuto all'accettazione del divieto di esercitare la facoltà d'iniziativa in materia di prezzi, e iii) avrebbe subordinato l'approvazione dell'aiuto ad obblighi di ristrutturazione che andrebbero al di là di quanto proporzionato e di quanto richiesto nella Comunicazione sulla Ristrutturazione.

    Secondo la ricorrente, la decisione impugnata dev'essere annullata sulla base dei seguenti motivi.

    Con il primo motivo di ricorso, relativo alla modifica della transazione CBI, la ricorrente sostiene che la Commissione:

    a)

    ha violato l'art. 107 TFUE, avendo dichiarato che la modifica alla transazione CBI tra la ricorrente e lo Stato olandese costituiva un aiuto di Stato;

    b)

    ha violato il principio di diligenza e l'art. 296 TFUE, avendo omesso di esaminare attentamente ed imparzialmente tutti gli aspetti rilevanti del caso di specie, di ascoltare le persone interessate e di fornire una motivazione adeguata alla decisione impugnata.

    Con il suo secondo motivo, relativo al divieto di esercitare leadership in materia di prezzi per ING e ING Direct, la ricorrente sostiene che la Commissione:

    a)

    ha violato il principio di buona amministrazione per il fatto di non aver esaminato attentamente ed imparzialmente tutti gli aspetti rilevanti del caso di specie, nonché l'obbligo di motivare adeguatamente la decisione;

    b)

    ha violato il principio di proporzionalità, subordinando l'approvazione della misura d'aiuto al divieto di esercitare leadership in materia di prezzi, divieto questo né adeguato, né necessario o proporzionato;

    c)

    ha violato l'art. 107, n. 3, lett. b), TFUE e ha interpretato erroneamente i principi e gli orientamenti definiti nella Comunicazione sulla Ristrutturazione.

    Con il suo terzo motivo, relativo ad obblighi di ristrutturazione sproporzionati, la ricorrente sostiene che la decisione è viziata da:

    a)

    un errore di valutazione, in quanto la Commissione ha calcolato l'importo assoluto e relativo dell'aiuto erroneamente, e ha violato il principio di proporzionalità e di buona amministrazione, richiedendo una ristrutturazione eccessiva, senza avere esaminato attentamente ed imparzialmente tutti i fatti rilevanti ad essa sottoposti; nonché

    b)

    un errore di valutazione e un'insufficiente motivazione derivanti dal fatto di essersi discostata dalla Comunicazione sulla Ristrutturazione al momento di valutare la ristrutturazione necessaria.


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